Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione n. 19, sentenza n. 1659 depositata il 22 aprile 2022
La notificazione degli atti fiscali al cittadino residente all’estero deve essere effettuata mediante la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E e non direttamente con la procedura di affissione all’albo pretorio del comune. Quest’ultima modalità di notifica è legittima solo in caso di esito negativo della raccomandata. (Corte di Cassazione con sentenza n. 23378/2021)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor E.S. proponeva ricorso avverso l’avviso di intimazione n° —— emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato in data 23.12.2019 presso la sua residenza in Moldova, contestando, tra le varie cartelle esattoriali prodromiche a detta intimazione la n° —— (Irpef anno 2009), la n° —— (Irap anno 2010) e la n° —— (Iva anno 2011) in quanto mai ricevute perché notificate mediante affissione, rispettivamente in data 18.12.2013, 14.4.2014, 13.2.2015, all’albo del Comune di S S G (ultima residenza in Italia), quando invece risultava trasferito in Moldova sin dal 16.11.2012.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva integralmente il ricorso, non ritenendo perfezionato l’iter notificatorio delle tre cartelle di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello limitatamente alla sola cartella n° —— (Irpef anno 2009), evidenziando la regolarità di detta notificazione mediante affissione all’albo del Comune di S S G (corrispondente al domicilio fiscale del contribuente) in quanto il signor S. avrebbe comunicato il proprio cambio di residenza e domicilio solo in data 12.2.2014.
Il contribuente, con controdeduzioni, contesta le difese dell’Ufficio in quanto la certificazione relativa al cambio di domicilio prodotta dall’Ufficio consiste in un mero atto interno privo di valore probatorio;
produce la certificazione dell’Ambasciata d’Italia in Moldova da cui risulta l’iscrizione all’Aire in data 4.9.2012.
Insiste per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Ufficio ha per oggetto la sola cartella di pagamento n° —— (Irpef anno 2009) e si fonda su un unico motivo di impugnazione consistente nell’asserita regolarità della notificazione effettuata in data 18.12.2013 mediante affissione all’albo del Comune di S S G , prima che il contribuente comunicasse il cambio di residenza avvenuto il 12.2.2014.
La documentazione probatoria in atti, non conferma la tesi dell’Ufficio ma, al contrario, dimostra che il signor S. aveva comunicato all’Ambasciata Italiana in Moldova il proprio trasferimento in data 4.9.2012 (doc. 2 fascicolo appello contribuente).
Tale circostanza risulta avvalorata anche dal certificato storico di residenza (doc. 4 fascicolo primo grado contribuente) dal quale risulta che il nominativo del contribuente venne cancellato dall’A.p.r. (anagrafe popolazione residente) in data 4.9.2012 per trasferimento all’estero (Moldova) e che la pratica si concluse in data 16.11.2012, vale a dire, ben un anno prima della notifica della cartella opposta (18.12.2013).
La scheda relativa alle “informazioni AIRE” (doc. 3 fascicolo appello Ufficio) dal quale l’appellante avrebbe appreso il trasferimento del signor S in data 12.2.2014, è priva di valore probatorio trattandosi di un documento ad uso interno dell’Ufficio che riporta, peraltro, dati contraddittori in quanto viene indicata sia la data di iscrizione all’Aire (il 4.9.2012 coincidente, appunto, con le risultanze anagrafiche), sia una non meglio precisata “data di comunicazione: 12.2.2014”.
Sul punto l’Ufficio non ha saputo fornire chiarimenti limitandosi ad affermare, senza provare, che “la variazione di domicilio fiscale veniva comunicata al fisco in data 12.2.2014 e pertanto in data successiva alla notifica effettuata dall’ente di riscossione” (c.fr. pag. 5 atto di appello).
Come correttamente sottolineato dal contribuente, il soggetto che si trasferisce all’estero ha come unico obbligo, ai sensi della legge n° 470/1988, di iscriversi all’Aire mediante dichiarazione resa all’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune di ultima residenza in Italia.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83 comma 17 D.L n° 112/2008 pro tempore vigente, è onere del Comune -e non del contribuente- comunicare all’Agenzia delle Entrate competente l’avvenuto trasferimento di residenza all’estero.
Anche il richiamo all’art. 58 D.P.R. n° 600/1973 non è risolutivo, in quanto la norma disciplina il “domicilio fiscale” del contribuente senza imporre alcun obbligo di comunicazione della variazione di tale domicilio all’Ufficio.
Il successivo articolo 60, invece, delinea le modalità di notificazione degli atti fiscali ad un cittadino non residente in Italia riconoscendo allo stesso la mera facoltà (e non l’obbligo) di comunicare il proprio nuovo domicilio fiscale (c.fr. art. 60 comma 1 lettera e-bis: “è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano”).
Il quarto comma del citato art. 60 dispone che “la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”.
La Corte di Cassazione, anche di recente, (c.fr. sentenza n° 23378/2021) ha precisato che ai sensi del comma quattro citato, “in alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero“, così ribadendo che in caso di iscrizione all’Aire, fanno prova le risultanze anagrafiche, con la conseguenza che la notificazione debba essere eseguita all’indirizzo di residenza estero e non direttamente mediante affissione all’Albo del Comune di ultima residenza in Italia.
L’appello non può pertanto trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 19°, respinge l’appello e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.