Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 54 depositata il 15 gennaio 2019
MASSIMA
Nel processo tributario le parti hanno facoltà di produrre documenti nuovi in appello anche se gli stessi già precedentemente erano nella loro disponibilità.
1. Con sentenza n. 58/17, depositata il 31/01/2017, la CTP di Lucca, Sezione 4, accoglieva il ricorso, proposto dalla Società “H. A. di D. B. A. e c. S.a.S.”, avverso gli avvisi di accertamento n. XX, relativo ad IMU 2014; n. XX, relativo ad IMU 2013 e n. XXX relativo ad IMU 2012, emessi dal Comune di Pietrasanta, giustificativi dell’omesso e/o parziale pagamento dell’imposta municipale.
2. Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure, ritenevano che gli avvisi di accertamento fossero carenti di motivazione, poiché, dall’esame degli stessi, non era possibile “rilevare il procedimento logico-giuridico attraverso il quale il Comune sarebbe pervenuto nella sua decisione risultando del tutto omesse le indicazioni relative ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto che sempre devono sostenere gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria”.
3. Con ricorso in appello, notificato con modalità telematica, il Comune di Pietrasanta, che non si era costituito nel giudizio di primo grado, nel criticare l’impugnata sentenza ha indicato, a questo Giudice, quale motivo di doglianza quanto segue:
a) I tre avvisi di accertamento contengono tutti gli elementi richiesti dall’art. 7 della L. n. 212/2000 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
In particolare, è indicato l’immobile di riferimento per il quale è stata omesso il pagamento dell’imposta (indirizzo; dati catastali; il titolo di proprietà ed il periodo di possesso; la rendita; il valore imponibile; l’aliquota; l’imposta dovuta al Comune e quella dovuta allo Stato; se l’importo dovuto è a titolo di acconto oppure a titolo di saldo, ecc).
b) Dalla lettura degli avvisi di accertamento risulta in maniera palese tutto il ragionamento logico giuridico che ne ha determinato la loro emissione. E’, inoltre, indicato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU e la delibera del Consiglio Comunale n. 21/2013 relativa alle aliquote dell’imposta.
Parte appellante ha allegato, in copia, i tre avvisi di accertamento per cui è causa. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità del proprio operato.
4. Con atto di controdeduzioni, si è costituita in giudizio l’appellata Società.
Ha, preliminarmente, chiesto a questo Giudice di dichiarare, il ricorso in appello, inammissibile per difetto di notifica. Ciò in quanto, essendo stato iniziato il processo tributario con la modalità cartacea, non poteva essere proseguito con le modalità telematiche.
Ha chiesto, ulteriormente, di dichiarare inammissibile la produzione documentale allegata all’atto di appello. In particolare, ha lamentato, che la parte appellante “ha prodotto solo in sede di appello…documenti mai conosciuti dalla società appellata”.
Nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata poiché dall’esame dei tre avvisi di accertamento, notificati alla società appellata, è oltremodo evidente la carenza di motivazione e, comunque, l’inesistenza di tutti gli elementi ed indicazioni che il Comune di Pietrasanta, ha elencato nel ricorso in appello.
5. Con memoria illustrativa, il Comune di Pietrasanta ha contestato sia la richiesta di inammissibilità dell’appello per difetto di notifica e sia la richiesta di inammissibilità dei documenti allegati al ricorso in appello. Nel merito ha ribadito la legittimità del suo operato.
6. Con memoria illustrativa, la società appellata ha precisato che gli avvisi di accertamento, notificati dal Comune di Pietrasanta, si componevano solo di due pagine dalle quali non si evinceva alcuna motivazione così come, correttamente, deciso dalla CTP. Ha sottolineato che i tre avvisi di accertamento, allegati al ricorso in appello sono diversi rispetto a quelli notificati e depositati in sede di ricorso introduttivo.
Al riguardo ha prodotto una dichiarazione con la quale la persona che ha aperto i tre avvisi di accertamento (il marito della legale rappresentante), ha confermato che i tre documenti “erano composti di due pagine ciascuno e che non vi era alcuna indicazione per poter comprendere i motivi della richiesta di pagamento”.
Per tale motivo, ha argomentato, la loro produzione è inammissibile.
7. Con memorie di replica, il Comune di Pietrasanta, ha ribadito quanto già sostenuto sia nel ricorso in appello e sia nella memoria integrativa. Relativamente alla dichiarazione resa dal marito della legale rappresentante, ha sottolineato che nel processo tributario non sono ammessi né il giuramento e né la prova testimoniale.
Preliminarmente, questo Giudice, ritiene che le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Società appellata, siano infondate. In particolare, relativamente alla lamentata inammissibilità dell’appello per difetto di notifica, questo Giudice, già in precedenti sentenze, ha avuto modo di precisare che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 all’art. 2, c. 3, dispone che solo la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche nel processo di primo grado è tenuta ad utilizzarle anche nel ricorso in appello. Nessun obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi inversa (scelta di modalità cartacea nel primo grado di giudizio). In questo caso la parte può liberamente utilizzare la diversa modalità telematica.
Tutto ciò, a prescindere dal fatto che l’appellante Comune non si sia costituito in primo grado e che, conseguentemente, non abbia effettuato alcuna scelta in ordine alla modalità da utilizzare.
Relativamente alla lamentata inammissibilità correlata con la produzione, solo in sede di appello, degli integrali avvisi di accertamento, questo Giudice, in linea con il più recente orientamento della Corte di Cassazione ritiene: “che l’art. 58 al comma 2, prevede: “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, ossia è fatta salva in ogni caso, senza necessario collegamento all’art. 345 c.p.c. ossia all’impossibilità di produrli in primo grado (Cass. 22 gennaio 2016 n. 1175); in generale, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass. 6 novembre 2015 n. 22776); la Corte non ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo se senza l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con il D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass. 21 gennaio 2009 n. 1464); nondimeno, va tenuto conto anche della sentenza n. 199 del 2017 della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale del D. Lgs n. 546 del 1992, art. 58 comma 2, resa su ordinanza sollevata dalla CTR Campania. Il giudice remittente, tra l’altro, ha dubitato proprio della costituzionalità della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già nella disponibilità della parte nel grado anteriore, per disparità di trattamento tra le parti del giudizio, ed in quanto impedirebbe artatamente alla controparte la proposizione di motivi aggiunti in primo grado. La Consulta ha ritenuto nel merito non fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, non solo in quanto tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, ma anche in quanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 24 Cost. per la dedotta perdita di un grado di giudizio, in quanto è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 243 del 2014). Né, ha ribadito la Consulta, esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999). Tali argomentazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui i nuovi documenti prodotti in appello dall’Agenzia, essenzialmente una cinquantina di processi verbali di constatazione, sono a supporto di pretese e considerazioni già svolte, e non a caso in primo grado il contribuente si è doluto della mancata conoscenza dei documenti posti alla base dell’accertamento; l’applicazione dell’art. 58 va poi coordinato, in ragione del richiamo operato dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 alle norme sul processo di primo grado, con il combinato disposto degli artt. 22, 23, 24 e 32, da cui si evince che il deposito dei documenti nuovi in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso (Cass. 2015 n. 3361; Cass. 2013 n. 26741), per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente; orbene, il deposito della documentazione da parte dell’Agenzia è avvenuto il 6.6.2011, mentre l’udienza di discussione dell’appello è intervenuta il 28.6.2011 e, dunque, il termine dei 20 giorni liberi è stato rispettato ed è per l’effetto nulla la sentenza della CTR che ha dichiarato inammissibile tale documentazione, decisiva per gli esiti del processo;” (Cass. Civ. n. 17164/2018).
Consegue, la ammissibilità della produzione, in sede di appello, dei 3 (completi) avvisi di accertamento.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla lettura dei tre avvisi di accertamento, così come correttamente precisato dal Comune di Pietrasanta nel suo ricorso in appello, si evincono, ictu oculi, tutti gli elementi richiesti dall’art. 7 della L. 212/2000. Inoltre, appare chiaro ed inequivocabile il ragionamento logico giuridico fatto dal Comune impositore che giustifica la pretesa tributaria per cui è causa e che consente alla società appellata il pieno esercizio del diritto di difesa.
Considerati i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Accoglie il ricorso in appello; Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 6 dicembre 2018
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