Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 22, sentenza n. 1326 depositata il 12 maggio 2022
I beni di interesse paesaggistico, quali parchi e riserve nazionali o regionali, godono del regime fiscale di favore nell’applicazione dell’imposta di registro.
Massima:
Anche i beni di interesse paesaggistico, come parchi e riserve nazionali o regionali, godono del regime fiscale di favore, al pari di quelli di interesse storico artistico e archeologico. Infatti è possibile l’applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro, agevolata del 3%, per il trasferimento a titolo oneroso di beni ‘paesaggistici’, a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata dalle autorità competenti, dichiarazione di cui è prevista la trascrizione nei Registri immobiliari, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani), o che il bene sia sottoposto a vincolo entro due anni dalla data di registrazione dell’atto. Si deve trattare non genericamente di beni immobili paesaggistici [sia pure] con cospicui caratteri di bellezza o singolarità geologica, o magari di ville, giardini e parchi che pure si distinguano per la loro non comune bellezza, bensì di immobili appartenenti a categorie di beni che siano espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico dalle autorità competenti nelle forme previste dalla legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor XXXX XXXXX ha impugnato la sentenza n° XXX/2016 del XX/XX/2016 depositata in Segreteria in data 18.1.2017 con la quale la CTP di Lecce rigettava il di lui ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n° XX/XX/XXXX/XX/000/P005 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Lecce per il recupero di una maggiore imposta di registro correlata all’atto per Notar XXXX XXXXX con il quale il contribuente aveva acquistato un terreno agricolo ubicato in Diso per il corrispettivo di 120.000,00 con la richiesta di applicazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’aliquota agevolata del 3%, ai sensi dell’art.1, comma 4, Tariffa Parte Prima, del Dpr 131/86, trattandosi di immobile integralmente compreso nel Parco Naturale Regionale “XXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX” istituito con L.R. n° 30 del 26.10.2006, come da certificato di destinazione urbanistica allegato al su citato atto notarile.
L’adita CTP motivava il decisum sul rilievo che “parte ricorrente ha esaltato il valore dei beni compravenduti e ciò anche con la descrizione delle norme che tutelano i beni aventi interesse paesaggistico e culturale e che sicuramente non attraggono gli interessi di operatori interessati alle attività agricole” aggiungendo che “la mancanza di ogni e qualsiasi subordinata offerta per la riduzione del valore ad opera della commissione è altresì prova di disinteresse ad equo adeguamento” (Sic!) .
Con il gravame il contribuente deduce la illegittimità della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt.132 comma 2 n° 4 cpc e 118 comma 1 Disp.Att. cpc – insufficienza logica della sentenza impugnata- totale difformità dal modello legale – manifesta contraddittorietà – inesistenza dei requisiti essenziali; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc; omessa pronuncia in ordine alla denunciata violazione del Dpr 131/86 Tariffa parte prima art.1 comma 4 e del Dlgs 42/2004, artt.140 e 142 – errore sul fatto e difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della sentenza 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cpc- omessa pronuncia in ordine alla denunciata violazione dell’art.37, comma 3, legge 06/12/1991 n° 394 – beni di rilevante interesse paesaggistico – agevolazioni .
Conclude per la riforma della impugnata sentenza con declaratoria di annullamento totale dell’opposto avviso di liquidazione e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Resiste l’Agenzia delle Entrate di Lecce con controdeduzioni depositate in Segreteria in data 6.10.2017 con le quali conferma la legittimità del proprio operato assumendo, “con riferimento al caso di specie, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3%, in luogo dell’aliquota del 7%, è necessario che il vincolo risulti, direttamente o anche indirettamente, dalla pubblicità dei registri immobiliari, il cui adempimento si considera pertanto essenziale” . Conclusivamente chiede il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. All’esito della odierna udienza pubblica la causa, essendo matura per la decisione, viene trattenuta e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del contribuente è fondato e, pertanto, merita l’accoglimento.
In limine, giova precisare che il thema decidendum, siccome delimitato ab initio con il ricorso introduttivo e ora devoluto alla cognizione di questo giudice d’appello, attiene esclusivamente alla sussistenza o meno, nel caso di specie, del requisito che dà titolo alla fruizione del beneficio fiscale, come sostiene il contribuente, in contrario avviso dell’ufficio finanziario che, invece, lo nega.
