Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 8, sentenza n. 268 depositata il 5 aprile 2022
Un contratto d’affitto d’azienda, che ne modifica uno precedentemente registrato e stipulato verbalmente, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente ed opponibile all’Amministrazione finanziaria.
Con ricorso ritualmente depositato la P. DI S. S.R.L. con sede legale in via Clori n. 12 Dorgali (NU), ha impugnato la· sentenza numero 161/2020 pronunciata in data 9 dicembre 2020 e depositata in segreteria in data 11 dicembre 2020 (rgr numero 254/2019) – con la quale la prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, decidendo in merito all’avviso di accertamento numero TW5031G00360 emesso dall’AGENZIA DELLE.ENTRATE DI NUORO per l’anno d’imposta 2014, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio.
Trattasi di accertamento emesso a seguito di verifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria, verifica che ha rilevato una incongruenza fra i dati registrati sullo “spesometro” e l’importo del canone convenuto per l’affitto della struttura alberghiera ricettiva sita in Cala Gonone alla G. SRL per il periodo dal 30 giugno 2014 sino al 31 ottobre 2022, canone pari a 1.000.000,00 euro all’anno.
Ad avviso della ricorrente. le parti avrebbero, successivamente stipulato un nuovo accordo modificativo del primo contratto, pur non. registrato, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata, coil quale il canone di affitto, a posteriori, sarebbe stato ridotto in considerazione dell’andamento economico della gestione e dei costi sostenuti.
Gli ammortamenti, cosi come le manutenzioni sia ordinarie ·sia straordinarie, sarebbero state a carico della società P. di S. .
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo che il secondo contratto non fosse opponibile ai terzi e, quindi, non fosse apponibile all’Amministrazione finanziaria.
Quanto all’IVA, proseguono i giudici, è stata applicata nell’aliquota corretta pòicbé il valore dell’immobile iscritto in bilancio era certamente preponderante rispetto al valore degli altri beni aziendali.
Venivano respinte tutte le altre eccezioni di parte e confermate le sanzioni applicate.
La società proponeva, quindi, appello ritenendo la sentenza in assoluto contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione che ha più volte stabilito principi univoci con riferimento a fattispecie assolutamente analoghe al caso in esame ovvero che la forma scritta di cui all’articolo 2556 del codice civile per l’affitto di azienda è richiesta sol ad probationem e, quindi, con effetti limitati.
La modifica o la integrazione di una clausola del contratto non deve, infatti, necessariamente 1ssere pattuite con un accordo esplicito dei contraenti ma ossono anche risultare dà un comportamento tacito concludente.
Con riferimento a tutti gli altri rilievi la società richiama integralmente i contenuti del ricorso introduttivo.
Chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento e la condanna alle spese.
L’Amministrazione finanziaria si è · ritualmente costituita · con atto di controdeduzioni protocollo numero 2021/8221 depositato in data 29 marzo 2021
contestando punto per punto le argomentazioni della società al fine di chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, All’udienza in data 9 luglio 2021 la causa viene trattenuta a sentenza.
Osserva questo Collegio che l’appello non è fondato e deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado e dell’avviso di accertamento oggetto d’impugnativa.
Parte ricorrente sostiene che non sia stato instaurato regolare contraddittorio.
L’ufficio risulta, invece, aver esaminato in maniera analitica le osservazioni di parte e la documentazione a corredo prodotte dalla società e avere accolto le doglianze ritenute fondate mentre, ove le argomentazioni di parte non sono state in grado di intaccare irilievi formulati nell’invito, l’ufficio ha provveduto ai recuperi di imposta.
L’Amministrazione finanziaria ha emesso l’accertamento seguendo in maniera puntuale le procedure normativamente previste e assicurando alla società le garanzie espressamente previste dalla legge numero 212/2000.
Le eccezioni di parte relative al contraddittorio sono, · dunque, totalmente inconsistenti e devono essere rigettate.
Il contratto di affitto d’azienda stipulato verbalmente tra la Società e la G. Srl, non registrato, modificativo del primo contratto, non redatto in forma pubblica né di scrittura privata autenticata non può essere considerato esistente e apponibile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
L’appellante non ha esibito la documentazione contabile ed extracontabile probatoria né in sede di memorie e osservazione nelle more del procedimento di accertamento con adesione né in sede contenziosa.
Il contratto dì locazione integrativo o rettificativo cui fa riferimento la società non è stato mai esibito quindi nessuna prova della sua esistenza è mai stata fornita e, conseguentemente, nessuna prova è stata fornita circa le intervenute modifiche dell’assetto contrattuale risultante dall’originario contratto di locazione, regolarmente registrato posto dall’ufficio a base della rettifica, non essendo mai stata prodotta la richiamata scrittura privata “non autenticata e non registrata” che conterrebbe tali modifiche.
Tra l’altro risulta che l’ufficio abbia effettuato una verifica fiscale anche in capo alla Gxxxx SRL la quale non ha esibito l’asserito nuovo contratto sostitutivo di quello registrato.
Il medesimo comportamento omissivo della società ha impedito all’Agenzia delle Entrate di riscontrare documentalmente la sussistenza dei requisiti di legge ex articolo l09 del TUIR per la deduzione delle quote di ammortamento e degli altri costi ripresi a tassazione in capo alla P. DI S. SRL, giacché, nel contratto d’affitto d’azienda registrato (l’unico in possesso dell’organo procedente) le parti hanno pattuito di non derogare alla norma di cui all’articolo 2561 del Codice civile e non è dato sapere se nel contratto che, a detta della ricorrente sarebbe stato successivamente concluso tra le parti, vi sia stata la modifica delle clausole originarie.
