Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 4, sentenza n. 59 depositata il 21 febbraio 2020
qualificazione della natura delle indennità riconosciute al lavoratore in conseguenza di licenziamento illegittimo – Giudice del lavoro – arretrati di retribuzione soggette a tassazione separata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 211/05/09, pronunciata il 26.06.2009 e resa pubblica mediante deposito del 17.07.2009, decidendo sul ricorso proposto da XXXXX avverso l’avviso di diniego rimborso IRPEF, anno 2004, opposto dall’Agenzia delle Entrate D. P. di XXXXX, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato.
Non rassegnata alla soccombenza l’Agenzia delle Entrate D. P. di XXXXX interpone tempestivo appello avverso tale sentenza, censurata come ingiusta ed erronea, per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 917/86 in quanto, travisando il contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, avrebbe fornito una motivazione contraddittoria.
Chiede, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata la legittimità del diniego di rimborso.
Si costituisce in giudizio la contribuente, che deposita proprie controdeduzioni a mezzo delle quali si oppone alle argomentazioni e conclusioni dell’Ufficio, ribadendo che le indennità erogatele non sopperiscono la mancanza di reddito, ma trattasi di somme dovute a titolo risarcitorio di danno emergente per l’illegittimo ed ingiusto licenziamento disposto da Poste Italiane. Confida, pertanto, nella conferma della sentenza impugnata.
Fissata al 23 novembre 2018 l’udienza per la trattazione della controversia, la stessa, non avendo nessuna delle parti costituite chiesto la pubblica discussione, viene decisa, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 546/92, in camera di consiglio sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato nei limiti di cui appresso.
Deduce l’Agenzia delle Entrate Ufficio di XXXXX, quale unico motivo d’impugnazione, che la CTP sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 917/86 con conseguente contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto, erroneamente interpretando la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, avrebbe attribuito natura risarcitoria alle somme erogate, nel 2004 e 2005, all’odierna appellata in conseguente dell’illecito licenziamento intimato da Poste Italiane. Infatti, secondo l’Agenzia appellante, la disciplina, dettata dal citato articolo, prevede che tutte le indennità, conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi da lavoro dipendente, innovando profondamente rispetto a quanto stabilito, in proposito, dall’art. 12 del previgente D.P.R. n. 597/73. In conclusione, a parere dell’Ufficio, la portata della disposizione in parola è sufficientemente chiara e di carattere generale ed esclude dalla tassazione solo i casi di risarcimento “dipendenti da invalidità permanente o da morte”.
Osserva, intanto, questa Commissione che non spetta al Giudice Tributario stabilire la natura delle indennità riconosciute al lavoratore in conseguenza di licenziamento illegittimo, ma spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro -, che dichiara l’illegittimità dell’intimato licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, stabilire se e quali indennità costituiscono risarcimento di danni patrimoniali, conseguenti alla mancata retribuzione, o risarcimento di danni non patrimoniali, quali il danno biologico e/o d’immagine professionale. Nel caso di specie la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 392 del 17 marzo 2004, intervenuta tra l’odierna appellata e Poste Italiane, ha rigettato la domanda di riconoscimento di danni non patrimoniali, ritenendo assente qualsiasi nesso tra l’asserito danno alla salute e la cessazione del rapporto di lavoro ed ha limitato raccoglimento della domanda al danno conseguente alla mancata retribuzione, che la dipendente avrebbe dovuto percepire dalla data del licenziamento, dichiarato appunto illegittimo, fino alla data di detta sentenza.
Ciò posto, questo Giudice Tributario non può che prendere atto della qualificazione data dal Giudice Ordinario alla natura del risarcimento riconosciuto a favore della Sig.ra XXXXX e ritenere, coerentemente, che le somme percepite dalla contribuente a tale titolo sono, secondo il dettato dell’art. 6 del T.U.I.R. n. 917/86, della stessa categoria di quelli sostituiti, ossia redditi di lavoro dipendente.
Le conclusioni della resistente, che vorrebbe attribuire al risarcimento, riconosciuto in sede civile, anche natura risarcitoria del danno alla salute ed all’immagine professionale, non solo non sono supportate in atti da concreti ed idonei elementi, ma sono già smentite, fin dalla loro formulazione, dalle chiare ed inequivocabili conclusioni del Giudice Ordinario.
Osserva, tuttavia, questa Commissione che le somme erogate alla contribuente per il titolo di cui sopra, rientranti come detto nella categoria dei redditi da lavoro dipendente e che, di fatto, sono state erogate in anni successivi al periodo di riferimento, costituiscono emolumenti arretrati che, pertanto devono essere sottoposte a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del T.U.I.R., il quale, alla lett. b), prevede esplicitamente la tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di sentenze.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso IRPEF avanzata dalla contribuente deve essere confermato entro i limiti dell’imposta dovuta in applicazione alle somme da risarcimento della tassazione separata, mentre l’eventuale eccedenza deve essere rimborsata.
La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
la Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso IRPEF avanzata dalla contribuente nei limiti dell’imposta dovuta in applicazione della tassazione separata; dichiara dovuta a rimborso l’eventuale eccedenza; spese compensate.
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