Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione 4, sentenza n. 535 depositata il 26 febbraio 2020

 l’avviso di accertamento non può fondarsi su un’automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio a fronte di una non definitiva variazione del reddito, contestata alla società ed oggetto di contenzioso

ACCERTAMENTO – Reddito d’impresa – Rettifica della società – Avviso impugnato ancora sub iudice – Rettifica automatica del reddito di partecipazione del socio – Legittimità – Non sussiste

Massima:
E’ illegittima l’automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio a seguito di rettifica della società qualora l’avviso di accertamento di quest’ultima non sia ancora definitivo e sia invece oggetto di contenzioso.

Testo:

Di L. D. ricorreva avverso l’avviso di accertamento TVF010103212 del 2016 anno d’imposta 2012 con il quale l’agenzia delle entrate direzione provinciale di Bari aveva accertato un maggior reddito imponibile complessivo per euro 283.381, 00; l’avviso di accertamento si basava sul presunto reddito di partecipazione per una quota del 76,35% nella società D.L. investa S.p.A. per la quale era stato presunto un maggior reddito con avviso di accertamento numero TVF030100170 del 2016 anno di imposta 2012 avverso il quale veniva proposto ricorso.

Tanto premesso, l’appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Illegittimo appare invero il procedimento utilizzato dall’ufficio e basato sull’automatica rettifica del reddito di partecipazione del socio a seguito di rettifica della società nella misura in cui l’avviso di accertamento relativo a questa ultima non si è ancora definitivo e sia invece oggetto di contenzioso.

Occorre rilevare ancora la mancata instaurazione del contraddittorio che comporta violazione del principio giusto procedimento amministrativo e del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.

L’atto impugnato infatti è stato notificato al ricorrente senza che lo stesso sia stato previamente convocato dall’ufficio impositore per valutare in contraddittorio le conclusioni a cui l’ufficio era pervenuto.

Nulla si dice in primo grado, inoltre, sulla mancata allegazione dei documenti che comporta violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 legge 212 del 2000 e dell’art. 42 comma tre del d.p.r. numero 600 del 1973 in base al quale l’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui allo stesso articolo e ad esso non è allegata la documentazione necessaria.

Per le ragioni sopra dette, l’appello deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza si liquidano come dispositivo

P.Q.M.

La IV commissione regionale di Bari Accoglie l’appello e per l’effetto revoca l’avviso di accertamento impugnato in riforma della sentenza di primo grado.

Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo grado in Euro 3.000,00 e per il secondo grado in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.