Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione 8, sentenza n. 302 depositata il 4 marzo 2020
In caso di fallimento di una società comunale che si occupa della gestione di un servizio tramite affidamento diretto, spetta al Comune la gestione diretta del servizio; l’unica alternativa percorribile è l’affidamento del medesimo servizio, mediante gara, a soggetti esterni non partecipati
Testo:
La Società C. N. A. V. S.r.l. proponeva due distinti ricorsi alla C.T.P. di Lucca avverso gli avvisi di accertamento ICI anno 2010 n° XXX ed ICI anno 2011 n° XXX. Con entrambi i ricorsi la Società, rilevata la assoluta inconsistenza della motivazione ed acclarato che detti avvisi erano fondati solo ed esclusivamente su una rendita che, all’epoca ed ancora oggi, non esiste, chiedeva “in tesi” di dichiarare la nullità degli stessi;
“in ipotesi”, esaminata la documentazione prodotta e rilevato che, la rendita applicata dall’Ente impositore nell’avviso di accertamento, non aveva, all’epoca, e non ha oggi, alcuna validità ed è comunque inapplicabile, alla luce anche della definitività della sentenza n. 499/03/2015 della C.T.P. di Lucca, chiedeva l’annullamento della pretesa. In ogni caso chiedeva ai Giudici di primo grado di voler dichiarare che nessun importo era dovuto dalla ricorrente Società, in quanto la pretesa dell’Ente si fonda su documenti e valori privi di una qualsiasi validità giuridica e sostanziale.
Si costituiva in giudizio la Fallimento P. s.r.l. in liquidazione eccependo, in via preliminare e pregiudiziale che, successivamente alla proposizione dei ricorsi proposti dalla C. N. A. V. S.r.l., si era verificata una delle ipotesi di cui all’ art. 40 del D.Lgs. 546/1992 e pertanto doveva. essere disposta l’interruzione della causa in oggetto;
nel merito contestava quanto dedotto dalla controparte e quindi rilevava l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle eccezioni sollevate, dalla Società ricorrente.
In ordine all’asserito difetto di motivazione, la srl,, più precisamente, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, nell’avviso di accertamento di cui trattasi. Faceva presente che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. l, comma 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e tenendo conto dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 7 D.Lgs. n. 212/2000, è stato legittimamente indicato:
– il presupposto d’ imposta rinvenibile nel possesso dei fabbricati oggetto dell’avviso di accertamento in questione;
– la base imponibile assunta per formare l’atto, costituita dalle rendite risultanti in catasto e le aliquote applicate;
– le ragioni giuridiche che hanno determinato l’atto stesso;
– le leggi e le delibere, in base alle quali è stato emesso l’avviso, regolarmente pubblicate e quindi da ritenersi conosciute, anche dalla ricorrente;
– le modalità ed i termini di pagamento;
– l’Ufficio preposto per ottenere informazioni in merito all’atto notificato, nonché il funzionario responsabile del procedimento;
– l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell’atto, in sede di autotutela;
– le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, presso cui è possibile impugnare l’atto.
E’ stato, quindi, consentito al ricorrente di conoscere l’iter logico-giuridico seguito in fase istruttoria in modo da garantirgli la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa, sia in relazione all’an che al quantum debeatur.
Tale diritto è stato ampiamente esercitato dalla Società ricorrente, con il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento di cui trattasi.
Sul punto la società ricordava che la giurisprudenza ha affermato che “l’obbligo della motivazione viene soddisfatto quando la motivazione ha un contenuto minimo che consenta al contribuente di risalire alle ragioni giuridiche che hanno determinato l’accertamento stesso e che realizzi l’esercizio del diritto alla difesa (Cass. Civ. Sez. Unite n. 5787/1988).
Non si capisce pertanto quale sia effettivamente il difetto di motivazione asserito dalla controparte.
In ordine all’asserita “illegittimità della pretesa tributaria, in quanto basata su una rendita inesistente e/o priva di qualsiasi validità giuridica e sostanziale, la Società contestava tutto quanto dedotto ed eccepito sul punto da controparte e rilevava l’infondatezza della suddetta eccezione, ai sensi dell’art. 11 comma l del D.Lgs. 504/92.
Faceva presente che, da detta norma, si evince che gli Enti accertatori hanno solo il compito di controllare l’imposta comunale sugli immobili, confrontando le varie denunce ed il pagamento dei contribuenti, con i dati fomiti dal Ministero delle Finanze, senza aver alcuna competenza e/o facoltà di sindacare se il classamento sia corretto e/ o conforme alla realtà dei fatti. In sostanza gli Enti impositori devono calcolare l’ICI sulla base della rendita che, all’epoca dell’emissione degli avvisi di accertamento, era indicata nelle risultanze catastali;
la rettifica effettuata, a seguito della sentenza n. 499/03/2015 della C.T.P., è stata infatti annotata in data 02/05/2016 e la Società ne è venuta a conoscenza solo al momento della proposizione del ricorso.
Quindi il comportamento dell’Ente impositore è stato del tutto corretto.
Ad ogni buon conto, l’avviso di accertamento sarà rettificato tenendo conto della rendita di euro 16.270,00=. La suddetta rendita, contrariamente a quanto affermato, ha effetto anche per gli anni precedenti, in quanto effettuata ai sensi dell’art. l, comma 337, della Legge 311/2004, che stabilisce:
“le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notifica del Comune, di cui al comma 336, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune. Nel caso di specie, la data cui riferire il mancato accatastamento risulta essere il 01.02.2004, come si evince dalla notifica della procedura di accatastamento, di cui all’art. l, comma 336 della Legge n. 331/2004, inviata dal Comune di Viareggio e, quindi, la rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Lucca, avrà efficacia retroattiva fino all’anno 2005.
Rilevava, inoltre, che anche per le annualità precedenti la Società ha provveduto al pagamento dell’ICI sulla base della suddetta rendita.
Il fallimento P. concludeva, quindi, chiedendo alla C.T.P. di Lucca, in via preliminare e pregiudiziale, di voler dichiarare, per tutti i motivi esposti, l’interruzione della causa in oggetto ex art. 40 D.Lgs.546/1992;
nel merito di voler respingere il ricorso proposto dalla S.r.l. C. N. A. V., in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, confermare la legittimità dell’ avviso di accertamento di cui trattasi;
con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Nel giudizio si costituiva, non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Viareggio, anche la Società E. S.r.l., alla quale il Comune stesso, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30/05/2016, e successivo contratto di servizio del 22/06/20 16, affidava la gestione dei tributi di competenza della fallita P. S.r.l. in liquidazione, riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dal P. S.r.l., nei propri scritti difensivi. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la sentenza n. 429/2017 del 27.09.2017 accoglieva il ricorso proposto dalla C. N. A. V. S.r.l., con compensazione delle spese di giudizio.
La P. S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore dott. B. D., propone appello avverso detta sentenza, in quanto illegittima e meritevole di essere riformata, per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione del principio della corrispondenza tra i il chiesto ed il pronunciato, prevista dall’art. 112 c.p.c.;
vizio di ultrapetizione;
violazione di quanto previsto dall’art. 24 D.Lgs. 546/1992.
2. Errata valutazione della fattispecie in esame;
violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 104, comma 5, del R.D. n° 267/1942.
3. Errata valutazione della fattispecie in esame;
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. nonché dell’art. 3 Legge 212/2000 e n° 175/2016. La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ha accolto il ricorso proposto dalla C. N. A. V. S.r.l, affermando che l’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 reca che “nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico, titolare di affidamenti diretti, le pubbliche Amministrazioni non possono gestire i medesimi servizi della Società fallita, mediante altre società a partecipazione pubblica. In sostanza la legge prevede che, in caso di fallimento di una società comunale, che gestisce in affidamento diretto un servizio (come la P.), sia il Comune a dover tornare a gestire direttamente il medesimo servizio, oppure ad affidarlo, mediante gara, a soggetti esterni non partecipanti”.
Il Fallimento P. S.r.l. e la E. S.r.l., per quanto posto, chiedono alla C.T.R., in via preliminare, di voler sospendere, ai sensi dell’art. 52, comma secondo D.Lgs. 546/1992, l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata n° 429/2017 emessa dalla C.T.P. di Lucca, sezione III, m data 26.07.2017 e depositata m data 27.09.2017, per i motivi sopra esposti;
4. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità di detta sentenza n. 429/2017 per difetto di motivazione, ex art. 36 secondo comma D.Lgs. 546/1992; per violazione e falsa applicazione dell’art. 40 D.Lgs. 546/1992;
per errata valutazione della fattispecie in esame;
per violazione e falsa applicazione del principiò della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prevista dall’art. 112 c.p.c.;
per vizio di ultrapetizione e per violazione dell’ art. 24 D.Lgs. 546/1992;
per errata valutazione della fattispecie in esame, per violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 104, comma 5, del R.D. n. 267/1942;
per errata valutazione della fattispecie in esame;
per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c., dell’art. 3 L. 212/2000 e dell’art. n. 14, comma 6, del D.Lgs. 175/2016.
Nel merito chiedono, per i motivi esposti, la riforma della sentenza n. 429/2017 della C.T.P. di Lucca sez. III, del 26/07/2017, depositata in data 27/09/2017, e conseguentemente dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento ICI anno 2010 n° XXX ed ICI anno 2011 n. XXX;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali, IVA e CAP. All’udienza del 5 luglio 2018, con sentenza n. 588/2018, veniva accolta l’istanza di sospensione proposta dalla parte ricorrente, considerato che dall’esame sommario degli atti prodotti e da quanto evidenziato in Camera di Consiglio, sussistono entrambe le condizioni previste dall’ art. 47 del D.Lgs. 546/1992;
pertanto, veniva fissata la trattazione di merito della controversia per il 24 ottobre 2018 ore 15.00. In detta udienza l’Ufficio illustrava ed insisteva nelle proprie conclusioni;
la parte contribuente esponeva ampiamente le argomentazioni di causa, concludendo come in atti;
depositava nota spese per il primo e secondo grado di giudizio.
La Commissione, esaminati gli atti, udite le parti presenti in pubblica udienza, ritiene di condividere le motivazioni della C.T.P. di Lucca prot. n. 419, in particolare il fatto che, in caso di fallimento di una Società comunale che gestisce in affidamento diretto un servizio, come la Viareggio Patrimonio sia il Comune a dover tornare a gestire direttamente il medesimo servizio, oppure ad affidarlo, mediante gara, a soggetti esterni non partecipati.
P.Q.M.
La Commissione conferma la decisione di 1° grado, con compensazione delle spese di giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 febbraio 2021, n. 44480 - Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 febbraio 2022, n. 48205 - Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21133 del 4 luglio 2022 - Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18337 - Le società di progetto, di cui all'art. 37-quinquies della I. 109 del 1994, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26762 - La notificazione degli atti tributari, ove effettuata tramite richiesta al Comune di provvedervi a mezzo di messo comunale, si perfeziona per l'Amministrazione finanziaria con la consegna…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…