COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 258 sez. VII depositata il 12 marzo 2019
Cartella di pagamento – Interessi – Mancata indicazione dei criteri di calcolo – Vizio di motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il contribuente impugna la sentenza n. 978 del 07.03.2017 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara Sez. II con la quale i primi Giudici rigettavano il ricorso, confermando la cartella impugnata e condannavano il contribuente a rifondere le spese di lite liquidate in complessive €. 3.000,00 in favore delle parti resistenti (€. 1.500,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate ed €. 1.500,00 in favore di Equitalia).
Il contribuente con l’atto di gravame torna nuovamente sui motivi di ricorso, in particolare sulla circostanza della mancata motivazione sul computo specifico degli interessi e dei compensi di riscossione in violazione dell’art. 20 DPR 602/73 e dell’art. 7 della Legge 212/00, nonché in violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42 del DPR 600/73 e della’art. 7 della legge 241/90.
Così pure in ordine alla doglianza afferente la sottoscrizione del procedimento di iscrizione a ruolo da parte del Dott. R.M., nonché della Dott.ssa D.E. che ha sottoscritto l’avviso di accertamento e liquidazione i quali erano privi di poteri per carenza delle qualifiche, per cui gli atti prodromici debbono ritenersi inesistenti, su tali aspetti vengono richiamate diverse sentenze della Suprema Corte, nonché di merito in ordine all’art. 42 commi 1 e 3 DPR 600/73 cfr. Cass. 22800-22803/2015 Cass. 25017/15, Cass. 25280/2015.
Viene, altresì, presentata istanza di sospensione, ricorrendo secondo parte appellante sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nel merito l’appellante chiede l’annullamento della sentenza, con vittoria di spese.
Con controdeduzioni l’Amministrazione Finanziaria contesta in toto l’eccezione di inammissibilità del difetto di sottoscrizione della Dott.ssa D.E. in quanto relativa ad altro atto oggetto di un precedente giudizio (sentenza CTP 177/1/2014), pertanto, tale eccezione non poteva essere sollevata in sede di notifica di una cartella di pagamento.
L’iscrizione a ruolo scaturisce dalla sentenza 177/2014 divenuta definitiva. Pertanto, l’eccezione deve essere dichiarata inammissibile.
Per quanto attiene, invece, il difetto di sottoscrizione del ruolo evidenzia l’Ufficio che il ruolo portato dalla cartella di pagamento è stato legittimamente sottoscritto dal Direttore p.t. Dott. M.R. Dirigente di ruolo e non incaricato di funzioni dirigenziali.
Conclude l’Amministrazione Finanziaria chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.
Con memoria di costituzione e risposta l’Agente della Riscossione chiede la conferma della decisione impugnata eccependo il difetto assoluto di legittimazione passiva e, comunque, la estraneità dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in merito alle eccezioni concernenti le attività dell’Ente impostore anteriori alla formazione del ruolo di imposta e le censure relative all’emissione degli atti prodromici.
Nel merito viene osservato che la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato dettato dall’art. 25 del DPR 602/73, pertanto, gli interessi indicati in cartella sono quelli ex legge iscritti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione richiama la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 22997/2010. Gli interessi di mora sono solo menzionati e non applicati.
Quanto all’aggio questo è disciplinato dall’art. 17 D.L.vo 112/99 ed è destinato a remunerare l’attività dell’agente della Riscossione non in relazione alle singole attività, ma alla complessiva attività di istituzione e mantenimento in efficienza del sistema della riscossione.
Conclude l’Agente della Riscossione chiedendo la conferma della sentenza impugnata in particolare risultando sia il ricorso, sia l’appello inammissibile perché infondati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, valutata la natura della questione, esaminati gli atti di causa e vagliata la normativa da applicare, ritiene di accogliere l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado e condannando in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agente delle Entrate Riscossione a rifondere in favore del contribuente le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.000,00 e quelle del presente grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.500,00.
Il Collegio in via preliminare intende affrontare la principale e fondamentale questione afferente l’indicazione del calcolo degli interessi nella cartella di pagamento.
Ebbene di recente la Corte di Cassazione sentenza n. 10481/2018 ha chiarito che sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato. Nella cartella devono essere quindi essere riportati: l’imposta; le sanzioni; gli interessi.
Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza. Per la Corte di Cassazione (sent n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate le analitiche modalità per il calcolo degli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212/2000); l’indicazione della data di consegna del ruolo.
In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.
Anche giurisprudenza di merito si è pronunciata in merito al calcolo degli interessi in cartella stabilendo che la mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione, con conseguente annullamento degli importi dovuti a tale titolo CTR di Lecce con la sentenza n. 1634/2017 depositata il 03 maggio 2017.
Infatti, la Corte di Cassazione già in precedenza si è espressa affermando che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento (Cass. Civ., sentenza 7056/2016).
La conseguenza della mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi, con effetti conseguenziali anche in ordine alle relative sanzioni.
L’ulteriore questione afferente la sottoscrizione del procedimento di iscrizione a ruolo da parte del Dott. R.M., nonché della Dott.ssa D.E. che ha sottoscritto l’avviso di accertamento e liquidazione i quali erano privi di poteri per carenza delle qualifiche, per cui gli atti prodromici debbono ritenersi inesistenti si ritiene assorbita dall’accoglimento del principale motivo di gravame.
Il Collegio in considerazione dell’accoglimento dell’appello fa seguire la soccombenza delle parti appellate (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) condannandole in solido al pagamento in favore del contribuente delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.000,00 e quelle del presente grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.500,00.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria di L’Aquila, Sezione VII Staccata di Pescara, definitivamente pronunciando così provvede:
– Accoglie l’appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado e condannando in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere in favore del contribuente le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.000,00 e quelle del presente grado di giudizio che vengono liquidate in €. 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, sezione 7, sentenza n. 258 depositata il 12 marzo 2019 - La mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi rende nulla la cartella di pagamento
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sez. VII sentenza n. 657 depositata il 2 luglio 2019 - Il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione con il sostituto qualora ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sentenza n. 452 sez. VII depositata il 21 maggio 2019 - L'iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, sempreché ne siano soddisfatte…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10905 depositata il 5 aprile 2022 - La Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sentenza n. 531 sez. VII depositata il 3 giugno 2019 - In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt.…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sez. VII sentenza n. 655 depositata il 2 luglio 2019 - Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e non alle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…