COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 452 sez. VII depositata il 21 maggio 2019 – L’iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità Iva, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni essenziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario)