Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione 2, sentenza n. 190 depositata il 17 febbraio 2020

obbligo conservazione scritture contabili – termine

Facendo seguito ad un PVC eseguito dall’Agenzia delle Entrate alla società T.P.T. SRL veniva notificato l’avviso di accertamento da cui scaturiva la presente controversia. Su un punto concernete l’IRAP, c’è acquiescenza del contribuente. In pratica l’attuale materia del contendere è data dal mancato riconoscimento delle quote di ammortamento antecedenti il 200l, in quanto per i relativi cespiti, parte contribuente, pur avendo regolarmente tenuto il libro dei cespiti, non era stato in grado di produrre le fatture di acquisto, essendo decorso il termine decennale entro il quale decorreva l’obbligo della conservazione.
La CTP sulla base dell’osservazione del termine decennale, accoglie il n corso e compensa le spese.
La sentenza è impugnata dall’Agenzia delle Entrate che eccepisce la violazione dell’articolo 109 del DPR 917/86, sull’onere della prova concernente i costi deducibili.
In merito richiama anche il contenuto dell’art. 22 DPR 600/73 e l’art. 2967 del codice civile. Richiama numerosi pronunciamenti della Suprema Corte che pongono sempre l’onere della prova a carico del contribuente. Fra l’altro rileva che nemmeno l’art. 8 della L. 212/2000 può soccorrere la difesa del contribuente, che in quanto norma di carattere generale, non può prevalere sulla norma di carattere speciale.
Conclude perché venga riformata la sentenza impugnata e confermato, con esclusione di quanto annullato con provvedimento di autotutela, l’avviso di accertamento.
Chiede la condanna di parte appellata al pagamento delle spese giudizio.
Di opposto avviso parte contribuente che insiste sulla correttezza del proprio operato e chiede la conferma della sentenza impugnata. Porta a conforto della tesi difensive il richiamo della sentenza della S.C. n. 9834 del 2016 che dà una lettura restrittiva dell’art. 22 DPR 600 coordinato con l’art. 8 L. 212/2000.
Invero, la tesi erariale non trova il conforto della legge, dal momento che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22. comma 2, laddove prevede che “le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 o da altre leggi tributarie”, deve essere interpretato in armonia con il dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 5, che costituisce ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. l, comma l, principio generale dell’ordinamento tributario – nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell’art. 2220 c.c. – ed ora pure del citato art. 8, comma – si impone non già in via generale – di modo che se ne possa affermare l’inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l’accertamento abbia avuto luogo – ma solo se l’accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’Ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die.

OSSERVA

La tesi dell’Ufficio non appare condivisibile.
Non è fatto controverso che parte contribuente abbia tenuto un’ordinata contabilità, che il libro dei cespiti ammortizzabili sia stato regolarmente tenuto quindi sullo stesso si trovano annotate le fatture di acquisto dei cespiti ammortizzabili e nonché le relative quote di ammortamento e il residuo da ammortizzate di ogni cespite. Questo a ben vedere è necessario ed anche sufficiente a dare la dimostrazione del costo del cespite e della relativa quota di ammortamento. Non si è consumata alcuna violazione dell’articolo 109 del DPR 917/86, l’Ufficio si ostina a sostenere che parte contribuente non ha dimostrato l’esistenza dei costi, ma fonda a propria pretesa su una assurda interpretazione delle norme. La conservazione dei documenti oltre i 10 anni è prevista solo in determinate situazioni, sul tema si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n. 9834 del 13 maggio 2016, con una interpretazione circostanziata: “Invero, la tesi erariale non trova il conforto della legge, dal momento che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22. comma 2, laddove prevede che “le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 o da altre leggi tributarie “, deve essere interpretato in armonia con il dettato letterale di esso, nonché, partitamente, in ossequio al principio specifico più generalmente previsto dalla L. n. 212 del 2000art. 8, comma 5, – che costituisce ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, principio generale dell’ordinamento tributario – nel senso che l’ultrattività dell’obbligo di conservazione ovvero la sua estensione oltre il termine decennale dell’art. 2220 c.c. – ed ora pure del citato art. 8, comma 5 – si impone non già in via generale – di modo che se ne possa affermare l’inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l’accertamento abbia avuto luogo – ma solo se l’accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone, se non uninterpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die“.
Chiaramente, nella fattispecie che qui riguarda, le ragioni di parte contribuente sono corroborate anche dalla corretta tenuta contabile.
L’appello deve pertanto essere respinto, con la conseguente condanna dell’Ufficio appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata.

P.Q.M.

Respinge l’appello dell’Ufficio e lo condanna alla refusione delle spese che liquida in Euro 2.500 oltre maggiorazioni di legge.