COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 4 sentenza n. 306 depositata il 29 marzo 2018

Testo: 

1.In data 26-7-2016 l’Avv. A.A.T. notificava via pec alla Agenzia delle Entrate di L’Aquila, alla Agenzia delle Entrate di Teramo, ad Equitalia spa ricorso avverso l’intimazione di pagamento a lui notificata il 21-7-2016 per la somma complessiva di € 29.098,63, in relazione a n. 18 cartelle di pagamento. In particolare, nel ricorso eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione, oltre che la decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo.
2.Successivamente con memoria del 20-3-2017 il contribuente delimitava l’oggetto della impugnazione solo a numero 8 cartelle, in quanto la cartella n. xxx35 era stata annullata da Equitalia spa in via di autotutela, le cartelle nn. xxxx23, xxxx85, xxxx28, xxxx61, xxxx63, xxxx76 e xxxx51 attenevano a contravvenzioni al codice della strada sicchè vi era difetto di giurisdizione del giudice tributario, le cartelle nn. xxxx65 e xxxx05 erano riferite a contributi previdenziali, sicchè anche per esse vi era il difetto di giurisdizione del giudice tributario, mentre per le cartelle nn. xxxxxx16 e xxxxxx66 non aveva più interesse alla decisione avendo intenzione di accedere alla “rottamazione”. Si rilevava che il domicilio effettivo e reale era dapprima a Teramo, ‘Viale M., dall’1-10-2009, e poi a L’Aquila, F.di T., Via M., nell’alloggio comunale P. 16-10-2013 sino al 12-10-2015, per poi trasferire il domicilio provvisorio in S.D.V., ove abitava. L’Agenzia avrebbe dovuto effettuare le notifiche consultando il BDE on line, ove risultavano i domicili provvisori di tutti i cittadini aquilani. Residuavano come oggetto del giudizio le cartelle nn. xxxx35, xxxxxx66, xxxxxx84, xxxxxxx75, xxxxxx54, xxxxx55, xxxxxx06 e xxxxxxxx75, per quest’ultima era oggetto di impugnazione il relativo avviso di accertamento, annullato parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza 46/03/2016.
3.Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate di L’Aquila, l’Agenzia delle entrate di Teramo e l’Equitalia spa.
4.La Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 271 del 6-6-2017 dichiarava inammissibile il ricorso perchè notificato via pec in data 26-7-2016, quindi prima del 15-10-2016, data di entrata in vigore del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30-6-2016 con cui le regole tecniche per le notifiche con modalità telematiche erano state estese anche alla Regione Abruzzo. Tale notifica era inesistente e non consentiva alcuna sanatoria.
5.Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente.
6.Resistevano l’Agenzia delle entrate di L’Aquila, l’Agenzia delle entrate di Teramo ed Agenzia delle entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame.
7.All’udienza dell’8-3-2018 la Commissione tributaria regionale di. L’Aquila, all’esito della discussione, tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente la sentenza.
8.Anzitutto, si rileva che l’oggetto dell’appello resta limitato a sole 5 cartelle, in quanto la cartella n. xxx35 è stata annullata in via di autotutela (cfr. pagina 3 dell’appello), l’appellante, poi, concorda in ordine al difetto di giurisdizione per le cartelle nn. xxxx23, xxxx85, xxxx28, xxxx61, xxxx63, xxxx76 e xxxx51 che attengono a contravvenzioni al codice della strada, ed al difetto di giurisdizione anche per le ulteriori cartelle nn. xxxx65 e xxxx05, riferite a contributi previdenziali (cfr. pagina 3 dell’appello). L’appellante dichiara di non aver più interesse alla decisione per le cartelle nn. xxxxxx16 e xxxxxx66 avendo intenzione di accedere alla “rottamazione”.
8.1.Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduce la violazione dell’art. 47 del d.lgs. 546 del 1992, in quanto l’istanza di sospensione è stata rigettata con decreto presidenziale, e non con provvedimento collegiale.
8.2.Tale motivo è infondato. Invero, il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione è stato, poi, assorbito dalla pronuncia con sentenza della inammissibilità del ricorso/sicchè la parte ha avuto la possibilità di difendersi nel merito per l’accoglimento del ricorso.
