Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 273 depositata l’ 11 aprile 2022

In tema di assoggettabilità ad IRPEF delle borse di studio, l’erogazione dell’assegno “nella sua integrità”, prevista dall’art. 80 del regolamento UE n. 1083/2006, non va interpretata come erogazione esente da imposte, in quanto nessuna disposizione nazionale la prevede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dott. C. David vincitore di borsa di studio per il programma “Master end Back”, riceve assegno mensile per gli anni 2010 e 2011 dalla RAS che eroga mensilmente, trattenendo e versando all’erario, le ritenute fiscali. Il beneficiario della borsa di studio ritiene però, che l’assegno non possa essere assoggettato alle ritenute IRPEF in quanto esente dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) e con tale convinzione avanza istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate di Cagliari che però rifiuta.

Il Dott. Collu presenta allora ricorso alla CTP di Cagliari invocando a suo favore, l’art. 80 del Regolamento UE n.1083/2006, art. 2 che prescrive l’erogazione in tempi brevi dell’assegno di studio e nella sua integrità. La CTP con sentenza 333/’17 rigetta il ricorso e compensa le spese.

Il Dott. C. propone appello avverso la predetta sentenza e deduce gli stessi motivi del ricorso introduttivo, oltre che censurare la decisione del primo Giudice che avrebbe erroneamente interpretato la norma UE posta a salvaguardia dell’integrità di erogazione delle borse di studio.

Il 40% della borsa è finanziata con fondi strutturali dell’UE ed il 60% con fondi della RSA e pertanto, se non è ammissibile in via primaria l’esonero totale, almeno in via subordinata, il borsista avrebbe dovuto fruire del regime di esenzione fiscale parziale, limitato cioè ai fondi provenienti dall’UE pari al 40%, mentre la borsa è stata trattata alla medesima stregua di un reddito da lavoro dipendente ed applicato l’art. 50 TUIR imponendo la tassazione IRPEF sull’intera assegno di studio, assimilato al reddito da lavoro dipendente, senza alcun discernimento.

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata a favore dell’esenzione degli assegni di studio da imposte che lo Stato membro applica sui redditi da lavoro dipendente e individua nel beneficiario, il soggetto che gode di tale privilegio;

sull’esatta dinamica dell’individuazione del beneficiario si è innestato uno sforzo ermeneutico della giurisprudenza nonché degli Organismi politici preposti all’erogazione degli assegni di studi (Ministeri, Regioni) e secondo alcuni beneficiario deve considerarsi la Regione che riceve i fondi strutturali dall’UE, vi aggiunge i propri ed assegna le borse di studio; secondo altri, beneficiario è il fruitore finale, ovvero l’assegnatario della borsa a cui i fondi devono pervenire intonsi, senza le decurtazioni operate dalle ritenute fiscali.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce e contro deduce che il Dott. C. appellante invoca l’esenzione della borsa dalle imposte dirette, avvalendosi del disposto dell’art. 80 del Regolamento UE n. 1083/2006, mentre per godere dell’esenzione da imposte, la previsione avrebbe dovuto essere contenuta in una norma nazionale, come è espressamente contemplata per le borse di studio erogate a favore dei ricercatori Universitari post laurea, quelle assegnate agli specializzandi in varie discipline, nel caso invece, nessuna norma dell’ordinamento nazionale prevede l’esonero dalla tassazione IRPEF per quel tipo di borsa assegnata al Dott. C., per cui l’Amministrazione Finanziaria e prima ancora la RAS, hanno correttamente assoggettato il reddito derivante dalla borsa di studio “Master end Back” alle ritenute fiscali, senza alcun discernimento tra fondi UE (40%) e fondi RAS (60%).

MOTIVO DELLA DECISIONE

L’art. 24 del d.P.R. 600/’73 impone al sostituto d’imposta, nel caso alla RAS di operare le ritenute d’acconto sul reddito corrisposto ai soggetti amministrati e non menziona il reddito derivante da borse di studio quale beneficiario dell’esenzione da tassazione. L’art. 80 del Regolamento UE che prescrive l’erogazione integrale delle borse (il ricorrente ritiene scevra da imposte) non è interpretazione corretta ma di comodo, tenuto conto che l’erogazione integrale dell’assegno di studio contemplata dalla norma UE, non significa esenzione da IRPEF, interpretazione estensiva data dal ricorrente a tutela dei suoi interessi. Il M.E.F. ha formulato un prospetto reperibile sul proprio sito web, in cui ha elencato tutte le tipologie di borse di studio erogate nello Stato Italiano e per le quali è prevista l’esenzione dall’imposizione fiscale; a mero titolo di esempio se ne elencano alcune: borse assegnate agli studenti Universitari, ai dottorati di ricerca, le borse erogate agli specializzandi delle varie discipline di Medicina ed in quell’elenco, non si rinviene la borsa assegnata al Dott. Collu, ” Master end Back”, per cui se l’assegno di studio fosse stato esente da IRPEF, il M.E.F. l’avrebbe elencata nell’apposito prospetto ed alla mancata elencazione deve essere attribuito il principio interpretativo ” lex dixit quam voluit”, per cui la borsa del Dott. C. è stata legittimamente assoggettata ad IRPEF.

Va anche chiarito che nel caso non sussiste antinomia tra norma nazionale e norma comunitaria per cui in tale ipotesi avrebbe prevalso la seconda oppure sarebbe stato applicato il principio della disapplicazione della norma nazionale e privilegiata quella comunitaria, per risolvere il conflitto, ma per le argomentazioni addotte in precedenza, non si ravvisa conflitto tra norma statuale e UE, ragione sufficiente per applicare sic et sempliciter, la norma nazionale che impone la tassazione IRPEF della borsa di studio erogata al ricercatore Dott. C. per il programma “Master end Back”.

P.Q.M.

Il Collegio respinge l’appello, conferma la sentenza emessa dalla CTP di Cagliari n. 333/’17 e compensa le spese di giudizio.