Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 4 sentenza n. 1214 depositata il 21 giugno 2018 – Nel processo tributario l’introduzione di nuove produzioni documentali in appello è consentito dall’art. 58 comma 2, del D.lgs. 546/92, purché eseguita nei limiti di quanto dedotto in giudizio e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 32 del DPR 600/73