Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 5, sentenza n. 190 depositata il 14 maggio 2020
accertamento – compravendita dei soci di una società di intermediazione immobiliare – non è redditi d’impresa ove non abbiano carattere di abitualità
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate di Venezia iniziava il 3.5.2013 una verifica fiscale nei confronti della A.B.M. srl per controllare la regolare applicazione della normativa fiscale in materia di IVA e di imposte dirette negli anni dal 2008 al 2011. Dall’analisi dell’attività svolta dalla società, i verbalizzanti rilevavano che la società aveva sempre esercitato l’attività di intermediazione immobiliare. L’Ufficio, tuttavia, riteneva accertato che i quattro soci, parallelamente all’attività d’impresa, in veste di persone fisiche, effettuavano congiuntamente o disgiuntamente operazioni di compravendita immobiliare, così integrando la fattispecie dell’interposizione personale fittizia disciplinata dall’art. 37, comma 3 del DPR n. 600/73 che prescrive l’imputazione diretta al contribuente “dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. A seguito di tale verifica, l’Ufficio, con atti di accertamento ed avvisi di liquidazione contestava alla società, ai sensi del cit. art. 37: ai fini delle imposte dirette, la mancata contabilizzazione di maggiori ricavi per un importo complessivo di euro 2.377,100 ai fini IVA, un’imposta indetraibile derivante dall’applicazione del pro rata di indetraibilità ai fini dell’imposta di registro edipo-catastali, un indebito risparmio in merito alla determinazione della base imponibile ai fini dell’assolvimento dell’Imposta di Registro (7%), ipotecaria (2%) e catastale (l%) derivante dalla richiesta, fatta dai soci della società AMB in sede di stipula degli atti di compravendita, del disposto dell’art. l, comma 497, l. 266/2005.
A seguito dell’emissione degli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette nei confronti della società ABM per il periodo 2008-2011, l’Ufficio notificava a tutti i soci autonomi atti con i quali veniva accertato un maggior reddito di capitale derivante da utili non contabilizzati dalla società.
L’Ufficio ritiene che i quattro soci, per avvalersi dell’agevolazione fiscale, agissero sostituendosi quali persone fisiche nelle compravendite rispetto alla società; così facendo l’Ufficio recupera, anche in capo alla società i pretesi maggiori ricavi derivanti dalle cessioni, assoggettandoli a tassazione in capo alla società stessa sul presupposto, quindi, che le compravendite poste in essere a titolo personale, costituissero attività d’impresa.
Tutti i soci hanno definito gli accertamenti Irpef.
Avverso gli avvisi di accertamento ed agli atti di liquidazione emessi dall’Ufficio, ai fini imposte dirette ed IVA, presentavano ricorso alla CTP di Venezia sia la società che i soci.
La CTP, ritenuta comune ai ricorsi predisposti dalla società e dai singoli soci, con riferimento alle varie annualità, la ricostruzione fattuale operata dall’Agenzia, provvedeva a riunire tutti i ricorsi pendenti al fine di consentirne la valutazione nel loro insieme.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso, contestando le eccezioni sollevate e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La sezione I della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con sentenza n. 253/2018 del 12.12.2017 accoglieva il ricorso, riconoscendo la spettanza del rimborso e compensando le spese. Nella motivazione si evidenziava come: “Rileva l’organo adito che trattasi di n. 11 operazioni poste in essere dai quattro soci, congiuntamente o disgiuntamente, nell’arco temporale di 4 anni, effettuate, in parte, anche per il tramite di intermediari terzi a favore dei quali risulta corrisposta la regolare provvigione.
Non appare corretto ritenere che si sia di fronte a redditi d’impresa quali quelli derivanti dall’esercizio per professione abituale delle attività di cui all’art. 2195 c.c., per evidente carenza del presupposto dell’abitualità, atteso che, nei vari anni, le operazioni contestate poste in essere dai quattro soci sono nel numero di alcune unità, entità del tutto fisiologica per soggetti che operano nell’ambito immobiliare, seppure con riguardo all’intermediazione. Tale presunta attività d’impresa viene estesa dall’Agenzia alla società che svolge attività di intermediazione immobiliare. Si è in presenza, però, di attività antologicamente diverse – la mediazione e la compravendita – che l’Agenzia tenta di assimilare. Va ricordato, inoltre, che l’art. 5 comma 3 l. 39/1989, ribadito dall’art. 18 lett. C) L.57/2001, riconosce l’incompatibilità dell’attività di mediazione con l’esercizio di attività imprenditoriale, evidenziando la figura del mediatore nell’essere parte terza rispetto alle parti mediate controparti della compravendita. L’Agenzia sostituisce un soggetto giuridico -i soci, individualmente considerati – con l’altro soggetto terzo e distinto – la società ABM srl – sulla base di una mera ricostruzione presuntiva, priva di riscontri probatori, atteso che anche i soci di ABM srl hanno utilizzato lo strumento della compravendita in modo del tutto legittimo e non in modo improprio ed ingiustificato al fine esclusivo di conseguire un indimostrato intento elusivo. Il venir meno della ricostruzione fattuale ipotizzata dell’Agenzia comporta l’accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento degli atti impugnati”.
Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, chiedendo, in riforma della sentenza della CTP di Venezia, l’accoglimento dell’appello, con rigetto del ricorso.
L’Ufficio nel proprio atto, evidenzia come la sentenza impugnata sia in più parti errata in diritto e non sufficientemente motivata e ne chiede la riforma e la conseguente conferma integrale della legittimità degli accertamenti impugnati.
L’appello dell’Ufficio non è fondato.
Questa Commissione Regionale ritiene di condividere la decisione della CTP, infatti nella specie si tratta di alcune compravendite poste in essere dai soci della srl, a titolo personale e con la partecipazione anche di persone terze, svoltesi nell’arco di quattro anni. Da queste undici operazioni l’Ufficio ha ipotizzato un’attività d’impresa da parte dei soci, poi attribuita alla società ABM srl. Tuttavia tale ricostruzione trova un ostacolo nel fatto che l’art. 51 Tuir considera redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio per professione abituale delle attività indicate nell’art. 2195 c. c. e, nel caso in esame, la stipulazione di 11 compravendite in quattro anni, che vedono come parti contraenti soggetti diversi non possono configurare lo svolgimento per professione abituale di un’attività d’impresa.
Quanto al fatto che i soci della srl avrebbero proceduto personalmente all’acquisto degli immobili, si osserva che, tuttavia, risulta dagli atti, come l’attività preparatoria degli acquisti sia stata svolta in sei casi su undici da mediatori terzi ed in tre casi le compravendite siano state poste in essere con la partecipazione di soggetti estranei alla compagine sociale. Alla luce di quanto sopra non vi sono elementi per ritenere che vi sia stata un’attività d’impresa di compravendita d’immobili, trattandosi semplicemente di attività di privati attivi nel settore immobiliare nell’arco di quattro anni.
Dall’esame degli atti risulta la sporadicità e l’occasionalità delle operazioni, la mancanza di professionalità nello svolgimento delle compravendite, essendo i soci della srl ricorsi a mediatori, la mancanza di continuità e di stabilità nell’attività svolta, la partecipazione alle compravendite di soggetti terzi. Tutti tali elementi non consentono di far ritenere sussistente un’attività d’impresa svolta dai soci della srl, come correttamente deciso da primi giudici.
La Commissione ritiene, pertanto, che l’appello dell’Ufficio vada respinto, con la conferma della sentenza della CTP di Venezia.
Spese compensate in considerazione della complessità delle valutazioni in fatto.
P.Q.M.
la Commissione respinge l’appello dell’ Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza 16.3.2018 della I sez. della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 253/2018. Spese compensate.
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