Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 – In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario