Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sez. 7 sentenza n. 204 depositata il 15 gennaio 2018
IRPEF – FRINGE BENEFIT – TASSABILI – ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente (omissis), ex dipendente Enel, proponeva istanza all’Agenzia delle Entrate di Enna al fine di ottenere il rimborso delle ritenute fiscali, ammontanti a complessivi euro 1.160,00 operate dall’Istituto Nazionale di Previdenza (INPS) sulla pensione dello stesso a titolo di IRPEF ex art. 23 del dpr 600 del 1973, relative al controvalore dell’agevolazione tariffaria sui consumi di energia elettrica praticatagli dall’ex datore di lavoro per gli anni dal 2004 al 2007.
A sostegno del proprio ricorso il Contribuente rilevava che l’agevolazione in parola non costituiva reddito di lavoro dipendente o assimilato atteso che non intercorreva (ex art. 51 comma 1 del TUIR) tra beneficiario ed Enel spa un rapporto di lavoro dipendente. Il Contribuente impugnava quindi il silenzio rifiuto dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna ribadendo la propria richiesta di rimborso.
La Commissione Tributaria adita, sezione I, con sentenza n. 818/01/14 del 27 giugno 2014, rigettava il ricorso del Contribuente.
I primi Giudici argomentavano la propria decisone osservando preliminarmente che “…Il ricorrente è un dipendente Enel a riposo, il quale continua a godere dello stesso prezzo di favore sul consumo di energia di quando era in servizio.
Egli assume che il beneficio, essendo cessato il rapporto di lavoro, non ha più ragion d’essere tassato, non potendo esso qualificarsi reddito imponibile da lavoro dipendente…”. (pag. 2 sentenza di I grado).
Nel merito rilevavano quindi che “…l’art. 48, comma 2 lettera O del TU1R, il quale chiarisce che tali benefici (fringe benefit), connessi all’esistenza del rapporto di lavoro hanno natura remuneratoria e concorrono alla formazione del reddito di lavoro imponibile, con l’art. 48 comma 2 dello stesso Testo Unico, il quale equipara le pensioni ai redditi da lavoro dipendente…”(pag. 2 sentenza di I grado).
Il Contribuente ha quindi impugnato tale sentenza eccependo che lo sconto sul prezzo di energia elettrica può essere “mercede remunerativa” solo in presenza di un sottostante rapporto di lavoro; la struttura giuridica dell’art. 51 del TUIR si innerva sullo status del lavoratore subordinato; che l’espressione contenuta nel primo comma dell’art. 51 “in relazione al rapporto di lavoro” non può avere effetti ultronei; che nessuna norma legittima l’equiparazione tra dipendente e pensionato.
Conclude per l’accoglimento dell’appello e la riforma del primo giudicato.
L’Agenzia delle Entrate di Enna ha versato in atti proprie controdeduzioni ed appello incidentale.
Con le controdeduzioni preliminarmente chiede la inammissibilità dell’appello ex art. 53 del d.lvo 546 del 1992 (difetto dei motivi specifici di impugnazione), ribadisce la legittimità della pretesa, richiama provvedimenti di prassi.
Con appello incidentale rileva che la prima Commissione non si è pronunciata sull’eccezione preliminare di decadenza relativamente all’anno 2004 invocando in tal senso l’art. 38 del dpr 602 del 1973. La controversia veniva quindi sottoposta all’esame di questo Collegio nel corso dell’udienza del 18 dicembre 2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A prescindere dai profili di inammissibilità emergenti dall’esame del testo del gravame, nel merito l’appello in esame non è fondato su argomentazioni di pregio giuridico e pertanto va rigettato.
1. Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 53 del d.lvo 546 del 1992 dispone che l’appello deve indicare a pena di inammissibilità i “motivi specifici di impugnazione”.
L’indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce un requisito essenziale dell’atto di appello, posto che la relativa funzione è quella di indicare con esattezza i limiti della devoluzione.
A tal fine l’atto deve essere formulato con un grado di specificità tale da consentire di individuare i capi del provvedimento contestato nonché le ragioni di fatto e di diritto adottate per chiederne la loro eliminazione (Cassazione civile, sez. trib., 09/04/2009, n. 8640).
Va evidenziato inoltre che in tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. (Cassazione civile, sez. trib., 26/01/2005, n. 1574).
Nella fattispecie che qui ci occupa il Contribuente con il proprio atto di gravame non rivolge alcuna censura al primo giudicato limitandosi preliminarmente ad una ricostruzione “storica” dei fatti di causa e ad una riproposizione dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo, senza formulare censure specifiche alla sentenza di I grado.
L’appellante anche in questa sede, quindi, propone le stesse argomentazioni che aveva già esposto in sede di prime cure senza formulare specifiche censure nei confronti del primo giudicato.
In disparte tali profili rilevanti ex art. 53 del d.lo 546 del 1992, l’appello è nel merito infondato.
2. La Parte contribuente, a sostegno delle proprie richieste, espone l’errata (a suo avviso) qualificazione giuridica delle somme corrisposte dall’Enel anche agli ex dipendenti a titolo di riduzione delle tariffe elettriche, sostenendo che l’imponibilità di tali emolumenti andrebbe esclusa nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro venga cessato.
Ritiene questo Collegio che la riduzione del costo dell’energia elettrica utilizzata dagli ex dipendenti Enel rappresenti una sorta di “compenso in natura” (ovvero fringe benefit), in quanto tale sottoponibile a tassazione ex art. 51 (ex art. 48) del TUIR.
Tale norma individua come reddito da lavoro dipendente “… tutte le somme e i valori in genere a qualunque tutolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al apporto di lavoro…”.
In tal senso va rilevato che lo sconto di che trattasi sul consumo dell’energia elettrica in favore degli ex dipendenti Enel viene applicato in virtù di una esplicita previsione contrattuale (CCM_ di comparto del 1979) rispetto ad un “tetto massimo” di consumo gratuito (o a prezzo agevolato) in favore dei dipendenti già in servizio alla data dell’1 agosto 1979, il cui diritto rimane “comunque” immutato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
A parere di questo Collegio, quindi si tratta di erogazioni liberali (in quanto consistenti in uno sconto tariffario) che concorrono a formare il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto qualora non superino l’importo di euro 258,23.
Per i superiori motivi l’appello proposto dal Contribuente è infondato e va rigettato.
3. Con appello incidentale l’Amministrazione Finanziaria ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici di prime cure non si sono pronunciati sull’eccezione preliminare di decadenza relativamente all’anno 2004.
Rileva il Collegio che dall’esame del fascicolo di primo grado e della relativa sentenza, il Giudice di primo grado aveva preso atto della eccezione in parola e richiesta di inammissibilità per decadenza dei termini (cfr. sentenza I grado) ma non si è pronunciata sul punto. Osserva questo Collegio che l’art. 38 del dpr 602 del 1973 c. 2 dispone che “… l’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata…”.
Nella fattispecie specifica che qui ci occupa e con riguardo alle ritenute poste in essere nel 2004, l’istanza di rimborso del 3 marzo 209 risulta essere stata proposta oltre il termine decadenziale previsto dal già citato art. 38.
Per le superiori argomentazioni l’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria è fondato e va accolto, con conseguente riforma, limitatamente al punto, della sentenza gravata oggi sottoposta al vaglio critico di questo Collegio.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
– Rigetta l’appello del Contribuente.
– Accoglie l’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria ed in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata dichiarata inammissibile la richiesta di rimborso delle ritenute operate con riferimento al 2004.
– Conferma per il resto l’impugnata sentenza.
– Condanna l’appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) di cui euro 400,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il presente grado, in favore dell’Amministrazione Finanziaria appellata.
– In relazione al rigetto dell’appello si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29344 depositata il 7 ottobre 2022 - In materia di determinazione del reddito d’impresa ed in applicazione del principio di derivazione di cui all’art. 83 d.P.R. n. 917 del 1986, il costo una tantum per la costituzione…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 31609 depositata il 25 ottobre 2022 - Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19643 - In tema d'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l.…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20088 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con im- pianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 novembre 2019, n. 29169 - In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…