Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo sezione 7 sentenza n. 652 depositata il 7 luglio 2017 – Il diritto al credito di imposta, nei rapporti transfrontalieri tra società madre e società figlia, non può derivare dalla mera astratta soggezione della prima all’imposizione sui redditi di impresa nello Stato del Lussemburgo, ma occorre la prova che i dividendi percepiti dalla società distributrice italiana siano stati concretamente sottoposti a tassazione nel Paese estero