Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 8 sentenza n. 1827 depositata il 15 ottobre 2018
La riscrittura dell’art. 20 del D.P.R. 131/86 ad opera della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 87, L. 205/17) opera solo per il futuro a causa del suo carattere del tutto innovativo e non già meramente interpretativo
Con sentenza n. 188/1/15 del 24.11.2014/25.5.2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Siena accoglieva parzialmente il ricorso presentato da S. C., contro la liquidazione di maggiori somme per imposte di registro ipocatastali e per sanzioni, dovute a seguito di un atto di permuta intercorso tra lo stesso S. e B. M.; con il quale quest’ultimo cedeva al S. l’intera quota di partecipazione della s.r.l. V. H. del S., ricevendo in permuta un locale ad uso negozio posto in Chianciano Terme.
Sosteneva il primo Giudice che, identificandosi la s.r.l. sopra citata con l’albergo omonimo e con la sua gestione, detta cessione di quote andava a realizzare, nella sostanza, gli effetti di una cessione d’azienda, nell’interpretazione più corretta da attribuire all’art. 20 D.p.r. 131/86. In base alla quale, pur essendo l’imposta di registro un’imposta d’atto, si era determinata, nella specie, con l’integrale cessione delle quote, una cessione d’azienda, essendo questa l’unico bene della società medesima; in tal senso quindi, occorreva procedere alla riqualificazione di esso.
Peraltro, trattandosi, appunto, di sola riqualificazione dell’atto, riteneva la Commissione non dovute le sanzioni.
Si appella il contribuente sostenendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza che, pur partendo dalla giusta considerazione secondo cui l’art. 20 cit., che consente all’Ufficio di procedere alla riqualificazione degli atti, non è da intendersi come norma antielusiva – mancando una previsione generale di questo tipo, in tema di registro, diversamente che per le imposte dirette – è giunta a conclusioni non coerenti rispetto a questa premessa: effettuando, proprio in chiave antielusiva, una riqualificazione dell’atto che tiene conto del suo contenuto rispetto agli effetti giuridici ed economici sostanzialmente sottesi all’operazione.
Controdeduce l’Ufficio sostenendo la fondatezza del ragionamento del primo Giudice, anche alla stregua di conforme giurisprudenza di legittimità citata, facendo comunque acquiescenza alla non debenza delle sanzioni.
Il S., peraltro, a sostegno del proprio appello, richiamava anche l’opposta decisione della medesima Commissione Tributaria Provinciale di Siena n. 534/02/14 del 23.9/17.11.2014 la quale, sul ricorso interposto dall’altro permutante B. M., aveva ritenuto l’accoglimento del ricorso medesimo, sostenendo che le cessioni di quote societarie, pur essendo di norma cessioni di tutto quanto pertiene alla società, ed esiste in essa, non consentono per ciò solo una tassazione dell’imposta di registro che riqualifichi l’atto guardando alla sostanza giuridico – economica dell’operazione posta in essere. E ciò alla luce dell’assunto, specularmente opposto rispetto alla sentenza n. 188, sopra esaminata, per cui non può applicarsi in chiave antielusiva, come ha fatto l’Ufficio, l’art. 20 del D.p.r. 131/86; dal momento che manca, nel sistema dell’imposta di registro, una norma antielusiva generale, com’è per le imposte dirette.
Si appella, in questo caso, l’Ufficio, richiamando per intero gli argomenti e gli arresti giurisprudenziali rassegnati nelle controdeduzioni all’appello del contribuente S. C., sopra esaminato.
Preliminarmente, a richiesta dell’Ufficio, ritiene la Commissione di procedere alla riunione degli appelli 2480/15 e 2157/15, stante la medesimezza della fattispecie.
Ciò posto, mentre è fondato e va accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 534/14, va disatteso quello del contribuente nei confronti della sentenza 188/15.
La Commissione ha presente la giurisprudenza di legittimità, alla quale l’Ufficio si è richiamato, formatasi nella prospettiva di assicurare un’interpretazione dell’originaria lettera dell’art 20 cit., in chiave propriamente antielusiva.
La sostanziale condivisibilità di quella impostazione parrebbe tuttavia trovare, a questo punto, un invalicabile limite nella modifica normativa di cui all’art. 1 co. 87 l. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha modificato l’art. 20 D.p.r. 181/86 proprio nella prospettiva agitata nella presente controversia. Ivi, infatti, si legge che l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente – con richiamo, fin qui, pressoché immutato alla precedente versione della norma. Per contro si aggiunge, adesso, che tale riqualificazione può essere effettuata sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo, però, da quelli extra testuali e degli atti ad esso collegati.
Appare significativo, a corroborare il convincimento che prima di questa modifica l’interpretazione dell’art. 20 consentisse un’applicazione dello stesso in prospettiva antielusiva, l’assunto che si ricava dalla Relazione illustrativa, ove si fa specifico richiamo alla fattispecie per cui è causa in questa sede; escludendosi che, alla stregua della nuova lettera della norma, la totale cessione delle quote di società possa essere riqualificata, sulla base di considerazioni extra testuali di ordine economico – finanziario, sub specie di cessione d’azienda.
A conferma di tale assunto si pongono, altresì, i recenti condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13610/2018 e altre), secondo cui la nuova previsione dell’art. 20 ha certamente un carattere del tutto innovativo, e non già meramente interpretativo, rispetto alla previgente versione, propria alla stregua della sua lettera e della sua corretta interpretazione, come dianzi indicata.
Ne consegue, ai fini che specificamente interessano in questa sede, che, trattandosi di norma sostanzialmente riscritta, la stessa non può che valere per il futuro. Con l’implicazione di rendere corretto e da confermare l’assunto del Giudice di Siena nella sentenza n. 188 cit., nei confronti di S. C., che risulta aver fatto buon governo della disciplina normativa allora vigente; mentre, per converso, va disatteso quanto ritenuto dal medesimo Giudice nella sentenza n. 534 cit., nei confronti di B. M..
La complessità della vertenza, anche con riferimento al mutato quadro normativo, induce a ritenere l’eccezionalità dei motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
In accoglimento dell’appello dell’Ufficio conferma la legittimità dell’avviso di rettifica impugnato. Dispone la compensazione delle spese.
Firenze, 17.9.2018
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