La testè precisazione si rende necessaria, dacchè la gravata sentenza, aldilà della sua non facile lettura e inintelligibilità, sembra non aver colto esattamente la causa petendi e il petitum, avendo il primo giudice fondato e motivato il proprio convincimento, nella totale obliterazione degli specifici motivi del ricorso, sul rilievo che “il ricorrente ha esaltato il valore dei beni compravenduti e ciò anche con la descrizione delle norme che tutelano i beni aventi interesse paesaggistico e culturale e che sicuramente non attraggono gli interessi di operatori interessati alle attività agricole”. Aggiungendo, poi, che “la mancanza di ogni e qualsiasi subordinata offerta per la riduzione del valore ad opera della Commissione è altresì prova di disinteresse ad equo adeguamento” (Sic!). Come dire che i vincoli paesaggistici descritti dal ricorrente a giustificazione dell’invocato vantaggio fiscale, vengono tramutati in “caratteristiche” incrementative del valore venale del terreno, tanto – a detta del primo giudice – da scoraggiare gli interessati alle attività agricole e favorire, per contro, non meglio identificati operatori (turistici?) interessati, invece, all’acquisizione di beni gravati dal vincolo paesaggistico e culturale. Per poi, rilevare la mancanza di proposta di riduzione del valore da parte del contribuente e dedurre da tale circostanza la prova di “disinteresse ad equo adeguamento”. Inferenza, come ben vedasi, del tutto fuori luogo se rapportata alle argomentazioni e richieste del ricorrente volte tutte a contestare non già il quantum del valore venale dell’immobile, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì, l’illegittimità dell’applicazione della aliquota ordinaria del 7% ai fini dell’imposta di registro, in luogo di quella del 3% prevista per il trasferimento di beni aventi interesse paesaggistico e culturale, come nel caso.
Le doglianze del contribuente, dunque, sono fondate nei diversi profili di rito e di merito denunciati.
Superate le pur rilevanti eccezioni di rito, disponendo questo collegio di elementi sufficienti per la decisione nel merito, con particolare riguardo alla questione centrale concernente la natura giuridica del bene compravenduto e, quindi, la sussistenza o meno dei requisiti per la operatività dell’agevolazione fiscale in favore dell’acquirente, va rilevato che è pacifico in atti, non essendo contrastato dall’ufficio appellato, che l’immobile de quo risulta integralmente ricompreso nel Parco Naturale Regionale “XXXXXXXXXX-XXXXXXXX” istituito con L.R. n° 30 del 26.10.2006, come peraltro attestato dal certificato di destinazione urbanistica allegato in calce al su richiamato atto notarile.
Ebbene, tale incontroversa circostanza è sufficiente, ex se, ad integrare le condizioni richieste dall’art.142 del D.Lgs n° 42/2004 che danno diritto al riconoscimento delle agevolazioni previste per i beni di interesse paesaggistico di cui alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 60/E secondo la quale .. . ‘l’attuale provvedimento legislativo atto a fornire il concetto di “notevole interesse paesaggistico” dei beni per i quali è correttamente invocabile la suindicata agevolazione, è il D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 (c.d. Codice Urbani)’. Il quale Codice, dopo aver precisato al Capo II, la corretta “individuazione dei beni paesaggistici” ..omissis . conclude con l’art.142 titolato “aree tutelate per legge” stabilendo espressamente: 1. sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo .omissis ..f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi omissis .”
La chiarezza del dato testuale del citato art.142, alla luce anche della sua esplicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella su richiamata circolare 23 marzo 2007 n° 60/A non dà adito a interpretazioni difformi, dovendosi ritenere soddisfatto, ope legis, il requisito della “dichiarazione di notevole interesse pubblico” insita nella L.R. N° 30/2006 con le conseguenti limitazioni imposte alla iniziativa privata ex art.4 (Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale) 1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat .” In tal senso il dictum della Cassazione in fattispecie similare (Ord. Cassazione 24 agosto 2021 n° 23411).
Le considerazioni che precedono rendono ultroneo l’esame delle altre eccezioni e deduzioni che, pertanto, devono ritenersi assorbite.
Onde l’accoglimento dell’appello, con compensazione integrale fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, attesa la oggettiva problematica giuridico-interpretativa correlata alla “asimmetria” tra fattispecie concreta e astratta previsione normativa.
P.Q.M.
La Commissione, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara illegittimo l’opposto avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni.
Spese di entrambi i gradi compensate.