Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 3 sentenza n. 376 depositata il 25 gennaio 2019 – In tema di transfer pricing spetta all’Agenzia delle Entrate di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre al contribuente spetta l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali