COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. VII sentenza n. 657 depositata il 2 luglio 2019 – Il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione con il sostituto qualora ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del dpr 602/73 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute