Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sentenza n. 216 depositata il 18 maggio 2020 – Nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere. Tale prova può consistere anche in elementi indiziari allegati dall’Amministrazione finanziaria, che considerati nel loro complesso, assurgono a presunzioni semplici aventi i requisiti di precisione, rilevanza e concordanza