Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sezione 24 sentenza n. 4188 depositata il 24 ottobre 2019

Pertinenze e regime di applicabilità della parte variabile della TARI

Ai fini della pertinenza è essenziale la destinazione durevole impressa dal proprietario della cosa al servizio di quella principale.

Elementi del fatto e ragioni della decisione

1. XXXXXXXXXX ricevette, quale proprietaria pro quota di un box in Milano, in via XXXXXXXX nr. 9, due avvisi di accertamento e liquidazione della TA­RI, uno per il 2015 (euro 136,00), e l’altro per il 2016 (euro 133,00). La contribuente propose ricorso avverso i due avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano lamentando che l’imposta fosse stata liquidata con duplicazione della parte variabile relativa al box, sebbene la parte variabile fosse stata già applicata, e corrisposta, nella liquidazione della TARI relativa al suo appartamento di abitazione, in via n. 5, di cui il box costituisce una pertinenza; in secondo luogo, la contribuente lamentava che la superficie del box fosse stata calcolata in 17 mq., sebbene la super­ficie calpestabile dovesse considerarsi inferiore del 20% a quella catastale, che era di 18 mq.

2. Il comune di costituitosi, resistette al ricorso, contestando che nella normativa vigente all’epoca fosse considerato il nesso di pertinenzialità del box coperto rispetto all’abitazione, e deducendo che il regolamento del Comune di non impugnato nelle sedi e con i modi opportuni dalla ricorrente, non riconosceva, fino al 2018, il vincolo di pertinenza in questione, e che la modifica adottata poi, in aderenza all’interpretazione offerta dal Ministero economia e Finanza con la circolare n. 1 /DF/ 20.11.2017, non è ap­plicabile retroattivamente. Quanto alla superficie, di aver applicato l’art. 8 del Regolamento TARI del Comune di e che il criterio dell’80% della superficie catastale costituisce, nella previsione dell’art. 1 co. 646 della legge 27 febbraio 2013 n. 147, solo il minimo tassabile, in difetto di accertamenti diretti. La contribuente, comunque era tenuta a dichiarare la superfi­cie imponibile se superiore, e il comune può sempre ac­certarla.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di ha respinto il ricorso. Ha osservato, quanto all’applicazione della quota variabile, che il Comune ha applicato il suo regolamento n. 17 del 23 giugno 2014, nel testo vigente ratione temporis. La nozione di pertinenzialità non era mai stata definita dal legisla­tore tributario. La circolare ministeriale invocata dalla contribuente non aveva valore di fonte del dirit­to per il giudice e la modifica del regolamento comuna­le – coerente con quella circolare era intervenuta nel 2018, con effetto innovativo, non estensibile agli anni precedenti. Quanto alla superficie imponibile, il calcolo del Comune era legittimo, mentre il criterio dell’80% sarà applicabile solo dal 1° gennaio successi­vo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art.11 cit.; provvedimento a oggi non ancora emesso.

4. Contro questa sentenza la contribuente ha proposto appello. Il Comune resiste con contro-deduzioni.

5. Le questioni sollevate dall’appellante nel pre­sente grado di appello sono sostanzialmente due. La prima concerne l’illegittima applicazione, nella tassazione del box di sua proprietà, della quota variabile della TARI, che era già stata applicata nella tassazione della sua casa di abitazione, della quale lo stesso box sarebbe una pertinenza. La seconda questione con­ cerne la determinazione della superficie calpestabile da utilizzare nella liquidazione della TARI.

6. Sul primo punto non si rinvengono puntuali pre­cedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità (la sent. 26 luglio 2017 n. 18500 riguarda l’applica­zione dell’art. 62 comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che esclude dall’assoggettamento al tributo i lo­cali e le aree che non possono produrre rifiuti, e pone a carico del contribuente non solo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso, ma anche la cir­costanza che tale uso non comporta produzione di rifiu­ti. E’ invece pertinente la citazione della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. N. 1/DF Prot. N. 41836/2017 che si occupa specificamente del problema dell'(in)applicabilità della quota variabile alla TARI sulle pertinenze dell’abitazione. Vero è che le circolari ministeriali non sono fonti del diritto obiettivo, e non vincolano il giudice, ma ciò non to­glie che esse possano contribuire, se adeguatamente ar­gomentate, alla corretta interpretazione delle norme da applicare.

7. La Commissione è dell’avviso che il ragionamen­to, con il quale in quella circolare si dimostra la di­ sparità di trattamento alla quale si potrebbe pervenire applicando la quota variabile della TARI sia sull’abi­tazione (cosa principale) e sia sulla pertinenza costi­tuita dal box, sia persuasivo, se in sé considerato. Il limite di quel ragionamento è di dare per scontata la nozione di pertinenzialità tra le cose, nozione che, invece, non lo è. Si deve, infatti, convenire con il primo giudice e con il comune appellato che il legisla­tore tributario non ha mai dato una definizione di per­tinenza.

