Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. 16 sentenza n. 11103 depositata il 15 dicembre 2021

Delega di firma per gli atti tributari

La delega di firma non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente a quest’ultimo di sottoscrivere l’atto per il delegante, a cui resta ascritta la paternità dell’atto sottoscritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29/11/2018 la CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da O. E. srl avverso un avviso di accertamento emesso ex art. 62 bis D.L. 331/93, risultando un notevole scostamento tra i ricavi dichiarati per il 2012 e quelli attribuibili sulla base degli studi di settore .

Il Giudice di 1° grado accoglieva il ricorso sul difetto di produzione della delega di firma e conseguentemente, ritenendo l’atto non legittimamente sottoscritto, lo annullava.

Con l’appello, l’Agenzia, preliminarmente depositava la delega e l’atto dispositivo Nel merito precisava di avere espletato il contraddittorio; individuato quale cluster quello dichiarato dalla contribuente in sede di redazione di dichiarazione e valutato , seppur negativamente, le giustificazioni rese in fase di contraddittorio con la società. Applicava lo studio di settore evoluto e il correttivo per la crisi del settore in cui operava la società ( impresa specializzata nella realizzazione di strutture per solai)

Si costituiva l’appellata e confermava l’espletamento del contraddittorio. Riprendeva tutti gli altri motivi di ricorso, assorbiti in sentenza, dall’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale ( inesistenza giuridica della notifica in violazione dell’art. 60; difetto di motivazione; valenza presuntiva degli studi di settore e crisi nel settore edile ) .

Fissato il giudizio, la Commissione, all’udienza del 1/12/202, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello deve essere accolto.

Sulla delega di firma.

Dando atto che la delega è stata prodotta soltanto in grado d’appello questo Collegio, valutata la documentazione, deve ritenere provata la legittimazione del soggetto alla sottoscrizione dell’atto impugnato.

Nell’ordinamento tributario, la delega di firma trova fondamento normativo nell’articolo 42 del Dpr 600/1973, il quale prevede che “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (comma 1) e che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione di cui al presente articolo (comma 3) “.

La delega di firma – che tiene inevitabilmente conto delle esigenze di organizzazione dei pubblici uffici – non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato, ma consente al delegato di sottoscrivere l’atto “per il delegante”, fermo restando che la paternità dell’atto sottoscritto rimane in capo a quest’ultimo;

Attualmente il personale della “carriera direttiva”, previsto dall’art. 42 citato, appartiene alla terza area funzionale e può essere delegato dal direttore provinciale a firmare gli atti tributari come previsto dall’articolo 5, comma 6, del regolamento di amministrazione, secondo il quale “Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti”. Il regolamento si pone in continuità e coerenza con quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, del Dpr 600/1973, secondo cui “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Nel caso di specie dall’atto dispositivo è possibile verificare la decorrenza della delega; la qualifica del delegato ; il potere di firma per gli atti con limite di recupero sino alla somma oggetto dell’accertamento; i motivi ( per ragioni di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa).

Sulla notifica diretta a mezzo servizio postale, da parte dell’Agenzia.

Infondata l’eccezione.

La Cass.SSUU con la sentenza n. 10012/2021, in un caso sovrapponibile a quello in esame , così ha deciso: ” 2. Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione degli artt. 99, 112, cod. proc. civ., 60, dPR 600/1973, nonché della violazione/falsa applicazione dell’art. 14, dPR 600/1973, poiché la CTR ha ritenuto la legittimità della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento in questione effettuata direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate e quindi senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario ovvero del messo speciale notificatore. La censura è manifestamente infondata. Sul punto de quo infatti la sentenza impugnata -pronunciandosi espressamente nei limiti delimitato dalle parti, con conseguente evidente inconsistenza dei dedotti profili processuali del mezzo – risulta aver fatto piana applicazione del chiaro ed inequivoco testo dell’art. 14, dPR 600/1973, il quale appunto prevede che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e puo’ eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche’, ove cio’ risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalita’ previste dalla presente legge.” E così, sul punto continuava “Dunque la “notifica diretta” a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Cass., 34007/2019, 1207/2014, 15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale rispetto a quella dell’art. 60, dPR 600/1973 e del cod. proc. civ. da esso richiamate, sicchè prevale su quest’ultime in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali.