La omessa esibizione del suddetto contratto, in conclusione, ha determinato per l’ufficio l’impossibilità di ricostruire compiutamente il volume d’affari e la ricostruzione del reddito di impresa realmente conseguito dalla P. DI S. SRL e di verificare, altresì, se questa ultima abbia correttamente assolto i propri obblighi dichiarativi.
Infine, anche nell’ipotesi in cui tale scrittura fosse effettivamente esistita, la stessa non sarebbe opponibile all’Amministrazione finanziaria – soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio – in quanto, non essendo autenticata né registrata, sarebbe priva di data certa (articoli 2704 e 2725 del codice civile – Corte Cassazione numero 7621/2017).
Le contestazioni relative ai rilievi numeri. 1, 2, 3 e 6 devono, di conseguenza, essere respinte in quanto infondate e i relativi rilievi devono essere confermati.
La società afferma che, non avendo mai incassato il corrispettivo, non aveva l’obbligo di emettere fattura ma se l’obbligo è venuto meno in base al citato “contratto rettificativo” la società avrebbe dovuto rettificare la posta stanziata in bilancio in quanto sarebbe stato illegittimo mantenere in bilancio una posta “fatture da emettere., nella consapevolezza. che la fattura non sarebbe mai stata emessa essendo stati diminuiti i corrispettivi della locazione.
In caso contrario la fattura doveva essere emessa perché il conto fatture da emettere si riferisce a prestazioni già effettuate per le quali manca solo l’elemento fattuale.
La relativa contestazione (rilievo numero 3) è quindi da rigettare.
Da rigettare la contestazione relativa alla emissione dell’avviso di accertamento in violazione del principio della doppia imposizione.
L’ufficio ha, infatti, considerato valido il contratto scritto e registrato nei confronti della società mentre, nei confronti della G. S., ha considerato valido il contratto verbale e ha assoggettato a tassazione maggiori ricavi, mai realizzati dalla società, derivanti dall’affitto di azienda pari a euro 1.000.000,00 e, contemporaneamente, ha considerato deducibile in capo alla G. Srl un canone di locazione pari a euro 730.572,75.
Sono stati, inoltre, ritenuti indeducibili costi sostenuti dalla Società direttamente inerenti ai ricavi derivanti dall’affitto di azienda che la società G. Srl non ha dedotto.
L’appellante lamenta l’applicazione dell’aliquota IVA del 22% al contratto di affitto d’azienda.
La eccezione è totalmente infondata e non può essere accolta.
La norma prevede che se il valore dell’ immobile strumentale è inferiore al 50% del valore dell’azienda, il contratto di affitto di azienda deve essere soggetto all’imposta di registro in misura fissa (e se rientra nel campo di applicazione dell’IVA, all’aliquota IVA ordinaria, ossia il 22%) mentre, nel caso in cui il valore dell’immobile strumentale supera il 50% del valore dell’azienda, il contratto d’affitto deve assoggettato all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1% ·(fermo restando che se rientra nel campo di applicazione dell’IVA, l’aliquota da applicare è sempre quella ordinaria, ossia il 22%).
Nel caso in esame, gli immobili ceduti in locazione insieme al resto dei beni che compongono l’azienda, anche qualora fosse certificato e dimostrato che il valore degli stessi superasse il 50% del valore dell’azienda, non rientrerebbero nella disciplina prevista dal numero 127 duo devicies poiché immobili strumentali per natura e non fabbricati abitativi.
L’appellante ritiene che la sentenza meriti di essere riformata nella parte in cui i giudici di primo grado considerano non inerenti le spese legali poiché sostenute in favore dei propri dipendenti sostenendo di avere sostenuto tali oneri “nell’ambito del procedimento penale avente ad oggetto reati di natura tributaria riferibili alla Società e imputabili al relativo amministratore” e precisando che “le cause a cui sono riferite le prestazioni legali riguardano presunti reati tributari, rivelatisi poi nei fatti inesistenti, riguardanti la Società”.
Come evidenziato dai giudici di primo grado, tuttavia, ‘l’inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione di detti costi non ai ricavi in sé, bensì all’attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi”.
Nel caso in esame. le spese legali sono . state sostenute nell’interesse dell’Amministratore, in quanto, il reato tributario, benché compiuto per il tramite dei conti societari, è un reato persole e pertanto è stato contestato in capo all’Amministratore.
Ne consegue che anche le spese legali sono state sostenute nell’interesse di quest’ultimo e non hanno alcuna correlazione con lo svolgimento dell’attività di impresa e la realizzazione dei ricavi.
Le sanzioni sono state correttamente applicate in quanto seguono automaticamente le riprese formulate.
Alla luce di quanto sopra esposto questo Collegio ritiene che ,il ricorso in appello non sia fondato, e debba essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado e dell’avviso di accertamento impugnato.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello introdotto in causa resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari sezione staccata di Sassari sezione VIII
La CTR respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado e l’atto dell’Amministrazione finanzìaria.
Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 30.000,00 (euro trenta mila virgola zero) oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Sassari nella Camera dì Consiglio in data 9 luglio 2021.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37516 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27729 depositata il 2 ottobre 2023 - Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3,…
- CORTE di CASSAZIONE, sezioni Unite, sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 - Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986. La scrittura privata…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 - La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…