9.Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante deduce la “violazione quanto meno falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 16 bis del digs. 546 del 1992 in relazione all’asserita inesistenza di notificazione del ricorso effettuata mediante posta elettronica certificata”. Trova applicazione il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ex tunc, sicchè “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato”.
9.1.Tale motivo è fondato. Invero, effettivamente la notifica del ricorso è stata effettuata il 26-7-2016, mentre il decreto del Direttore Generale delle Finanze ha consentito la notifica via pec del ricorso introduttivo per la Regione Abruzzo solo a decorrere dal 15-10-2016. Sul punto si registra un contrasto, anche se solo apparente, nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Suprema Corte, anche a sezioni unite (Cass.Civ., sez.un., 18 aprile 2016, n. 7665), seppure aventi ad oggetto altro argomento, ha ritenuto valido il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c., anche in caso di notifiche telematiche. Nella specie, il controricorso era stato notificato via pec. Tale principio è stato poi richiamato da successive pronunce (Cass.Civ., 18 gennaio 2017 n. 7460, ove si afferma “Premesso che ogni eventuale irritualità della notificazione del ricorso a mezzo di Pec è sanata dal raggiungimento dello scopo legale — Cass.Sez.U, sentenza n. 7665 del 18/4/2016)”. Le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che “nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria”, avendo cura di precisare che “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse alla astratta regolarità del processo, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”. Successivamente si è affermato che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale – nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo — (Cass.Civ., 31 gosto 2017, n. 20625). Anche in questo caso in motivazione si richiama il principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7665 del 18 aprile 2016, oltre che la decisione della Suprema Corte n. 14368 del 9 luglio 2015, non massimata. In altre pronunce, invece, si è ritenuta l’inesistenza della notifica effettuata via pec. In particolare si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, all’Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal l° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, come precisato dall’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 (Cass.Civ., 27 novembre 2017, n. 28311Cass.Civ., 12 settembre 2016, n. 17941). In questa ultima sentenza, peraltro, si prendono espressamente le distanze dal precedente delle Sezioni Unite del 18 aprile 2016 n. 7665 (“non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse da questa Corte — cfr. Cass., sez.unite, 18 aprile 2916, n. 7665 – “). Si spiega, infatti, che “detta pronuncia afferiva a notifica di controricorso per cassazione a mezzo Pec, nella quale alcuna compromissione del diritto di difesa di parte ricorrente era configurabile, avuto riguardo al carattere meramente formale della violazione delle regole tecniche di cui all’art. 3 — bis commi 4 e 5 della legge n. 53 del 1994, non essendo stata dedotta difformità, quanto alla consegna telematica avvenuta in estensione .doc anziché in formato pdf, dal formato cartaceo depositato in cancelleria”. Tra l’altro, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione la questione di ritualità della notifica del controricorso avvenuta con allegazione al messaggio di pec di alcuni file in formato .pdf anziché p7m (Cass.Civ., 31 agosto 2017, n. 20672). Si premette che, in realtà, le fattispecie prese in esame dalla Suprema Corte sono assai diverse tra loro, in quanto in quella decisa dalle Sezioni Unite del 2016 vi era la possibilità del “raggiungimento dello scopo” ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c., proprio perchè il controricorso destinato al ricorrente non risultava di contenuto difforme rispetto a quello depositato presso la Cancelleria. Sicchè il diritto di difesa non era stato in alcun modo intaccato. Al contrario, la notificazione via pec della sentenza di secondo grado da parte del soggetto vittorioso in appello, fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, senza alcuna possibilità, appunto, di raggiungimento dello scopo e di “sanatoria” ex art. 156 comma 3 c.p.c., attraverso la condotta del destinatario della notifica, che si vede abbreviato il termine per proporre impugnazione e deve affrettarsi a notificare il gravame, pena il passaggio in giudicato della decisione. Appare, però, preferibile la prima tesi, fatta propria dalle Sezioni Unite del 2016 (n. 7665), in quanto l’avvenuta costituzione delle parti in primo grado ha sanato ogni vizio di nullità ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c.. Non v’è stata, quindi, alcuna violazione del diritto di difesa, del resto neppure allegata dalle controparti che hanno proceduto alla loro tempestiva costituzione in giudizio, difendendosi nel merito. Le controparti, quindi, hanno avuto modo di leggere il ricorso notificato in un formato ad esse intellegibile. Peraltro, l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass.Civ., Sez.Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
10.La sentenza della Commissione tributaria provinciale è, dunque, nulla, tuttavia non è possibile la rimessione della controversia al primo giudice, non vertendosi in ipotesi tipiche di rimessione al primo Giudice, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 546 del 1992. Deve procedersi, dunque, all’esame del merito del ricorso.
11.Anzitutto, si rileva che le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate ai sensi dell’art. 60 del d.p.r. 600 del 1973, come richiamato dall’art. 26 del d.p.r. 602/1973, con il rito degli “irreperibili” ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Invero, la notificazione è stata effettuata proprio nella residenza del contribuente quale risultante dall’anagrafe, con attestazione della irreperibilità del T. (cfr. “…dopo aver constatato l’irreperibilità presso la sua attuale residenza in Via S.M…L’Aquila, il sottoscritto Messo Notificatore, incaricato da Equitalia..ha provveduto a depositare gli atti…in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di L’Aquila….”). Per la Suprema Corte, infatti, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari impositivi, prevista dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1963, n. 600, la notificazione può essere effettuata, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune, solo dopo che siano state eseguite le ricerche presso l’indirizzo risultante dall’anagrafe del comune di domicilio fiscale e non è sufficiente che il messo comunale attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel comune, non risulta reperibile né avere alcuna abitazione, ma è necessario che indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario (Cass.Civ., 7 giugno 2006, n. 14417). Non rilevano, allora, i domicili “provvisori”, siti in Teramo, V.M. n. x, ed T. frazione di L’Aquila, Via M.V. n. x, del contribuente che non risultano nell’anagrafe del comune di domicilio fiscale.
12.L’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, dunque, avrebbe consentito al contribuente di optare per la scelta tra impugnare la cartella di pagamento solo perchè non gli era stato notificato l’avviso di accertamento oppure anche per ragioni di merito relative all’avviso di accertamento. Per la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass.Civ., Sez.Un., 4 marzo 2008, n. 5791), in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa. Pertanto, il contribuente non può far valere il dedotto di vizio di decadenza della Amministrazione dalla notifica della cartella di pagamento. Nè il contribuente può dedurre l’intervenuta prescrizione maturata prima della notifica della cartella, in quanto avrebbe dovuto dedurre la prescrizione come motivo di ricorso avvero la cartella di pagamento ritualmente a lui notificata, per le ragioni suindicate. Dunque, poiché nessuna delle cartelle di cui si discute è stata impugnata dal T. nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546 del 1992, allo scadere di tale termine si è prodotto l’effetto sostanziale della irretrattabilità dei crediti portati dalle medesime cartelle. In una tale situazione, evidentemente, in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento al T. era consentito sollevare questioni (come quella di prescrizione) che attenevano a vicende verificatesi anteriormente al consolidarsi del credito tributario, vicende che, per il fatto di essersi tradotte in vizi delle cartelle di pagamento, avrebbero dovuto essere fatte valere dal contribuente attraverso l’impugnazione delle stesse (cfr. Commissione tributaria regionale di L’Aquila del 22-1-2018). La prescrizione, in ipotesi, verificata prima della emissione delle cartelle, poteva essere fatta valere solo con l’impugnazione delle cartelle. Occorre, poi, vedere se la prescrizione si è verificata nel tempo tra la notifica delle cartelle e l’avviso di intimazione di pagamento del 21-7-:2016. Va ulteriormente chiarito che il termine di prescrizione è di chinque anni ai sensi dell’at. 2948 n. 4 c.c., “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, mentre negli altri casi si applica l’ordinario termine decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., in quanto in questi ultimi casi la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (con particolare riferimento all’Iva cfr. Cass.Civ., n. 2941 del 2007; n. 4283 del 2010; n. 22977 del 2010). Le cartelle non sono, dunque, prescritte, neppure le tre cartelle nelle quali la prescrizione poteva anche