Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. 1 sentenza n. 3160 depositata il 2 dicembre 2021
Soggetto passivo della tassa di circolazione dei veicoli – La tassa di circolazione dei veicoli è una tassa di possesso – Soggetto passivo del pagamento è colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA.
Testo:
La sig.ra A.R. , avverso l’avviso di accertamento n. xxx0242799xx/2014 dell’1/10/2016, emesso dalla Regione Puglia, a seguito del mancato versamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2014, per la moto targ. , proponeva ricorso alla CTP di Bari, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per non essere più proprietaria del motoveicolo per il quale era richiesto il pagamento, fin dalla periodo antecedente a quello di imposizione, così come risultante da apposita documentazione e concludeva con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la Regione Puglia con atto di controdeduzioni, eccependo, deducendo che, per Legge, soggetto passivo del tributo è colui che risulta intestatario del veicolo al P.R.A., contestando le eccezioni formulate dalla ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
La CTP di Bari, sezione 6, con sentenza n. 897/6/2018, depositata lo 04/04/2018, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello a questa C.T.R. la , eccependo, preliminarmente, la violazione di giudicato intervenuto, in via definitiva, su analoga questione riguardante lo stesso mezzo e le stesse parti per tassa riferita al precedente anno 2013, nel merito, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.L. 953/1982 e quindi la erroneità della sentenza impugnata, chiedendone la riforma, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, citando a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte di Cassazione n. 8373/16.
Nessuno si costituiva per la sig.ra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dalla , avverso la sentenza n. 897/6/2018, del 20/02/2018, della CTP di Bari, sezione 8, è infondato e viene, pertanto, rigettato.
L’eccezione preliminare di “violazione di giudicato” opposta dall’appellante viene rigettata per carenza dei presupposti, trattandosi di giudizio riguardante una diversa annualità.
La Regione Puglia appellante eccepisce, inoltre, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.L. 953/1982″, ricordando che lo stesso recita testualmente: ” Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile di pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 18 della L.21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari .. Omissis.., dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti”, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 8373 del 27/04/2016 e numerose precedenti, secondo le quali l’intestatario del veicolo rimane obbligato solidale del compratore fino a quando non venga effettuata l’annotazione al PRA, fatta salva la successiva azione di rivalsa nei suoi confronti.
Tale tesi non può essere condivisa ed è sconfessata da copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa C.T.R., secondo la quale, dopo la trasformazione della tassa di circolazione dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale soggetto passivo del pagamento colui che alla scadenza del termine risulti proprietario dal PRA, ha creato una presunzione iuris tantum a carico del possessore, cui rimane l’onere di provare, ai fini del discarico, di non essere più possessore alla data di imposizione fiscale. Nella questione di che trattasi la contribuente ha già fornito la prova che per la tassa automobilistica richiestagli per l’anno 2014, non era più in possesso del motoveicolo nei confronti del quale l’accertamento era intervenuto, giacché lo stesso risultava alienato già dal novembre 2010, circostanza questo, mai contestata da controparte; sicché la stessa non poteva essere chiamata a rispondere della imposta relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2014, né poteva essere chiamata a rispondere del comportamento omissivo dell’acquirente. Sotto tale profilo occorre tenere presente che l’articolo 94 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), così come riformulato dall’art. 17, co. 18, della Legge 27/12/1997, n. 449, ha espressamente contemplato l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica o l’annullamento della procedura di riscossione coattiva, mediante la produzione ai competenti Uffici, di documentazione attestante e/o comprovante l’inesistenza del presupposto giuridico, così come chiarito con apposite circolari ministeriali e ciò, a prescindere dalla formalità di trascrizione e/o annotazione al PRA; non va, peraltro sottaciuto, che quest’ultimo adempimento è posto, dalla Legge, ad esclusivo carico dell’acquirente, che, per le ipotesi di inottemperanza è onerato delle sanzioni amministrative, previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Il Collegio, assorbite tutte le altre questioni sottoposte dalle parti, giacchè ininfluenti ai fini della presente decisione, rigetta l’appello e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata; in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e della mancata costituzione dell’appellata contribuente, in questa fase di giudizio, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Spese compensate.
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