Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione 2, sentenza n. 190 depositata il 17 febbraio 2020 – L’obbligo della conservazione delle scritture contabili ai soli effetti tributari, di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c., può applicarsi unicamente se l’accertamento iniziato prima del decimo anno  non sia stato ancora definito