Sul difetto di motivazione ex art. 42 DPR 600/73

Infondata l’eccezione

L’atto nella propria motivazione rispetta tutti i canoni di sufficienza, chiarezza e adeguatezza voluti dal legislatore per superare il vaglio di legittimità. Un difetto di motivazione, come preteso dal contribuente, mal si concilierebbe con l’ ampiezza e puntualità delle argomentazioni difensive, del tutto incompatibili con la mancanza di consapevolezza della portata della pretesa di pagamento di maggiori imposte.

Nel merito

L’ avviso impugnato utilizza, quale metodo accertativo gli studi di settore.

La sentenza della Suprema Corte n. 26635 del 18/12/2009 ha posto i limiti di utilizzo dei parametri individuati dagli studi di settore : ” La procedura di accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici , la cui gravità , precisione e concordanza non è ex lege determinata dai soli standards in sé considerati , ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente – pena la nullità dell’accertamento – e che deve far parte dell’accertamento, nella cui motivazione devono risultare i rilievi del contribuente e le ragioni di non adeguamento da parte dell’Ufficio Le prove fornite da entrambi le parti – Ufficio e contribuente – verranno valutate dal giudice con riferimento al caso concreto

L’Agenzia, nel caso in decisione , ha svolto il contraddittorio ed ha individuato nell’attività di Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo , gesso e cemento , il cluster di appartenenza e , in impresa specializzata nella realizzazione di strutture per solai, l’attività svolta dalla contribuente . La contribuente veniva invitata dall’agenzia a produrre il dettaglio analitico delle rimanenze finali al 31/12/2011 e al 31/12/2012 oltre alle fatture d’acquisto riferite all’anno 2012 che la parte NON produceva . Durante il contraddittorio la contribuente forniva come giustificazioni allo scostamento : la crisi strutturale ; la localizzazione dell’attività in provincia; l’età dell’amministratore. L’Agenzia faceva rilevare che l’elemento ” crisi” era stato preso in considerazione attraverso l’applicazione di un correttivo di euro 20.468,00 ;

che la localizzazione veniva valorizzata attraverso l’applicazione dello studio evoluto;

che il cluster era quello condiviso dalla stessa contribuente ;

che l’età avanzata ( 79 anni ) dell’amministratore non poteva ritenersi di per sé elemento giustificativo di minori ricavi .

La società né in 1° grado nè in appello ha giustificato il motivo della riduzione dei ricavi rispetto a quelli attribuiti sulla base degli studi di settore di cui all’art. 62 bis. Di scarsa forza probatoria l’eccepita crisi nelle costruzioni dell’anno 2012, considerata l’applicazione del correttivo.

Dagli atti del processo è risultato che mentre l’Agenzia ha ottemperato a quanto statuito dal Legislatore ( ha svolto il contraddittorio ed ha individuato il cluster corretto da applicare ) la contribuente , su cui gravava l’onere della prova , non ha fornito elementi incontrovertibili né provati ( attività svolta in locali di dimensioni minori , con minor numero di attrezzature e di dipendenti rispetto a quelli compresi nel cluster di riferimento ) in base ai quali non potevano applicarsi per il 2012 gli studi di settore o comunque doveva ritenersi congruo il reddito dichiarato.

L’assenza di elementi di prova certi , conducenti e vigorosi da parte della O. E. srl , conferma la legittimità dell’avviso impugnato.

Ciò porta al rigetto dell’appello e alla conferma dell’atto impugnato .

Spese liquidate in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti , in favore dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

ACCOGLIE l’appello dell’Agenzia e conferma l’atto impugnato . Spese liquidate in euro 1500,00 oltre accessori se dovuti .