Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 3 sentenza n. 1567 depositata il 14 novembre 2019
Definitività della sentenza impugnata a seguito di estinzione per inattività delle parti in grado di appello
Nel contenzioso tributario vige la regola secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito già pronunciate. In base a tale regola, spiegano i giudici, l’estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata
Il de cuius dei contribuenti eredi indicati in epigrafe aveva i impugnato con ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1982 e 1983 in materia di IRPEF ed altro.
Il contenzioso, dopo un primo grado di giudizio che vedeva la soccombenza di parte contribuente ed un secondo grado di appello che invece si concludeva con un accoglimento parziale delle istanze private, perveniva alla allora vigente Commissione Tributaria Centrale che però, con sentenza depositata il 18.11.2011, trattandosi di questione estimativa, rinviava la causa alla Commissione Tributaria Regionale che dichiarava l’estinzione del giudizio per inattività delle parti.
Conseguentemente a tale pronuncia l’Ufficio, ritenendo che alla dichiarata estinzione del giudizio conseguisse la definitività degli avvisi di accertamento, ha proceduto all’iscrizione a ruolo delle imposte con relativi interessi ed alla consequenziale emissione della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento è stata quindi impugnata per diversi profili dai contribuenti con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che, ritenendo che l’estinzione del giudizio andasse riferita unicamente al terzo grado di giudizio, ha accolto l’impugnazione.
Insorge avverso la decisione l’Ufficio proponendo appello innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale e sostenendo che la declaratoria di estinzione del giudizio investiva l’intero processo per cui doveva ritenersi cristallizzata la pretesa impositiva di cui agli avvisi di accertamento originariamente impugnati.
Si sono costituiti i contribuenti chiedendo la conferma della decisione in punto di merito e proponendo appello incidentale con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
La Commissione Tributaria Regionale all’esito della camera di consiglio ha deliberato come da dispositivo
L’appello principale dell’Ufficio è infondato e va conseguentemente rigettato.
Ed invero la decisione della Commissione Tributaria Provinciale appare assolutamente corretta e conforme al principio di diritto secondo cui nel processo tributario, l’estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, per cui non può rivivere il provvedimento impositivo, essendo applicabile l’art. 310 c.p.c., in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, attesa la compatibilità con il contenzioso tributario della regola secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22368 del 02/11/2015 Rv. 637058 1; Sez. 5 -, Sentenza n. 23487 del 18/11/2016 (Rv. 641875 – 01).
Il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 45, stabilisce infatti , al terzo comma, che “l’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti”. La disposizione ne consente la pronuncia “ex officio”, nel caso in cui non vengano rispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito integrato o riassunto. Il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, sancisce, in generale, l’operatività nel processo tributario delle disposizioni del codice di procedura civile, per quanto non disposto” dalla legge speciale e compatibile con la stessa; analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d’appello, nell’art. 61. Con riferimento a caso de quo l’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiama l’applicazione “alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie” delle disposizioni del titolo 3°, capo 1°, del libro 2° del codice di procedura civile (articoli da 323 a 338), esclusi espressamente l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto dallo stesso decreto legislativo disciplinante il processo tributario. L’art. 310 c.p.c. nel disciplinare, in generale nel processo ordinario di cognizione, gli effetti dell’estinzione, prevede, al secondo comma, che “l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di rito pronunciate nel corso del processo”. L’art. 338 c.p.c., stabilisce infine che “l’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nell’art. 39, nn. 4 e 5, fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che siano stai modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”.
E’ quindi di palmare evidenza l’infondatezza della tesi giuridica avanzata dall’Ufficio e l’inesigibilità mediante riscossione della pretesa tributaria nei termini di cui agli avvisi di accertamento originariamente emessi, con tutte le conseguenze correttamente dedotte nella sentenza impugnata.
Merita accoglimento l’appello incidentale in virtù dell’applicazione del principio di soccombenza, non apparendo adeguata la motivazione offerta dalla Commissione di prime cure sul punto atteso che oggetto della causa è la legittimità degli atti di riscossione e non la regolarità dell’accertamento impositivo.
La statuizione delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue quindi la regola della soccombenza e la liquidazione è determinata come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, definitivamente decidendo sull’appello:
Rigetta l’appello dell’Ufficio e, in accoglimento dell’appello incidentale, condanna parte soccombente al pagamento delle spese di entrambi gradi di giudizio che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori complessivamente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 3237 depoitata il 5 febbraio 2024 - Nel processo ordinario di cognizione, le parti del processo di appello, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 18547 depositata il 30 giugno 2023 - Nel verificare gli effetti estensivi del giudicato, sebbene, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 583 sez. 5 depositata il 20 aprile 2022 - Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo…
- Corte di Cassazione sentenza n. 25863 depositata il 2 settembre 2022 - Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20016 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…