8. In tale situazione, il ricorso alla definizione di pertinenza offerta dall’art. 817 del c.c. diventa obbligata, in omaggio alla speciale collocazione che nella tradizione ha il codice civile, come legge gene­rale, in contrapposizione con la legislazione speciale che disciplina le singole materie. Ora, nella norma dell’art. 817 c.c., ai fini della pertinenza è essen­ziale la destinazione durevole impressa dal proprieta­rio della cosa al servizio quella principale. Nell’atto di appello, tuttavia, non si fa mai riferimento alla destinazione durevole del box al servizio dell’abita­ zione, o specificamente al veicolo o ai veicoli della proprietaria. Al contrario, l’appellante critica espressamente il riferimento all’art. 817 c.c., lasciando intendere che la destinazione durevole al ser­vizio dell’abitazione non vi sarebbe. Secondo l’appel­lante, infatti, non alla norma del codice civile occor­rerebbe far riferimento, norma inconferente che “non autorizza la conclusione da esso dedotta e applicata”, ma al principio generale della normativa fiscale costi­ tuito dal divieto della doppia imposizione. Sennonché, la doppia imposizione (vale a dire, l’ingiustificata duplicazione della parte variabile della TARI sul box) sarebbe ravvisabile solo sul presupposto del rapporto pertinenziale (che unificherebbe le due proprietà), e non può esserne la dimostrazione, sicché si risolve in una pura petizione di principio.

9. Né poi si vede a quale altra nozione di perti­nenza si possa far riferimento. Vero è che ai sensi dell’articolo 9 della Legge 24 marzo 1989, n. 122, i proprietari di immobili possono realizzare nel sotto­suolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano ter­reno parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urba­nistici vigenti; e tali parcheggi possono essere rea­lizzati, a uso esclusivo dei residenti, anche nel sot­tosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato (Cons. di Stato, Sez. 6, sent. 26 aprile 2005 n. 1874). Ma è sufficiente ricordare che nella fattispecie in esame i due immobili si trovano a indirizzi diversi del Comune (l’abitazione in e il box in via ), e ben distanti tra loro, sicché si è fuori da quella nozione di pertinenza.

10. Neppure gioverebbe, nel presente giudizio, l’eventuale applicazione della nuova regola introdotta nel regolamento Tari del Comune nel 2018, per cui “Per quanto riguarda i box e le autorimesse, si considera pertinenza dell’abitazione un’unica unità im­ mobiliare situata in prossimità dell’abitazione”. Qua­ lora pure, in aderenza alle tesi in diritto sostenute dall’appellante, si volesse disapplicare il regolamento del Comune di vigente all’epoca, e tener conto della modifica apportata nel 2018, si dovrebbe costata­re che manca nell’appello qualsiasi riferimento alla prossimità del box all’abitazione. Di fatto, i due in­dirizzi distano quasi due chilometri, e una distanza che a piedi si copre in poco meno di mezz’ora non può considerarsi prossima.

11. In conclusione, sul primo punto l’appello è infondato.

12. Quanto alla superficie da utilizzare per la base imponibile, la norma applicabile è quella contenu­ta nell’art. 8 del regolamento TARI del Comune il cui contenuto ricalca del resto largamente l’allegato C del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, a sua volta richiamato dalla norma impositiva. E’ sufficiente al riguardo ricordare che la superficie rilevante ai fini della TARI è determinata a norma dell’art. 1 comma 646 della l. n. 147 del 2013 per il quale “Per l’appli­cazione della TARI si considerano le superfici dichia­rate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano1 può considerare come su­perficie assoggettabile alla TARI quella pari all’SO per cento della superficie catastale determinata secon­do i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decre­to del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138”.

13. L’art. 8 del regolamento del Comune stabilisce dunque, al primo comma, che: “Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le super­fici dichiarate o accertate ai fini Tarsu – Tares. Nel secondo comma è disposto quanto segue: “La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri in­terni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella de­terminazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassa­bili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga 9 (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ov­vero da misurazione diretta”.

14. Dalla disciplina contenuta nella disposizione citata si ricava che il criterio dell’80% della super­ficie catastale è di natura residuale, e indica il mi­nimo imponibile in mancanza di accertamenti diretti, più puntuali. Nella fattispecie il Comune ha proceduto a un accertamento basato sulla superficie ca­tastale al netto dei muri perimetrali, con riduzione per approssimazione. Il calcolo è legittimo e si sottrae alla censura della contribuente, basata sull’e­strapolazione di una regola meramente suppletiva.

15. In conclusione l’appello è respinto. La novità di alcune questioni dibattute giustifica la compensa­zione delle spese del grado di appello tra le parti.

P.q.m.

La commissione rigetta l’appello e compensa le spese del grado tra le parti.