COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 3299 sez. XIV depositata il 27 maggio 2019 – Sulla base delle norme del Codice Antimafia non pare possa revocarsi in dubbio circa la necessità di attribuire la qualifica di “creditore” assoggettato alla procedura di verifica ex articolo 57 e seguenti del decreto legislativo 159/11 anche all’ente comunale impositore non essendo stata prevista alcuna esclusione in tal senso