Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 2 del 3 gennaio 2022 – La compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido o esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia