Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione 13, sentenza n. 1847 depositata il 17 aprile 2019
Riscossione – Notifica della cartella – Perfezionamento – Ricevuta di avvenuta consegna.
Massima:
Al fine di attestare il perfezionamento della notifica a mezzo pec di una cartella di pagamento è sufficiente la produzione della ricevuta di avvenuta consegna che dà prova del fatto che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, la S. S.r.l. impugnava le cartelle di pagamento nn. 117XXXXXXXXX40000, 117XXXXXXXXX57001, 117XXXXXXX5000 e gli avvisi di accertamento nn. T9XXXXXXXX/2014, T9XXXXXXX/2014. La società contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza del credito erariale solo a seguito di richiesta di estrazione di ruolo e che dunque i summenzionati atti non fossero mai stati regolarmente notificati. Da ciò, la tempestività del ricorso -per quanto proposto successivamente i 60 giorni dalle date di presunta notifica – e l’invalidità affliggente gli atti di riscossione.
L’Agenzia delle Entrate -D.P. di Varese e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione si costituivano in giudizio formulando le proprie controdeduzioni, sostenendo la tardività del ricorso a fronte della correttezza dei procedimenti di notifica relativi agli atti in questione. Le amministrazioni finanziarie, infatti, producevano copie degli atti di riscossione e delle ricevute di notifica, nonché copia dell’istanza di rateizzazione presentata dalla società contribuente in relazione al credito in questione, a dimostrazione della conoscenza dello stesso.
La Commissione Tributaria di Varese respingeva il ricorso, ritenendo la documentazione prodotta dalle parti pubbliche sufficiente a dimostrare il perfezionamento delle notifiche.
La S. S.r.l. ha presentato appello, lamentando la scorrettezza della pronuncia di primo grado in ordine alla ritenuta prova di perfezionamento delle notifiche via pec degli atti impositivi in questione. La società contribuente ha lamentato: i) l’invalidità della notifica via pec, in quanto gli atti impositivi sarebbero stati allegati in formato .pdf e non in formato .p7m, capace di dimostrare l’apposizione di firma digitale sui file e dunque la loro autenticità; ii) l’insufficienza della documentazione prodotta dalle amministrazioni per dimostrare l’avvenuto perfezionamento delle notifiche via pec; iii) l’obbligo dell’amministrazione, a fronte del disconoscimento da parte privata, di produrre gli originali degli atti impositivi e delle ricevute di notificazione.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio lamentando l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – D.P. di Varese e ribadendo la correttezza della pronuncia di prime cure.
La S. S.r.l. presentava ulteriori memorie a sostegno di quanto affermato nell’atto di appello.
Alla pubblica udienza tenutasi in data 20 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti e rappresentate in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Commissione respinge l’appello a fronte della correttezza della pronuncia di prime cure. L’amministrazione finanziaria, infatti, ha dato piena e sufficiente prova dell’avvenuta e corretta notifica degli atti contestati sin dal primo grado, mentre le argomentazioni della parte privata risultano infondate nel merito, così da consentire l’assorbimento -per economia processuale – di tutte le altre questioni sollevate.
Prima di tutto, i più recenti interventi della Corte di cassazione hanno fugato qualsivoglia dubbio sulla legittimità della notifica di un atto impositivo attraverso pec, con l’atto stesso allegato in formato .pdf anziché .p7m.
Ragioni di economicità, dunque, legittimano la motivazione per relationem e il rinvio – specialmente per quel che riguarda la natura e le differenze tra i due formati elettronici in questione – alla decisione della Corte di cassazione, 27 aprile 2018, n. 10266 e, ancora prima, all’ordinanza della stessa Corte 16 febbraio 2018, n. 3805, a cui si presta piena adesione. Nell’equiparare il file .pdf al file formato .p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite pec, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, i Giudici hanno stabilito che: “Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. Conseguentemente, la notifica della cartella tramite pec, mediante l’uso del file in formato .pdf, è idonea a garantire l’autenticità del documento trasmesso. Né alcuna attestazione di autentica agli originali degli atti impositivi trasmessi in formato .pdf sarebbe stata necessaria, essendo gli atti in .pdf stessi gli originali formulati dal sistema informatico delle amministrazioni finanziarie.
Quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna -la cui produzione non è in sé contestata dalla parte privata – sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro (dunque l’effettiva apertura e presa visione dei documenti) possa essere richiesto ai fini del perfezionamento della notifica, in senso analogo a quanto avviene per le notifiche non a mezzo pec.
Da ultimo, quanto alla mancata produzione degli originali delle ricevute di notificazioni e degli atti impositivi, non può non darsi atto di come i Giudici di legittimità, nella giurisprudenza richiamata dal contribuente nello stesso ricorso in appello, abbiano effettivamente statuito che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate”, ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità a/l’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti“‘ (cfr, Cass., sez. V, n. 8861/2016).
Contestazione che, nel caso di specie, c’è stata da parte del contribuente.
Ad ogni modo, non può trascurarsi un altro principio affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.c., comma 1, n. 2), giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità a/l’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni “‘.Ciò con la conseguenza che “l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. nn. 9439/2010 e 2419/2006)” (sul punto vedasi anche Cass., n. 23046/2016).
Nel caso di specie è evidente la genericità delle contestazioni del contribuente contenute nell’atto di appello, che più che procedere a un vero e proprio disconoscimento delle copie delle ricevute di notificazione, si limita a richiedere la produzione degli originali stessi, senza addurre ulteriori ragioni. Né ovviano alla carenza di effettività del disconoscimento le argomentazioni ulteriori contenute nella memoria aggiuntiva successivamente prodotta: esse sono da ritenersi ad ogni modo insufficienti a far dubitare della corrispondenza al vero delle copie fotostatiche prodotte in giudizio. La loro “correttezza”, infatti, si ritiene oltre ogni dubbio dimostrata anche e soprattutto dall’istanza di rateizzazione del debito presentata dal contribuente stesso in relazione al credito erariale in questione, a chiara dimostrazione della conoscenza del credito prima ancora della richiesta di estrazione del ruolo.
Sufficiente, dunque, appare nell’ipotesi attuale la produzione delle copie degli atti impositivi e degli atti inerenti al procedimento di notificazione per dimostrare l’effettiva e corretta notifica. Considerata la piena conformità della sentenza a quella di primo grado, nonché la presenza di orientamenti giurisprudenziali sempre più consolidati in relazione ai profili controversi, le spese seguono la soccombenza e si quantificano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione finanziaria, che si quantificano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 - Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 982 depositata il 16 gennaio 2023 - In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…