Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 16, sentenza 1443 depositata il 5 marzo 2020
agevolazioni fiscali – imposta di registro – ente benefico
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 2/3/2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto dal CENTRO per anziani di Patti avverso l’avviso di liquidazione per tassa del registro e conseguenti interessi , relativo all’atto di vendita in notaio M.M., registrato l’8/1/2004, avente ad oggetto l’acquisto di un appezzamento di terreno edificabile , sito nel comune di Patti, cda M. della superficie di mq 12000,00, per il prezzo convenuto di euro 154 937,06 La ricorrente aveva chiesto l’annullamento per violazione di legge, assumendo trattarsi di trasferimento in favore di una istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (IPAB) equiparabile – quanto al trattamento tributario- allo Stato, con riconoscimento della registrazione a tassa fissa per i relativi trasferimenti e l’esonero dal pagamento della imposta catastale ed ipotecaria.
La Commissione motivava la statuizione di accoglimento rilevando che, trattandosi di ente territoriale con scopo di assistenza e beneficienza, riconosciuto con decreto assessoriale, lo stesso ente avesse i requisiti per beneficiare della tassa a importo fisso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate deducendo sentenza, non avendo il primo Giudice rilevato che le agevolazioni erano condizione che il bene acquistato fosse destinato, entro i due anni successivi, di un centro socio-assistenziale per anziani, come dichiarato nell’atto, per cui avvenuto, legittimamente erano state recuperate le imposte ordinarie.
Costituitosi in giudizio l’IPAB contestava, ribadendo che il regime agevolato era strettamente connesso alla sua natura pubblica, per cui chiedeva il rigetto dell’appello.
Fissato il giudizio d’appello, la Commissione decideva come da dispositivo, all’udienza del 26.02.2020.
Intanto va ritenuta infondata la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dall’ente appellato, essendo nell’atto di gravame specificamente esposte le ragioni di fatto e di diritto per le quali si ritiene erronea la sentenza impugnata.
Nel merito, giova premettere che gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (abbr. IPAB) sono nati come organismi di diritto pubblico, già istituiti con regio decreto n. 2841 del 1923 (grazie all’aggiunta della parola ‘assistenza’ agli istituti pubblici di beneficenza creati con la L. 17 luglio 1890 n. 6972) ed essi hanno subito numerosi interventi di riforma, tra cui va segnalato il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. In particolare, all’originario processo di assorbimento delle lpab da parte dell’ente pubblico, ha fatto seguito con la istituzione repubblicana, il procedimento opposto ovvero una graduale trasformazione in forme associative private.
Protagoniste di tale conversione sono state le Regioni, di cui il DPR 24.07.1977 n. 616 ha trasferito tutte le competenze relative al socio-assistenziale. Uno spartiacque è stato la Sentenza della Corte Cost. n. 396/1988, che haa dichiarato illegittimo l’art. 25 del DPR 616/1977 laddove imponeva la devoluzione di tutte le Ipab agli enti locali. A tal deficit si corse riparo con la promulgazione del Dpcm 16.02.1990.
Successivamente la legge 08.11.2000 n. 328 all’art. 10, ha dettato i principi per l’inserimento delle ex Ipab nella rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona (Asp), venendo così ad operarsi una de-pubblicizzazione residuale tramite la pretesa di una serie di requisiti tipici degli enti del terzo settore quali il richiamo all’efficienza, all’efficacia e all’economicità di gestione, all’adozione di forme gestionali privatistiche (personale, contratti), all’attribuzione dai controlli formali ai controlli dei risultati, alla possibilità di separare la gestione attività da quella dei patrimoni.
La superiore premessa si è resa necessaria al fine di risolvere la questione di diritto relativa alla applicabilità o meno all’acquisto operato dalla IPAB delle aliquote agevolate per imposta di registro, ipotecaria e catastale. Invero, a seguito delle notorie trasformazioni delle IPAB già al tempo dell’acquisto per cui è oggetto (rispetto a cui l’invocazione del principio di non contestazione – valevole per le sole situazioni fattuali – non può trovare cittadinanza , vertendosi su questione di diritto), trova applicazione in materia il DPR n 131/86, secondo cui “si applica la tassa fissa …….. se il trasferimento avviene a favore di istituzioni riordinate in servizi o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (NOTA II QUINQUIES) ….. a condizione ……. che dichiari nell’atto che intende utilizzare il bene per lo svolgimento della propria attività e CHE REALIZZI L’EFFETTIVO UTILIZZO DIRETTO ENTRO 2 ANNI DALL’ACQUISTO IN CASO Dl DICHIARAZIONE MENDACE O DI MANCATA UTILIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTI VI TA’; E’ DOVUTA L’IMPOSTA NELLA MISURA ORDINARIA.
Appare pertanto corretto l’operato della amministrazione appellante che ha recuperato, con l’avviso opposto le imposte ordinarie, essendo pacifica – perché non contestata nel caso in esame – la mancata realizzazione del centro socio assistenziale per il quale l’acquisto era stato operato, (e su tale circostanza fattuale si che può trovare applicazione il principio di non contestazione), mentre ha errato il primo Giudice nel ritenere applicabili l’imposta in misura fissa (che l’art. 1, settimo periodo, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 prevede per lo Stato) e l’esonero dal pagamento di imposte ipotecaria e catastale, nonostante l’inadempimento agli obblighi assunti nell’atto pubblico.
La Commissione, quindi, ritiene e dichiara che l’acquisto in oggetto debba scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, sicché il ricorso proposto in primo grado dall’appellato va rigettato.
La complessità della questione, giustifica però una declaratoria di compensazione delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall’appellato. Spese compensate.
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