Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 1, sentenza n. 686 depositata il 17 maggio 2022
Il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni e di diritti di credito sconta l’imposta di registro in misura proporzionale (art. 9 della tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86), trattandosi di un atto che produce effetti immediatamente traslativi
La “B.” srl impugna la sentenza n. 604/19 del 16/4/19 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha rigettato il proprio ricorso avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per il recupero dell’imposta di registro relativa alla tassazione di un decreto di omologazione di concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Firenze nel quale la medesima B. srl ricopriva la veste di assuntrice. Il Primo Giudice ha ritenuto che, trattandosi di un atto con effetti immediatamente traslativi, l’omologazione di detto concordato dovesse scontare l’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art.9 della Tariffa , Parte I, allegata al DPR 131/86.
Impugna la contribuente e chiede l’annullamento dell’avviso o, in subordine, la riduzione dell’imposta, sostenendo in estrema sintesi che è errata l’applicazione dell’art. 9 del citato DPR 131/86 mentre, al contrario doveva essere applicato l’art. 8.
Si costituisce in giudizio l’Ufficio e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato ed il Primo Giudice ha correttamente applicato l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione condiviso anche da questo Giudice d’appello che sancisce l’assoggettabilità del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore a imposta proporzionale essendo il concordato medesimo un atto giuridico avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (ordinanza n. 3286 del 12.2.18 e 13352 del 1/7/2020).
Ebbene anche nel caso di specie con il concordato fallimentare si è determinato il trasferimento dei beni e dei diritti di credito all’appellante in quanto terzo assuntore e ciò in base al principio consolidato (recepito nel nostro ordinamento in relazione ai contratti dall’art. 1376 C.C. ma di valenza generale) che, come è noto, sancisce che l’efficacia immediatamente traslativa degli atti di disposizione riguarda non solo la proprietà e gli altri diritti reali ma anche i diritti di credito – pertanto l’atto di concordato avendo trasferito i predetti diritti deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale. In sostanza il Supremo Collegio ha ulteriormente ribadito l’effetto immediatamente traslativo del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni, e anche diritti di credito, diversamente dal caso in cui vi fosse stato un concordato con garanzia, quindi senza alcun effetto traslativo ove, giustamente, deve essere applicata la tassazione fissa. Il momento traslativo di cui all’art. 1376 c.c., dunque, nel caso di concordato fallimentare con terzo assuntore è rappresentato proprio dall’omologa del concordato fallimentare, in cui l’assuntore si obbliga, dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari, a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata così come disciplinato dall’art. 1273 cc. Nello schema dell’accollo.
L’appello pertanto deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e per l’effetto conferma la legittimità dell’avviso di liquidazione impugnato. Condanna l’appellante a rifondere all’ufficio le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
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