COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. VII sentenza n. 655 depositata il 2 luglio 2019
Contenzioso -Notificazione – Atto – Raccomandata con avviso di ricevimento – Società privata di recapito – Eseguita nei confronti del contribuente – Inesistenza – Nei confronti del ministero delle Finanze e degli enti locali – Idoneità
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello va rigettato poiché le notifiche, essendo state effettuate a mezzo della società di posta privata “N.”, devono ritenersi tamquam non esset. Infatti, in tema di notifiche a mezzo posta il D.L.vo 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente P.), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. 1 D.L.vo n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti (cfr. Cass. sez. VI T ordinanza n. 7156 del 16-3/12-4-2016). Inoltre, in tema di notificazione, Cass. sez. V n. 2922 dell’8-1/13-2-2015 ha affermato che quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente P. su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l’ulteriore precisazione che la notifica si considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell’atto. Pertanto la notifica nel primo caso non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente P. su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11095 del 07/05/2008). Le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione dell’atto ed al suo ricevimento da parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli “agenti” ed “impiegati” addetti (i quali soltanto sono pubblici ufficiali), con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private secondo il D.P.R. n. 156 del 1973.
Deve, poi, ritenersi che le anzidette considerazioni non valgono soltanto per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, dovendosi estendere anche nel caso di ricorso alla notificazione dell’appello tributario da parte dell’Agenzia o concessionaria o ente pubblico. Né può costituire eccezione a tale principio la giurisprudenza che ritiene che “la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente P., al quale il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente P. e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio” (Cass. 6.6.2012, n. 9111), trattandosi di fattispecie diversa in cui il notificante si è rivolto per la notifica direttamente alle P. I. e non ad una società privata. L’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. A tali considerazioni devesi aggiungere che – correttamente – la sentenza della C.T.P. aveva affermato circa i mancati adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c., non essendo stata depositata copia dell’atto presso il Comune, non essendo stato affisso l’avviso alla porta dell’abitazione e non essendo stata data notizia di ciò a mezzo raccomandata a/r. Da ultimo deve ritenersi che a fronte: del difetto di specifica motivazione circa l’affermazione (contenuta nella sentenza di I grado) in merito alla “compensazione integrale delle spese di causa tra le parti”; dell’appello incidentale della contribuente in parte qua; la sentenza della C.T.P. debba essere riformata nella parte in cui avrebbe dovuto dichiarare la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione relativamente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione VII, rigetta l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condanna l’appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in Euro 4.000, nonché del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 5.000, oltre oneri di legge se dovuti.
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