Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 3, sentenza n. 5127 depositata il 2 settembre 2019
Iva – Irpef. – Dichiarazione redditi Società – Omessa presentazione – Avviso di accertamento – Notifica alla Società ed ai Soci – litis consorzio necessario – integrazione del contraddittorio in primo grado – obbligatorietà – difetto – nullità assoluta del giudizio di primo grado – rimessione del giudizio alla Commissione provinciale.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente depositato, la società -YY-. e SY. impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, l’avviso di accertamento n. xxxxxxxxxx/2011, in virtù del quale l’Agenzia delle Entrate, stante l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, procedeva per l’anno d’imposta 2007 alla determinazione induttiva del reddito imponibile e dell’IVA accertando ricavi pari a E 579.792,07 e un reddito imponibile di lire 100.625,07 e irrogava le relative sanzioni.
Con distinto atto ritualmente depositato, SY., socio della predetta società YY- e -SY-., impugnava, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, l’avviso di accertamento n. xxxxxxxxxx/2011, emesso dall’Agenzia delle Entrate per maggiore irpef non dichiarata dovuta sul reddito di partecipazione nella predetta società, pari al 50%, in relazione al menzionato anno di imposta 2007.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con due distinte sentenze rigettava i ricorsi.
I contribuenti hanno proposto separati appelli, successivamente riuniti.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando i motivi di appello e sostenendo la legittimità del proprio operato.
Nel corso del processo l’Ufficio ha dichiarato che “l’avviso di accertamento di cui trattasi è stato notificato anche all’altro socio sig. C., il quale non lo ha impugnato”.
Alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass., 25 giugno 2018, n. 16730. In senso conforme, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603).
Applicando i suesposti principi alla presente fattispecie, ove la rettifica alla dichiarazione dei redditi effettuata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento a carico di una società di persone ha diretta refluenza sulle dichiarazioni dei redditi di partecipazione nella predetta società dei singoli predetti soci -SY- e -SS-, ne deriva che questi ultimi sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio, a prescindere dalla loro volontà di impugnare, autonomamente o in adesione, gli avvisi di accertamento de quibus.
Sta di fatto che nei confronti dei predetti soci,-SY- e -SS-., non è stato integrato il contraddittorio nel primo grado del giudizio, con conseguente nullità delle relative sentenze.
Tale nullità comporta la restituzione degli atti al giudice di primo grado.
In considerazione della peculiarità dei temi trattati e della loro oggettiva incertezza, la Commissione ritiene opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Commissione dichiara la nullità delle sentenze di primo grado;
dispone la restituzione di tutti gli atti al giudice di primo grado.
Spese compensate.
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