Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 6 sentenza n. 71 depositata il 9 febbraio 2022
Convenzione Italia – Germania contro le doppie imposizioni – Le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell’ambito di un rapporto lavorativo svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia – Sussiste
Doppia imposizione e proventi da trasferte estere
Massima:
Tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 23 comma 1 della Convenzione Italia e Germania contro le doppie imposizioni (DPR n. 917 del 1986), le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell’ambito di un rapporto lavorativo svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia; seppur, infatti, si siano materialmente concretizzate in alcune trasferte temporanee all’estero, queste sono da considerarsi, comunque, prestazioni accessorie e prive di autonomia rispetto all’unitario rapporto di lavoro con la società italiana. Ciò ancor di più laddove manchi un idoneo attestato ufficiale dell’Amministrazione statale tedesca richiesto ex art. 29 paragrafo 2 della Convenzione certificante la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla medesima Convenzione.
Testo:
1. Con sentenza N. 79/1/2020 pronunciata in data 10.2.2020 depositata il 26.6.2020 la CTP di Pescara rigettava il ricorso di S. avverso il diniego di rimborso N. xxx IRPEF Lav. Dip 2011 del x.x.2019 notificato l’x.x.2019 di ritenute IRPEF per l’anno di imposta 2011 per una complessiva somma di euro 131.601,31, ritenendo che, sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Germania, la tassazione per l’attività lavorativa del ricorrente era correttamente avvenuta in Italia, dovendosi fare riferimento alla sede del datore di lavoro che è quella ove il lavoratore deve comunque fare rientro alla fine delle trasferte. Queste ultime pertanto, se operate all’estero, non influiscono, ai fini dell’imposizione fiscale, sul luogo di prestazione dell’attività lavorativa, comunque ancorata alla sede principale corrispondente a quella ove è situata la direzione effettiva dell’impresa da cui il lavoratore dipende e, quindi, nel caso di specie, in Italia.
2. S. proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi già esposti in sede di ricorso introduttivo avverso il diniego di rimborso e, in particolare, ribadendo la propria residenza fiscale in Germania nell’anno 2011 ove è stato assoggettato a tassazione il reddito ovunque prodotto nel mondo ivi compresi i redditi da lavoro dipendente percepiti per l’attività svolta al di fuori del territorio tedesco in conformità all’art. 15 par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni e, pertanto, l’illegittimo (ulteriore) assoggettamento all’imposta anche in Italia sul reddito da lavoro dipendente per attività svolta in trasferta al di fuori del territorio italiano in virtù del disposto di cui agli artt. 3 e 23 TUIR e 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni. Rilevava, inoltre, che il proprio paese di residenza, la Germania, aveva disconosciuto il suo credito per le imposte pagate in Italia nel 2011 per il reddito da lavoro dipendente prodotto nei giorni trascorsi fuori dall’Italia, tanto da avere emesso avviso di liquidazione per le maggiori imposte dovute, considerandoli redditi di fonte tedesca e conseguentemente di aver fornito prova dei presupposti richiesti per il rimborso e, in particolare, della residenza fiscale all’estero e dell’indebito assoggettamento alla doppia imposizione anche mediante esibizione di idoneo certificato come richiesto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Germania.
3. Con atto di controdeduzioni il Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara si costituiva in giudizio, ribadendo l’intempestività dell’istanza relativamente all’anno di imposta 2011, il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente gravato, in particolare, sulla residenza all’estero nonché la carenza di idoneo certificato convenzionale e, comunque, evidenziando l’infondatezza di tutte le censure mosse dall’appellante.
4. All’udienza del 9.12.2021, cui la causa perveniva per la trattazione/discussione “da remoto”, la Commissione Tributaria Regionale tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va, pertanto, respinto. Nel caso di specie, deve ribadirsi che, come correttamente affermato dai giudici di primo grado, anche tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 23 comma 1 DPR 917/86 e 15 della Convenzione Italia e Germania contro le doppie imposizioni, le prestazioni lavorative rese dal contribuente/appellante nell’ambito del rapporto lavorativo di cui al contratto di lavoro stipulato in data x/x/2010 con la C.Spa sono state correttamente assoggettate ad imposizione in Italia, in quanto svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale, anche se, in qualche caso, materialmente concretizzatesi in alcune trasferte temporanee all’estero da considerarsi, comunque, prestazioni accessorie e prive di autonomia rispetto all’unitario rapporto di lavoro con la società italiana. Correttamente pertanto è stata rigettata la pretesa di rimborso avanzata dal contribuente posto che, nel caso di specie, appare certamente carente la prova della doppia imposizione e, in particolare, la specifica attestazione dell’imposizione sui redditi per i quali è stata avanzata istanza di rimborso. Manca infatti un idoneo attestato ufficiale dell’Amministrazione statale tedesca richiesto ex art. 29 paragrafo 2 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, certificante la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla medesima Convenzione. Stante il principio pacifico secondo cui l’onere della prova dei presupposti legittimanti l’istanza di rimborso grava sul richiedente deve ribadirsi che, nel caso di specie, quest’ultimo non ha fornito adeguata prova dei citati presupposti. Infatti, non può ritenersi a tal fine sufficiente l’attestazione, contenuta nel documento prodotto dal ricorrente che, come rilevato dall’ufficio, appare di non chiara provenienza e di contenuto generico, in quanto meramente indicativo di una residenza fiscale in territorio tedesco e riferito a pretesi redditi da lavoro dipendente concernenti un’annualità diversa da quella per cui è stata avanzata istanza di rimborso e, pertanto, priva dell’idoneità ad evidenziare che sui redditi da lavoro dipendente percepiti dalla società italiana nell’anno 2011 – in relazione ai quali è stata avanzata istanza di rimborso oggetto del presente contenzioso – vi sia stata imposizione nella Repubblica Federale Tedesca e/o, comunque, che in tale Stato proprio tali redditi siano stati effettivamente dichiarati. Né può, al riguardo, supplire la mera dichiarazione dei redditi presentata all’Autorità Fiscale tedesca che non solo non fornisce alcuna certezza sulla identità dei redditi con quelli oggetto dell’istanza di rimborso e assoggettati a tassazione in Italia, ma, come correttamente rilevato dall’ufficio, neppure consente di desumere inequivocabilmente il pagamento delle imposte in via definitiva e conseguentemente l’intervenuta effettiva doppia imposizione.
La regolamentazione delle spese deve avvenire secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale Abruzzo – sez. di Pescara, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da S. avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara N. 79/1/2020 pronunciata in data 10.2.2020 e depositata il 26.6.2020, così provvede:
– rigetta l’appello del contribuente che condanna al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori.
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