Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1084 depositata il 20 febbraio 2020
In tema di TARSU il soggetto che ha omesso di presentare tempestivamente la denuncia di cessazione ha diritto allo sgravio del tributo ove presenti entro sei mesi dalla notifica del ruolo la denuncia in cui provi la cessazione, oppure nel caso in cui il tributo sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante
FATTO
Con sentenza n. 547/07/15 la CTP di Agrigento accoglieva parzialmente il ricorso proposto da A.G. avverso l’ingiunzione di pagamento TARSU 2006 del Comune di San Giovanni Gemini, emesso da At. s.p.a. (di seguito A.), dichiarando il tributo dovuto solo per i primi due bimestri del 2006, essendosi poi trasferito, compensando le spese legali.
Avverso la sentenza interponeva appello l’A., rappresentato e difeso dall’avv. A. M., deducendo una violazione di legge, in quanto l’art. 70 del D.Lgs. impone che il contribuente debba comunicare la variazione, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Il contribuente non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2020 udito il presidente relatore il giudizio veniva posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo al parziale rigetto dell’originario ricorso, in quanto non impugnato.
La vicenda portata all’attenzione di questo giudice è relativa agli effetti dell’omessa denuncia di variazione (rectius: cessazione) in ordine al permanere dell’obbligazione tributaria.
Analoga questione è stata oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 13296 del 29 maggio 2013.
La Suprema Corte ha evidenzia che l’art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei lodali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’annodi cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio”.
Ha ritenuto il Collegio che la normativa riportata, e in particolare il comma 4 dell’art. 64, debba essere intesa nel senso che, pur in caso di omissione della presentazione della denuncia di cessazione nell’anno in cui questa è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello in cui tale evento si è verificato, qualora; a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione; b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrata, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
In sostanza, nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell’anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante o detentore.
In un caso e nell’altro l’esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l’intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l’applicabilità del sopra citato comma 3 dell’art. 64, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, “l’abbuono” del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa.
Ne consegue, nel caso di specie, che il tributo per il 2006 è interamente dovuto in quanto l’utente non risulta avere presentato denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e, comunque, non risulta anzi l’ufficio lo nega che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrato, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
L’appello, in conclusione, deve essere accolto.
La contumacia dell’appellato esonera questo Giudice dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sez. IX accoglie l’appello e annulla in pane qua la sentenza impugnata, confermando integralmente l’intimazione di pagamento originariamente impugnata.
Nulla per le spese.
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