Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 26,  sentenza n. 1630 depositata il 13 giugno 2022

Nel caso di un’attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione (di capitale o lavoro altrui) manca il presupposto applicativo dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato, ex art. 2 l. 446/1997, dall’ esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi

Massima:

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un’imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Non è sufficiente esercitare attività d’impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l’autonoma organizzazione. Ciò in quanto non solo è possibile ipotizzare così un’impresa senza organizzazione come un’attività autonomamente organizzata di lavoro autonomo; ma ciò che rende l’IRAP conforme a Costituzione è la produzione di un valore aggiunto da parte dell’organizzazione di capitale o lavoro altrui. Viene, dunque, sottolineato come, per giustificare l’imposizione, sia necessario accertare se l’attività professionale del contribuente sia stata svolta mediante una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o para-subordinati e attraverso l’impiego di capitali, ossia che l’elemento organizzativo vada oltre il “naturale e minimo indispensabile” per svolgere adeguatamente l’attività.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. XXX/XX/15, del XX/XX2015 e depositata il XX/XX/2015 che accoglieva parzialmente il ricorso, con vittoria delle spese di lite, proposto dalla sig.ra XXXX XXXX in proprio, avverso la cartella di pagamento n. XXXXXXXX con la quale l’Agenzia delle Entrate D.P. di Foggia aveva provveduto ad iscrivere a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale per l’anno 2007 ex art. 36 bis DPR n. 600/73 per l’omesso pagamento dell’IRAP, proponeva appello a questa CTR l’Ufficio, eccependo l’errata motivazione in fatto ed in diritto, mancanza di chiarezza espositiva ed omessa indicazione delle ragioni del parziale accoglimento, chiedendone l’integrale riforma, con vittoria di spese di giudizio.

Resisteva la resistente contestando il contenuto dell’appello e chiedendo il suo rigetto con condanna alle spese di giudizio del ricorrente. Nell’odierna trattazione della controversia, sentiti i rappresentanti delle parti costituite ed il relatore, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 21.05.2001, n. 156, con la quale ha riproposto, come aveva già fatto con l’ILOR, l’inapplicabilità dell’imposta nei confronti di coloro che svolgano un’attività che non comporti una particolare attività organizzativa, nel ricorso introduttivo la ricorrente, nel rimarcare come l’attività svolta di dottore commercialista senza utilizzo di personale dipendente nè l’impiego di elevati mezzi tecnici chiedeva, nel caso di specie, l’inapplicabilità dell’imposta IRAP per l’anno citato e il conseguente rimborso di quanto versato oltre gli interessi come per legge.

La Corte costituzionale con la su citata ha ritenuto di interpretare la norma di legge sull’ IRAP, nel senso che “nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione (di capitale o lavoro altrui) risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato per l’appunto, secondo l’art. 2 (legge 446 del 1997), dall’ esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi “.

Calando questo principio nella realtà dell’attività svolta dal ricorrente come dottore commercialista, ritiene la commissione di rintracciare gli estremi per la inapplicabilità della imposta stessa per i compensi ricevuti in qualità di amministratore.

Si evidenzia che la ricorrente, per detta attività, come puntualizzato a più riprese dalla stessa Cassazione (ex pluribus: Cass. civ., sent. n° 19607 del 16/09/2010), manca il presupposto per l’applicazione dell’IRAP, attesa l’evidente mancanza del requisito della “autonoma organizzazione”.

Come sottolineato inoltre dall’appellata, dopo aver terminato nell’anno 2006 il tirocinio formativo presso lo studio di un dottore commercialista, ha continuato a svolgere la propria attività di collaborazione professionale continuativa sempre presso il medesimo studio usufruendo delle stesse attrezzature esistenti presso quest’ultimo.

Per tutte le considerazioni innanzi espresse la Commissione ritiene che l’appello è del tutto infondato confermando integralmente la sentenza dei giudici di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello. Condanna l’Agenzia delle Entrate appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi liquidandole in euro 200,00 oltre gli accessori di legge.