Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 668 depositata l’ 11 luglio 2019 – Ai sensi dell’art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una “persona” residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell’autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell’ambito dell’ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d’imposta