Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 583 sez. 5 depositata il 20 aprile 2022 – Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l’atto impugnato, cessa l’interesse meramente processuale al suo annullamento