Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione 5, sentenza 279 depositata il 27 febbraio 2020
processo tributario – giudicato esterno
Con sentenza deliberata il 27.10.2016 e depositata il 24.11.2017, n. 265 (estensore: T.B.), la Commissione tributaria provinciale di Siena accolse il ricorso proposto dalla Sas B. di S. nonché, personalmente, dal socio amministratore della stessa società, D. M. F. avverso due avvisi di accertamento per ICI 2010; con il primo di tali avvisi di accertamento il Comune di Monteriggioni aveva contestato l’omessa presentazione, per il 2010, della dichiarazione ici relativa a quattro fabbricati collabenti, reclamando, per ciò, la somma complessiva di 20.731 euro; con l’altro avviso lo stesso Comune aveva ritenuto l’infedeltà della denuncia relativa ad altri due fabbricati, richiedendo, a tale titolo, la somma complessiva di 1.162 euro.
A sostegno della decisione di accoglimento la Commissione di primo grado osservò, per quanto, ancora, interessa:
a) che la pretesa del Comune di considerare imponibili, quali aree fabbricabili, i fabbricati collabenti in questione era infondata, dovendosi, in proposito, avere riguardo, non all’eventuale futuro, ma solo al tempo presente, nel quale era indubitabile l’assenza di rendita catastale;
b) che non era necessario, ai fini della imponibilità ICI, che il carattere rurale dei fabbricati risultasse catastalmente, essendo sufficiente che tale carattere emergesse dalla situazione di fatto; in riferimento alla fattispecie concreta non era dubbio, per l’appunto, che il fabbricato catastalmente individuato dalla pc XX sub 18, fl XX, accatastato in A/3 e adibito ad abitazione principale di un dipendente dell’impresa agricola, avesse, dal punto di vista fattuale, carattere rurale;
c) che «le contestazioni della ricorrente riguardanti il quantum non risultavano sufficientemente censurate con riferimento alle note tecniche del ctp della ricorrente, G. S., a fronte delle quali il Comune nulla – aveva – adeguatamente prodotto e rilevato»; né il Comune aveva «adeguatamente giustificato il ricorso ai parametri Omi, peraltro in misura uniforme …»;
d) che risultava fondato, infine, anche il motivo di ricorso riguardante la compensazione della somma di euro 862, «detratta unilateralmente dal Comune nonostante in atti fosse emerso il suo riconoscimento … in quanto ciò si poneva in contrasto con l’articolo 1243 del codice civile, come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente …».
Con atto depositato il 3 maggio 2018 il Comune di Monteriggioni si dolse di tale pronunzia sia in riferimento ai primi due punti, in ordine ai quali invocò giurisprudenza a proprio favore, che riguardo agli altri due punti, per i quali si riportò alle precedenti difese.
Costituitasi in giudizio la Società semplice B. di S., nata dalla trasformazione della precedente Sas, contrastò l’appello avversario in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto; in via preliminare la predetta Ss eccepì, in particolare, in riferimento ai primi due punti dell’appello (riguardanti l’imponibilità ici degli immobili collabenti della ricorrente e la sufficienza, per il riconoscimento della ruralità ai fini ICI, della ricorrenza dei requisiti di fatto della ruralità stessa, con prescissione delle risultanze catastali), il giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena 14 gennaio 2019, n. 8, avente ad oggetto le annualità 2012 e 2013 della stessa imposta (sentenza prodotta in giudizio dalla contribuente con attestazione della sua irrevocabilità).
All’udienza del 9.12.2019 la Commissione, udite le parti, ha deliberato la presente sentenza.
