Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 10 sentenza n. 1847 depositata il 2 maggio 2018
IRPEF -Avviso di accertamento – notifica avvisodi accertamento a cittadino straniero – ricorso – eccepita nullitàdell’atto per mancata traduzione – nonsussiste.
Massima:
In tema di impugnazione di avviso di accertamento notificato a cittadino straniero in Italia, non sussiste nell’ordinamento giuridico italiano un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri i quali rispetto agli atti stragiudiziali (quale è la verifica fiscale ed il successivo avviso), hanno facoltà – a proprie spese – di farsi assistere da un interprete e farsi tradurre i relativi atti consequenziali.
Solo nell’ambito del processocivile l’art. 122 cpc che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto ilprocesso è previsto che “ quando deveessere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare uninterprete ”.
**********
Con sentenza in data 24/09/2009 la Commissione Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da YE XIAODONG avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto IVA, IRPEF, IRAP per l’anno 2003, sulla scorta del verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Milazzo, in data 29/5/2007.
Il primo Giudice , rigettata preliminarmente la eccezione di nullità dell’avviso per assenta nullità della notifica, per mancata traduzione dell’atto, per carenza di motivazione e per difetto di sottoscrizione, motivava il rigetto nel merito con il rilievo che il ricorrente non aveva evidenziato nel processo verbale di constatazione particolari condizioni commerciali poste in essere nel corso dell’attività (sconti, promozioni, ecc).
Avverso tale decisione proponeva appello il ricorrente deducendo:
a) La nullità dell’avviso per mancata previa nomina di un interprete e per mancata traduzione dell’atto;
b) La nullità della notifica sia dell’avviso di accertamento, che del verbale di constatazione;
c) Il difetto di motivazione e la parzialità della valutazione , non avendo i verificatori tenuto conto della scontistica praticata e delle vendite promozionali;
d) La nullità per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.
L Ufficio costituendosi contestava.
Fissato il giudizio d’appello, la Commissione, all’udienza del 23/4/2017, decideva come da dispositivo.
La sentenza non merita le censure di cui al gravame.
Quanto al primo motivo d’appello, giova evidenziare che non sussiste nel nostro sistema un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri i quali, rispetto agli atti stragiudiziali (quale è la verifica fiscale ed il successivo avviso) , hanno facoltà – a proprie spese, ovviamente- di farsi assistere da un interprete e farsi tradurre i relativi atti conseguenziali.
Solo nell’ambito del processo civile l’art 122 c.p.c, che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, prevede che ” quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana , il giudice può nominare un interprete”.
Quanto alla nullità dedotta con riferimento alle modalità della notifica dell’avviso di accertamento vale quanto argomentato dal primo Giudice. Qui è sufficiente puntualizzare, quanto alla dedotta inosservanza degli adempimenti imposti dagli artt 139 e 140 c.p.c che il Supremo Collegio – proprio in relazione alla notifica a mezzo del servizio postale -, ha ritenuto che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’ufficio, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 60211973 (sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 e n 2625/2015 e n 4567/201 5).
In particolare la Corte ha specificato che la notifica a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza relata è da ritenersi valida in forza del fatto che “è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dall’ultimo comma del citato art. 26. Peraltro, tali pronunce si conformano a quanto già affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 14327/2009 e n. n. 11708/2011 secondo cui, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente che l’ufficiale postale si assicuri che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Quanto al dedotto vizio afferente la motivazione, osserva la Commissione che è pacifica la validità della motivazione per relationem rispetto ad un verbale di constatazione notificato o semplicemente consegnato (vedi sul punto Cass Civ sentenza in data 2/10/2008 n 24436 che ha statuito anche la irrilevanza della allegazione del verbale all’avviso di accertamento), essendo consentito di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (ex multis da ultimo Cass. n. 9323 del 11/04/2017 e sentenza n 31039/2017). Infatti occorre ribadire che la consegna del processo verbale di constatazione è equipollente alla notificazione in quanto idonea a soddisfare l’esigenza di certezza, stante la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (cfr Cassazione 14366/2011) per cui non sussiste l’obbligo di allegazione qualora l’atto sia comunque conosciuto dal contribuente (cfr Cassazione 11722/2010). E d’altra parte, come sopra ritenuto (cfr Cassazione 21119/2011) la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria e nella immediatezza consegnato , non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. D’altra parte il verbale di constatazione dà piena contezza del metodo analitico induttivo applicato per la determinazione del volume d’affari. Invero, i verificatori sono pervenuti alla quantificazione dei ricavi effettivamente realizzati dal contribuente, muovendo dalla diponibilità della merce destinata alla rivendita, analiticamente determinata sulla base delle risultanze contabili- hanno operato un raffronto tra le fatture d’acquisto e quelle di vendita dei diversi prodotti commercializzati, tenendo conto del ricarico unitario degli stessi e di quello ponderato. A fronte di tale corretta metodologia, il ricorrente si è limitato a prospettare vendite promozionali e sconti, di cui però non ha fornito, né in sede di verifica, nè tantomeno in sede giudiziaria, prova alcuna.
Infine, va rigettata l’eccezione di nullità per asserita mancata sottoscrizione dell’atto di accertamento, avendo l’appellante omesso di produrre proprio le ultime pagine dell’atto su cui la firma trova normalmente posto e ciò nonostante lo specifico rilievo contenuto in sentenza.
Perciò l’appello va rigettato.
L’esito della lite impone la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidandoli in complessivi euro 650,00 oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione 13, sentenza n. 1847 depositata il 17 aprile 2019 - In tema di notifiche a mezzo pec le ricevute di avvenuta consegna sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica allo stesso…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 33567 depositata il 15 novembre 2022 - La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all'atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, "qualora non siano oggetto di specifica contestazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13314 - L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5791 depositata il 4 marzo 2008 - L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere…
- Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13, sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 - L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…