Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione n. 12, sentenza n. 7531 depositata il 17 dicembre 2019
In tema di TARSU grava sul contribuente dimostrare le obiettive condizioni di inutilizzabilità dell’immobile al fine di poter beneficiare dell’esenzione impositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente A. L. impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo una iscrizione a ruolo e la relativa cartella (provvedimenti meglio indicati in atti) con cui il Comune di Palermo aveva richiesto il pagamento della Tarsu anno 2011.
La Ricorrente eccepiva che la Tarsu in parola faceva riferimento ad un magazzino costituito da un unico vano di mq. 31,00 sito a piano terra, rispetto al quale in data 19 gennaio 2007 aveva prodotto al Comune di Palermo autocertificazione dichiarando che il locale non era assoggettabile a tassazione in quanto sfornito di utenze e pertanto improduttivo di rifiuti.
Concludeva per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento in contestazione.
Il Comune di Palermo intimato si costituiva in giudizio, versava in atti controdeduzioni, difendeva la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, evidenziava che l’onere della prova riguardante l’incapacità di produrre rifiuti gravava sul contribuente, che il presupposto impositivo è comunque costituito dalla occupazione e dalla destinazione d’uso dei locali, concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione IV, con sentenza n. 5834/17 del 29 settembre 2017 accoglieva il ricorso della contribuente.
Il primo Collegio argomentava la propria decisione osservando che “. . .Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente.., risulta che sussistevano i presupposti per l’esenzione della Tarsu ai sensi dell’art. 8 c. 2 lettera c del regolamento comunale secondo cui non sono assoggettati all’imposta de qua le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze…” (sentenza di I grado pag. 2).
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Commissione Tributaria Regionale chiedendone la riforma.
A sostegno del proprio gravame eccepisce che “. .. anche l’uso privato del box per il ricovero dell’autoveicolo, anche se privo di utente elettriche, comporta la debenza del tributo Tarsu in capo al contribuente, in quanto la ricorrente si è limitata solamente a dichiarare che l’immobile è privo di utenze elettriche…” (pag. 2 atto di appello).
Ha concluso per la riforma della sentenza appellata.
La Contribuente appellata si è costituita in giudizio, ha versato in atti proprie controdeduzioni e documentazione con cui ha difeso la legittimità della sentenza gravata, ha ribadito la infondatezza della pretesa, ha concluso per il rigetto dell’appello.
La controversia veniva quindi sottoposta all’esame di questo Collegio nel corso dell’udienza del 18 novembre 2019 (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame proposto dal Comune di Palermo è fondato e va accolto.
1.- Osserva preliminarmente il Collegio che a mente di quanto previsto dall’art. 62 del d.lvo 507 del 1993 (in sintesi e per quanto qui di interesse) la tassa è dovuta per “. .. l’occupazione o la detenzione
di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni. ., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.., qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrare in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.. .”.
2.- L’art. 8 comma 2 lettera c del regolamento comunale Tarsu (richiamato nella sentenza gravata) dispone che “. . . non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree… per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell’anno, quali: c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze (acqua, gas.luce).. .”.
3.- Perimetrato il quadro normativa e regolamentare che disciplina il tributo e la materia in esame, va evidenziato che nel caso di specie l’uso privato del box per il ricovero dell’autoveicolo, anche se privo di utenze elettriche, comporta la debenza del tributo Tarsu in quanto la Contribuente si è solamente limitata a dichiarare che l’immobile è privo di utenza elettrica.
4.- La Corte di legittimità sul tema in esame ha statuito che in materia di Tarsu “. . . sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti.
Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente“.(Cassazione civile, sez. VI, 24/07/2013, n. 18022).
5.- L’art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, infatti, nello stabilire che non sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree che non possono produrre rifiuti purché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dal titolare della relativa disponibilità.
Pertanto, un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai servizi elettrico, idrico e altri di rete, si rileva bensì inutilizzato, ma non inutilizzabile oggettivamente e, come tale, non può essere sottratto alla tassazione alla stregua della disposizione legislativa sopra citata.
Nè può dedursi che l’omesso riconoscimento del non assoggettamento alla tassa di immobile non utilizzato costituisce violazione della circolare del Ministero delle finanze n. 65/E del 22 giugno 1994, interpretativa della norma contenuta nell’art. 62, comma 2, cit. (Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2002, n. 16785).
6.- Secondo il Giudice di legittimità quindi “. . . l’art. 62, comma 2, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che “risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità”, sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilità (in specie, la S. C. ha escluso l’obbiettiva inutilizzabilità di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai “servizi di rete” elettrico, idrico, ecc.)…”.(Cassazione civile, sez. trib., 27/11/2002, n. 16785).
7.- Grava quindi sul Contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficare delle esenzioni previste dal D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507 per alcune aree detenute od occupate aventi
specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione.
Ad avviso della Corte “. . . pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo…” (Cassazione Ordinanza n. 17623 del 2016).
8.- Pertanto, il presupposto impositivo Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, mentre ai sensi dell’art. 62 c. 2 del citato d.lvo non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
L’art. 62 citato pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso (ex art. 62) non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario essendo onere del Contribuente indicare nella denuncia originaria di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità.
Nella fattispecie concreta in esame tali “condizioni obiettive” non sono idoneamente provate dalla Contribuente la quale come già detto – si è limitata a dichiarare che l’immobile in questione è sfornito di utenza elettrica: circostanza questa, che non costituisce “obiettiva condizioni di inutilizzabilità”.
9.- Né può essere valorizzata in questa sede la documentazione prodotta da Parte contribuente riguardante l’annullamento dell’accertamento Tari riferito al 2016 in ragione dell’autonomia che contraddistingue ciascun periodo di imposta.
Ogni periodo di imposta, infatti, ha una propria autonomia sicché le determinazioni dell’Amministrazione tributaria con riferimento ad uno specifico periodo di imposta non possono avere alcun riflesso sulle sue determinazioni rispetto ad altri periodi o, comunque, sugli accertamenti relativi a questi distinti periodi.
Ne consegue che la circostanza che l’ufficio non abbia rettificato la denuncia relativa ad un determinato esercizio non preclude l’autonoma valutazione della denuncia relativa all’esercizio successivo e la richiesta di documentazione delle spese e della effettività degli ammortamenti in essa dichiarati. (Cassazione civile, sez. 1 , 04/02/1995, n. 1347).
– Per le su esposte argomentazioni l’appello del Comune è fondato con conseguente riforma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’appello.
Riforma la sentenza gravata.
Condanna la Parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre accessori, di cui euro 250,00 per il primo grado ed euro 300,00 per il presente grado, in favore del Comune appellante.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23669 - Per l'esclusione dalla TIA degli immobili non utilizzati è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31460 - Non sono soggetti alla TARSU i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14040 - In materia di imposta sui rifiuti opera il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, e quindi della presenza di superfici…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41213 - In materia di imposta sui rifiuti è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle…
- Corte di Cassazione, ordinanza n.22314 depositata il 25 luglio 2023 - L’esenzione dal pagamento della TARI integra sempre l'oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 17564 depositata il 20 giugno 2023 - In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…