1) L’eccezione di giudicato, sollevata, in via preliminare, dalla parte contribuente, è fondata: va rilevato, infatti, in proposito, che la pronuncia di accoglimento invocata dalla parte contribuente riguarda, come è pacifico tra le parti, in riferimento alle annualità d’imposta 2012 e 2013, gli stessi fabbricati per i quali, in riferimento al 2010, sono stati emessi gli avvisi di accertamento dei quale si tratta nel presente giudizio; né risulta essere avvenuto, fra il 2010 e il 2012-2013, alcun mutamento della situazione di fatto riguardante gli immobili in questione: ciò determina, per costante e condivisibile giurisprudenza del supremo collegio, l’effetto espansivo del giudicato (cfr, sul punto, ex plurimis, con enfasi aggiunte, Cassazione civile sez. trib., 11/11/2015, n. 23032: «In tema di Ici, il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti relativamente alla qualità d’imprenditore agricolo del contribuente, così consentendogli di beneficiare della prevista agevolazione, investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi d’imposta, sicché i suoi effetti si estendono, con riguardo al tributo riferito al medesimo bene, alle altre annualità, cronologicamente ed immediatamente successive, dovendosi presumere anche per esse, salvo prova contraria, la sussistenza della medesima qualità»; Cassazione civile, sez. trib., 20/1/2016, n. 943: «In materia tributaria l’efficacia espansiva del giudicato esterno non è ostacolata dal principio dell’autonomia dei periodi di imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo di imposta, rispetto ai fatti verificatisi al di fuori di esso, si giustifica solo in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a più periodi di imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (nel caso di specie si trattava della contestazione, sulla base del “vecchio” redditometro, della spesa per incrementi patrimoni ali che riverberava i suoi effetti reddituali, in maniera costante, più periodi di imposta. La prova contraria fornita dal contribuente ed accolta in un separato giudizio concluso con sentenza irrevocabile ha efficacia di giudicato “esterno” anche in altri giudizi relativi ad altre annualità»; v. pure, ancor più recenti, Cassazione civile, sez. VI, 9/4/2018, n. 8621: «L’accertamento definitivo, contenuto in una decisione resa tra l’erario ed il contribuente ha efficacia di giudicato esterno nella controversia pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo, ovvero tributi diversi ma fondati sui medesimi presupposti di fatto»; Cassazione civile, sez. trib., 10/10/2019, n. 25516: “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (nella specie, la s.c. ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene)“.
2) La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena 14 gennaio 2019, n. 8, prodotta in questo giudizio dalla parte contribuente, ha accolto le tesi di quest’ultima sia in ordine alla non imponibilità degli immobili collabenti che, riguardo alla sufficienza, per il riconoscimento della ruralità ai fini ICI, della ricorrenza dei requisiti di fatto della ruralità stessa, con prescissione delle risultanze catastali: su tali punti, quindi, il presente giudizio deve intendersi vincolato a tale pronunzia ex articolo 2909 del codice civile, con conseguente infondatezza, in parte qua, dell’appello del Comune; si segnala incidentalmente che ad analoga conclusione è giunta, con sentenza 21 ottobre 2019, n. 1500, prodotta dalla parte contribuente, la terza sezione di questa Commissione regionale, la quale, decidendo in ordine ad avvisi di accertamento relativi agli stessi fabbricati per l’annualità 2011 ha accolto l’eccezione di giudicato anche in quel caso proposta dalla parte contribuente sulla base della stessa sentenza n. 8 della Commissione provinciale di Siena.
3) Può rilevarsi ad abundantiam che la tesi del Comune della imponibilità degli immobili collabenti risulterebbe comunque infondata anche a prescindere dall’eccezione di giudicato, posto che la Commissione non ha motivo di disattendere la giurisprudenza della suprema corte, ormai consolidata, secondo la quale, «in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), deve escludersi la natura edificabile dell’area sulla quale siano possibili unicamente interventi di risanamento conservativo dei fabbricati esistenti (nel caso di specie collabenti)» (Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, n. 25774).
4) Conformemente all’avviso già espresso, su analogo punto, nella già citata sentenza di questa Commissione regionale 21 ottobre 2019, n. 1500, anche questo Collegio ritiene che la questione relativa al quantum, la quale, pure in quel giudizio, era stata formulata, da parte del Comune di Monteriggioni, come terzo motivo di appello, sia da intendersi assorbita ln forza del rigetto del primo motivo di appello, relativo alla non tassabilità degli immobili collabenti: l’esclusione, in radice, della tassabilità di tali immobili comporta, infatti, che ogni questione sul quantum sia, automaticamente, superata.
5) Il quarto motivo di appello, relativo alla compensazione della somma di 962 euro, è infondato: la Commissione, infatti, condivide il rilievo del giudice di primo grado in ordine all’applicabilità, sul punto, dell’articolo 1243 del codice civile; né, d’altronde, è stato formulato, da parte del Comune appellante, alcun rilievo circa l’applicabilità, alla fattispecie concreta, della disciplina di cui trattasi.
6) In definitiva, dunque, l’appello proposto dal Comune di Monteriggioni va respinto perché infondato, con la conseguente, integrale conferma della sentenza di primo grado.
7) Ricorrono giusti ed eccezionali motivi (il rigetto del secondo motivo di appello consegue solo all’accoglimento dell’eccezione di giudicato) per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio di appello.
la Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione, rigetta l’appello;
dichiara compensate le spese.
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