Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 3 sentenza n. 1567 depositata il 14 novembre 2019 – Nel processo tributario, l’estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato