Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 264 depositata il 27 aprile 2022 – Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali