Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione 2 sentenza n. 6737 depositata il 21 novembre 2019
Spese di giudizio – cessata materia del contendere – pronuncia – necessità
Massima:
La statuizione di intervenuta cessazione della materia del contendere con la quale viene dichiarato estinto il processo non esenta il Giudice dal pronunciarsi anche sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
Con ricorso del 17-6-2011 P.A. impugnava la intimazione di pagamento notificata dalla Serit Sicilia spa con cui veniva richiesto il complessivo pagamento di euro 14.083,39 in relazione alla cartella esattoriale notificata precedentemente in data 31-7-2001.
Eccepiva che la cartella predetta era stata a suo tempo impugnata da esso ricorrente nei confronti della Serit ed era stata annullata con sentenza della C.T.P. di Messina n. 242 del 2006.
Si costituiva Serit Sicilia spa ed eccepiva la carenza di responsabilità di essa concessionaria in quanto la sentenza in oggetto non gli era stata notificata e della esistenza di essa era venuta a conoscenza solo attraverso l’impugnativa della intimazione.
Chiedeva di poter chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate per essere mallevata da responsabilità e concludeva con la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con sentenza del 14 giugno 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, in accoglimento della richiesta della Serit Sicilia dichiarava la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello P. A. contro Riscossione Sicilia già Serit Sicilia e l’Agenzia delle Entrate di Messina deducendo seguenti motivi: l) era erronea la statuizione di cessazione della materia del contendere considerato che esso ricorrente non aveva aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma aveva dichiarato di insistere nel ricorso per ottenere una statuizione sul merito; contestava la dedotta carenza di responsabilità della Serit deducendo che a Serit era stata parte nel giudizio relativo all’annullamento della cartella; deduceva che era erronea la compensazione delle spese del giudizio risposta da primo giudice.
Chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse annullata nel merito la intimazione di pagamento e che venissero condannati gli appellati Serit ed Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate ed eccepiva che essa Agenzia non poteva essere convenuta nel giudizio di appello in quanto non aveva partecipato al giudizio di primo grado per non essere stata convenuta dal ricorrente P. e per non essere stato notificato alcun atto di chiamata in causa da parte della Serit Sicilia.
Chiedeva che venisse dichiarato inammissibile l’appello proposto nei suoi confronti.
Non si costituiva Serit Sicilia.
Alla pubblica udienza di trattazione del 10 settembre 2019 la causa veniva riservata per la decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è solo parzialmente fondato e per quanto di ragione deve essere accolto.
Ed invero è da rilevare che la statuizione di cessazione della materia del contendere emessa dal primo giudice appare corretta considerato che si era determinata una situazione sostanziale di venir meno di contrasto tra le parti in ordine alla opposizione proposta dal ricorrente P. avverso la intimazione di pagamento, avendo la Serit Sicilia, costituitasi in primo grado, riconosciuto la fondatezza della opposizione proposta dal ricorrente e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento per essere stata annullata la cartella di pagamento con sentenza n. 342 del 2006 in via definitiva della C.T.P. di Messina.
La sostanziale rinuncia alla pretesa da parte della Serit ha determinato indipendentemente dall’accettazione del ricorrente la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 19568/2017; Cass. n. 26299/2018); non vi era quindi la necessità di una statuizione di merito e di annullamento della intimazione di pagamento.
Il relativo motivo d’appello pertanto non può trovare accoglimento.
Fondato, per quanto di ragione, è invece il motivo d’appello con cui l’appellante censura il capo della sentenza relativamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio.
Al riguardo è principio consolidato che la intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale.
Appare pertanto erronea la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio come disposta dal primo giudice in quanto, in base al suddetto principio, la Serit Sicilia doveva ritenersi soccombente nel giudizio, avendo proceduto alla intimazione di pagamento di una cartella di pagamento che era stata oggetto di annullamento con sentenza della C.T.P. passata in giudicato in un giudizio in cui essa Serit era stata parte (sia pure non costituita in giudizio).
In conseguenza, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza, deve provvedersi in ordine al capo relativo alle spese del giudizio di primo grado.
Ritiene, peraltro, il Collegio che sia equa una compensazione per metà delle dette spese, tenuto conto del comportamento della Serit di sostanziale rinuncia alla pretesa relativa alla intimazione di pagamento, per aver riconosciuto la fondatezza della opposizione del ricorrente, e del venir meno dell’interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito.
La restante metà deve porsi a carico della soccombente Serit e deve liquidarsi, tenuto conto della natura e del valore della causa e della sua relativa difficoltà, in complessivieuro 800,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed iva e cpa come per legge.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna solidale alle spese del giudizio pure svolta coi motivi d’appello dall’appellante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto pur essendo stata l’Agenzia delle Entrate chiamata ritualmente in causa in primo grado dalla Serit Sicilia (risulta infatti notificato l’atto di chiamata in causa prodotto in primo grado in udienza dalla Serit), nessuna domanda era stata svolta in primo grado contro la stessa Agenzia da parte del ricorrente, che in sede di udienza di trattazione in primo grado si era limitato ad insistere nelle domande di cui al ricorso introduttivo (come svolte quindi solo nei confronti della Serit).
Deve pertanto dichiararsi la inammissibilità in appello in quanto nuova della domanda di condanna alle spese del giudizio svolta dall’appellante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le spese del presente grado del giudizio ritiene il Collegio che esse nei rapporti tra appellante P. e Serit Sicilia possano compensarsi per intero, in relazione al solo parziale accoglimento dell’appello e tenuto conto della sostanziale mancata opposizione della Serit che non si è costituita in giudizio.
Ricorrono pure giusti motivi, attesa la particolarità e complessità della vicenda relativamente alla posizione dell’ente impositore (chiamato in causa in primo grado dalla Serit), per compensare per intero le spese del presente grado del giudizio tra l’appellante P. e l’appellata Agenzia delle Entrate .
La Commissione Tributaria Regionale, sezione staccata di Messina, sezione 2°, pronunziando sull’appello proposto da P. A. contro Riscossione Sicilia spa e contro l’Agenzia delle Entrate di Messina, avverso la sentenza n. 408 del 14-6-2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, così provvede:
In parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della impugnata sentenza dichiara compensate per metà le spese del primo grado del giudizio e condanna Riscossione Sicilia già Serit Sicilia spa al rimborso in favore dell’appellante P. della restante metà che liquida in euro 800,00 oltre rimborso spese forfettarie ed iva e cpa. Rigetta l’appello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di appello nei rapporti tra appellante e Riscossione Sicilia spa, nonché nei rapporti tra appellante ed Agenzia delle Entrate.
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