essersi verificata prima della notificazione delle stesse, e segnatamente le n. xxxxxxx60, xxxxxx84 e xxxxxx54. Infatti, la cartella n. xxxxxxx60 inerisce alla tassa di registro del 2007, con cartella di pagamento notificata il 30-7-2008, sicchè non è decorso il termine decennale, prima della notifica dell’intimazione di pagamento in data 21-7-2016. Allo stesso modo, la cartella n. xxxxxx84 si riferisce alla Tarsu 2007 e la cartella di pagamento è stata notificata il 10-12-2013, sicchè in tal caso sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione (Cass.Civ., 23 novembre 2011, n. 24679), ma il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento sollevando l’eccezione di prescrizione in quella sede dinanzi al Giudice. Nè è maturata la prescrizione successiva tra il 10-12-2013 ed il 21-7-2016, essendo decorsi solo tre anni. Per la cartella xxxxxx54, riferita all’ICI 2003, la notifica della cartella è del 19-6-2013, con il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Tuttavia, anche in questo caso, il contribuente avrebbe dovuto impugnare la cartella di pagamento sollevando l’eccezione di prescrizione in quella sede dinanzi al Giudice. Nè è maturata la prescrizione successiva tra il 19-6-2013 ed il 21-7-2016, essendo decorsi solo tre anni. Va, infatti, precisato che per la Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez.Un., 17 novembre 2016, n. 23397), il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. La cartella n. xxx35 risulta già annullata in via di autotutela (cfr. atto di appello pagina 3 “si prende atto che Equitalia spa ha annullato, in autotutela, i carichi della cartella n. xxx35”). Per molte cartelle nn. xxxx23, xxxx85, xxxx28, xxxx61, xxxx63, xxxx76 e xxxx51 va dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto relative a contravvenzioni al codice della strada, oltre alla n. xxx6. Per altre (nn. xxxx65 e xxxx05) va dichiarato il difetto di giurisdizione per violazione di norme contributive e previdenziali. Il ricorso del contribuente va rigettato anche per le cartelle xxxxxxx75 (Tarsu 2008), non prescritta in virtù dell’atto interruttivo costituito dalla notificazione della cartella in data 19-6-2013, xxxxx55 (imposta di registro anno 2011), non prescritta in virtù dell’atto interruttivo costituito dalla notificazione della cartella in data 20-11-2013. Il successivo atto interruttivo è costituito dall’intimazione di pagamento notificata il 21-7-2016. Per le cartelle xxxxxx16 e xxxxxx66 il contribuente ha dichiarato nell’atto di appello di “non aver più interesse alla decisione”, in quanto “intende rottamare le stesse. Con riferimento all’avviso di accertamento n. TAxxx/2014 l’appellante ha evidenziato che la Commissione tributaria provinciale con sentenza 46/3/2016 ha parzialmente accolto il ricorso “sicchè l’intera pretesa fiscale è ad oggi inesigibile”. Tale questione è però oggetto di separato e distinto processo.
13.Non sussistono i presupposti per l’acquisizione del BDE on line, stante l’irrilevanza dello stesso ai fini della individuazione del domicilio fiscale.
14.Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell’appellante e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunciando in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate di L’Aquila, l’Agenzia delle entrate di Teramo, la Agenzia delle entrate -Riscossione, avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale in data 6-6-2017, così provvede:
1.Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle nn. xxxx23, xxxx85, xxxx28, xxxx61, xxxx63, xxxx76, xxxx51 e n. xxx6, in favore del Giudice ordinario.
2.Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle nn. xxxx65 e xxxx05, in favore del Giudice ordinario.
3.Dispone che le parti provvedano alla riassunzione dei giudizi nel termine di tre mesi ai sensi dell’art. 59 della legge 69 del 2009.
4.Rigetta il ricorso in relazione alla eccezione di prescrizione.
5.Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella xxxxx35, stante l’intervenuto autoannullamento della stessa.
6.Condanna l’appellante a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %.