COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 531 sez. VII depositata il 3 giugno 2019

Obbligazione tributaria – De cuius – Presupposto verificatosi in epica anteriore al decesso – Responsabilità solidale – Non sussiste – Pro quota – Sussiste

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Con la sentenza n. 1101 del 22-11118-12-2017, la C.T.P. di Pescara rigettava il ricorso avanzato da E., M., I., P., I., P. e P., avverso le ingiunzioni nn. (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) del Comune di S. (relative all’I.C.I. per gli anni 2005 e 2006).

L’ATTO D’APPELLO

Nell’atto introduttivo (del 18-6-2018) del presente giudizio, i contribuenti chiedevano la riforma della sentenza suindicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza della C.T.P. – nella quale vi è un riferimento all’anno 2007, nonostante le ingiunzioni impugnate non siano relative a tale anno – è errata per le motivazioni che si andranno ad illustrare.

Nella sentenza irrevocabile n. 355 della C.T.P. di Pescara (menzionata nella sentenza impugnata) si affermava che “… in considerazione della ormai lunga situazione d’indisponibilità del terreno e dell’esistenza di un vincolo d’esproprio, questo Collegio ritiene che il valore determinato dal Comune di Spoltore appare eccessivo e comunque non congruo e, quindi, va ragionevolmente ridotto in base alla quantificazione avvenuta in sede di determinazione dell’indennità d’espropriazione per un valore complessivo pari ad euro 258.938,36”.

Ne discende allora che: dividendo € 258.938,36 per mq. 18.151, si ottiene il valore di € 14,26 per metro quadrato; il 6 per mille di € 258.938,36 equivale ad € 1.553,63, e tale è quindi l’imposta dovuta.

Errata era l’impugnata sentenza anche nella parte in cui – affermando che “In relazione alla notifica dell’intero ad ogni erede essa è corretta a mente della norma speciale … secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” – si era allontanata dall’insegnamento impartito da Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016, secondo il quale, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l’imposta di registro, caduta in successione, escludendo l’applicabilità a tale fattispecie dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del de cuius per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell’art. 36 D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell’art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro).

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione VII, accoglie l’appello ed annulla le ingiunzioni impugnate; condanna l’appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 2.000, nonché del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.500, oltre oneri di legge se dovuti.