COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le MARCHE – Sentenza 02 dicembre 2019 n. 870
Tributi – ICI – Alloggi del personale militare – Esenzione ex art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 – Esclusione
A. SRL in persona del direttore generale legale rappresentante p.t. ha depositato in data 23.5.2014 atto di appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona numero 352/1/2013, che annullava, in accoglimento del ricorso della Sezione del G.M. di Ancona, l’avviso di accertamento 135/2011 relativo all’ICI per l’anno d’imposta 2006, compensando le spese.
In sintesi, i fatti, ricostruiti attraverso l’attenta lettura degli atti versati nel fascicolo.
A seguito del mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell’ICI dovuta per l’anno d’imposta 2006 e relativa agli immobili ed autorimesse siti in diverse zone nel territorio comunale di Ancona e segnatamente, a seconda dei casi, alla via delle P. e al Viale C., tutti ritualmente accatastati e classificati come civile abitazione e come autorimessa (pertinenza dell’abitazione) e concessi in locazione come alloggi del personale militare e civile, la società A. procedeva all’emissione e rituale notifica del relativo avviso di accertamento notificandolo all’ente interessato.
Nell’avviso di accertamento, si evidenziava che il tributo era dovuto ed in particolare non ricorreva la fattispecie di esenzione di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 504 del 1992, secondo il quale sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni …”.
Spiegava nell’avviso di accertamento A. che la fattispecie in questione costituisce eccezione al normale regime impositivo degli immobili, sicché spetta al contribuente fornire la prova specifica della destinazione esclusiva degli immobili ai fini istituzionali, citando copiosa giurisprudenza di legittimità nonchè giurisprudenza di merito della commissione tributaria regionale di Ancona.
Nel medesimo avviso, l’ente accertatore sottolineava altresì che secondo la cassazione affinché sussista la fattispecie di esenzione il bene dev’essere immediatamente e direttamente adibito allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente: la norma, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in quanto norma eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Da ultimo, nel medesimo avviso, l’ente accertatore rileva che l’esenzione dall’imposta non compete per il semplice fatto che gli immobili siano posseduti dai soggetti istituzionali in quanto a questo primo presupposto di natura soggettiva se ne aggiunge un secondo, di natura oggettiva, sopra ricordato, costituito dalla immediata e diretta destinazione dei beni ai compiti istituzionali dell’Ente pubblico.
Tra gli esempi della non la spettanza della esenzione ritraibili dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso di accertamento reca quello, sovrapponibile alla fattispecie che ci occupa, degli immobili adibiti al soddisfacimento di esigenze di carattere privato quali quelle abitative proprie del cessionario o del locatario e della relativa famiglia e della quale è sintomo certo il pagamento di un canone.
Avverso l’avviso di accertamento, proponeva ricorso la Sezione del G.M. di Ancona, affermando invece la ricorrenza del diritto a beneficiare dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 504 del 1992.
Secondo la parte ricorrente, gli alloggi destinati al personale dipendente della marina militare, dei carabinieri e della polizia di Stato devono considerarsi infrastrutture militari.
In ragione di ciò, il fatto che per il loro utilizzo l’amministrazione richieda un canone di locazione volto a coprire ai sensi dell’articolo 23 del decreto ministeriale 88 del 2004 le sole spese di manutenzione in ragione dei precisi compiti istituzionali collegati al servizio svolto dagli occupanti assegnatari degli alloggi (rappresentanza, sicurezza del servizio, pronta reperibilità del personale e custodia delle opere ed infrastrutture) non ha alcuna rilevanza al fine di escludere il diritto all’esenzione di imposta.
E ciò, a maggior ragione in quanto gli alloggi in questione insistono all’interno del perimetro militare in zona interdetta al traffico veicolare pedonale da parte dei non autorizzati.
Nella sentenza di prime cure si legge che sussistono gli estremi per il riconoscimento dell’esenzione ex art. 7 D.lgs. 504/1992 in quanto trattasi di alloggi di servizio del personale ubicati nel comprensorio della M.M. di Piano S.L. di Ancona, da considerarsi “infrastrutture militari” ai sensi dell’art. 5 della L. n. 497/78, ora abrogata dal D.lgs. 66/2010. In quanto tali, non avrebbe rilevanza il fatto che per l’utilizzo di taluni alloggi l’Amministrazione richieda un canone di locazione previsto dall’art. 23 del DM n. 88/2004, in quanto volto a coprire, per espresso richiamo normativo, le sole spese di manutenzione di immobili assegnati a personale in funzione di precisi compiti istituzionali collegati al servizio svolto (rappresentanza, sicurezza del servizio, pronta reperibilità del militare, custodia di alcune infrastrutture della Difesa)”.
All’odierna pubblica udienza, dopo che il relatore ha esposto i fatti, e accertata la regolare notifica dell’avviso di trattazione alla Avvocatura dello Stato in data 18.9.2019, il responsabile dell’Ufficio accertatore ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni già formulate per iscritto nell’atto di appello.
Nessuno è comparso per la Sezione del Genio militare per la Marina di Ancona, che non si è costituita in appello.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare che A. SRL, C.F. (……….), iscritta al Registro generale delle Imprese di Ancona AN-174728, è succeduta al Servizio Unico delle Entrate del Comune di Ancona, giusta delibera comunale numero 23 del 20 febbraio 2006 e contratto di servizio stipulato in data 23 marzo 2006. In questa veste agisce, dunque, da ente impositore in materia di ICl/IMU. Nel merito, osserva la Commissione quanto segue.
La regola di giudizio da applicare in tema di onere della prova è quella ribadita più volte dalla Corte di cassazione, vale a dire la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.: “L’onere di provare che l’immobile non sia assoggettabile al tributo spetta al contribuente che chiede l’esenzione dal pagamento” (Cass. 27165/2011; id., Cass. 14146/2003; principio pacifico).
Parimenti va premesso che l’ente accertatore ha sostituito il comune nella imposizione/riscossione dei tributi ICI/IMU e nel far ciò si è attenuto esclusivamente, come per legge, alle risultanze catastali, sottoponendo ad imposizione ICI/IMU gli immobili destinati a civile abitazione ed autorimessa (in quanto pertinenza dell’immobile principale), anche se inseriti topograficamente all’interno di distretti miliari.
La circostanza della natura degli immobili in parola non è stata contestata mai, né in primo né in secondo grado di giudizio.
Né rileva che essi si trovino all’interno ovvero all’esterno della zona militare, come asserito dalla difesa del destinatario dell’accertamento, sul presupposto, indimostrato, che tutti i pronunciamenti della corte di cassazione sfavorevoli alla tesi della esenzione ICI/IMU abbiano preso in esame fattispecie concrete in cui gli alloggi di servizio si trovavano all’esterno della caserma o della zona militare o comunque interdetta all’accesso di terzi non autorizzati.
Trattasi, infatti, di circostanza fattuale che non osta, come si vedrà, al riconoscimento della insussistenza della natura di infrastrutture militari nella accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in punto di carenza del requisito oggettivo della destinazione “in via diretta ed immediata” dell’immobile ai compiti istituzionali dello Stato.
Ne consegue che la destinazione catastale, si ripete non oggetto di contestazione, deve ritenersi acquisita per tutti gli immobili oggetto dell’accertamento, in assenza di elementi obiettivi di segno contrario come tali idonei a dare prevalenza ad una ipotetica e differente situazione fattuale rispetto all’accatastamento del bene.
Prima di valutare le argomentazioni sottese a recenti ed importanti sentenze della corte di cassazione, è opportuno ripercorrere brevemente i presupposti dell’imposta ICI/IMU, i soggetti obbligati e le relative esenzioni. Com’è noto, l’ICI/IMU trova applicazione su tutti i comuni del territorio dello Stato, compresi quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
Tale imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun comune (soggetto attivo) per i beni immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Nel caso che ci occupa, come avvertito in premessa, il comune di Ancona di avvale per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione di taluni tributi di una “società in house”, ente strumentale da esso partecipata e controllata, A. SRL, giusta delibera comunale numero 23 del 20 febbraio 2006 e successivi contratti di servizio. Il legislatore, nel definire la disciplina dell’ICI, ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile circoscrivendolo, in ambito soggettivo, in maniera espressa dalle disposizioni recate dall’articolo 3 del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 che nella sua formulazione originaria considerava soggetti passivi ai fini ICI il proprietario dell’immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione. L’evoluzione che ha interessato la soggettività passiva ai fini lei è frutto di tre interventi attuati dal legislatore sul testo originario della legge:
– un primo intervento è stato introdotto dalla Legge n. 446 del 1997 che ha incluso, nell’ambito della soggettività passiva del tributo, le titolarità dei diritti reali di enfiteusi e di superficie che, invece, nella versione originaria, erano escluse, riconoscendo al concedente soltanto un diritto di rivalsa. Con lo stesso articolo della L. n. 446 del 1997 il legislatore ha modificato anche il comma 2 dell’articolo 3 del D.lgs. n. 504 del 1992 prevedendo la soggettività passiva in capo all’utilizzatore del bene in leasing, che era in precedenza in capo al concedente con diritto di rivalsa;
– il secondo intervento è stato realizzato dall’articolo 18, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – finanziaria 2001 – che ha previsto l’assoggettamento ai fini lei del concessionario di beni demaniali;
– infine, l’ultima modifica legislativa introdotta dall’articolo 8, Legge 23 luglio 2009, n. 99, co. 11 decorrenza 15.08.2009, ha sostituito il comma 2 dell’articolo 3 prevedendo che nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Le modifiche apportate hanno determinato uno stravolgimento del presupposto impositivo dell’ICI; infatti, mentre con la precedente disciplina normativa questo veniva collegato al binomio possesso-soggetto in quanto connesso alla titolarità del diritto di proprietà o, in alternativa, di un diritto reale, ora esso viene collegato alla funzione di godimento del bene immobile, nel caso di concessione di beni demaniali, oppure all’assimilazione dell’utilizzatore del bene al titolare del diritto reale sul bene stesso, nel caso di leasing.
Tanto premesso, di seguito il testo dell’articolo 3 D.lgs. n. 504/1992, rubricato “Soggetti passivi”, come modificato dagli interventi legislativi sopra citati: “1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto“.
La disciplina delle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili è prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 504/92, rubricato “Esenzioni”, che dispone apertis verbis che sono esenti dall’ICI: “a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; (…) “.
Alla stregua del suo inequivoco tenore letterale, l’ente pubblico gode dell’esenzione ICI quando è proprietario di un bene che ha utilizzato per fini istituzionali suoi propri. Come anticipato, a partire dal 2012 l’IMU ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha individuato l’IMU quale imposta facente parte, insieme alla TASI e alla TARI, della IUC. Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
L’abitazione principale, vale a dire l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, è stata assoggettata all’IMU negli anni 2012 e 2013.
A decorrere dall’anno 2014, invece, la legge n. 147 del 2013 ha stabilito l’abolizione dell’IMU per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione.
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti: proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Le esenzioni in materia di IMU sono le medesime previste per l’ICI.
E dunque, l’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs 504/1992, prevede che l’esenzione dall’assoggettamento al tributo ICI (poi IMU) per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, opera soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992).
La norma, sulla base di un orientamento risalente (Cass. 14146/03 e 142/04) ma sempre ed anche di recente confermato, tra le altre, da Cass. 14226/15, 14912/16 e Cass. 16797/2017, è interpretata nel senso che l’esenzione in esame è esclusa in ipotesi di utilizzazione dell’immobile da parte di terzi, quand’anche svolgenti in esso un’attività senza scopo di lucro, e con destinazione di pubblico interesse.
Si rammenta che la locuzione “compiti istituzionali” si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d’essere dell’ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest’ultimo e non va confusa con il concetto di servizio pubblico che può, invece, essere svolto anche da un privato. In sostanza, l’esenzione dall’imposta prevista dall’articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla compresenza di due requisiti, e cioè che l’immobile sia di un ente pubblico e che l’immobile venga impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali. Orbene, come anticipato, con specifico riferimento agli alloggi di servizio dei militari e loro pertinenze, accatastati si badi bene come civili abitazioni e come tali assoggettati al pagamento di ICI/IMU, la Corte di cassazione con ordinanza 3268, depositata il 5.2.2019, ha affermato il principio di diritto che “in tema di ICI, l’esenzione riconosciuta dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente ed immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, in quanto utilizzati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone”.
In motivazione, si legge che “non vi sono ragioni per disattendere quanto già stabilito da questa corte di legittimità in controversie – del tutto sovrapponibili alla presente, perché aventi ad oggetto l’imposizione lei di alloggi di servizio per militari – tra il Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali.
L’orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi:
– la disciplina lei è riconducibile al d.lgs. 504/92 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all’art. 7, 1° co., lett. a) d.lgs. cit.; disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come anche oggi richiamata dal Ministero (del resto, principalmente affidata a normativa secondaria o interna);
– l’art. 7, 1° co., lett.a) cit. prevede in effetti l’esenzione da lci degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”;
– quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta” ed “immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cass. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre);
– questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria.
E’ su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (v. Cass. 2004/111; così anche Cass. 26453/17), che l’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1 lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” “spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone”.
Nel caso considerato dalla Suprema Corte, come da questa precisato in motivazione, “è lo stesso Ministero a chiarire che gli immobili in questione (fatti oggetto di obbligatorio accatastamento) sono costituiti dagli alloggi per l’abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie; e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone”.
Peraltro, la corte specifica che “ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente né che gli immobili stessi siano classificabili ex lege (L. 497/78, poi abrogata: “Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni” quali “infrastrutture militari”, né che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione“.
Con successiva ordinanza n. 3275 depositata il 5.2.2019, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio di diritto sopra espresso con riferimento ad un caso specifico in cui soggetto obbligato al pagamento ICI/IMU era l’Agenzia del Demanio.
Orbene, i giudici, rammentando l’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 504/1992 secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, (…)”, evidenziano anzitutto che nel caso in cui il proprietario del bene ne abbia concesso il godimento ad un terzo, soggetto passivo del tributo resta il concedente, non potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto o una concessione, espressamente menzionate dalla norma citata.
La corte ha poi ricordato che l’esenzione de qua non spetta in caso di utilizzazione indiretta del bene immobile, dato che il beneficio in questione esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore, cioè del soggetto passivo.
La Suprema Corte ha poi ribadito che presupposto per il riconoscimento dell’esenzione è la compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali, la cui sussistenza deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato sia svolta effettivamente per compiti istituzionali, non essendo, invece, sufficiente l’esibizione di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività; e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività direttamente da parte dello Stato, di un ente territoriale o di un ente pubblico.
Il costante orientamento è stato ulteriormente confermato con ordinanza 19773/2019. E non è dubbio che nel caso che ci occupa non sia stata posta in dubbio la destinazione degli alloggi di servizio ad ospitare i militari o civili e le proprie famiglie dietro pagamento di un canone di locazione.
Si vorrebbe piuttosto da parte dell’Ente concedente che detta destinazione sia considerata quale oggettivamente rispondente a finalità pubblicistiche: ciò che, però, è escluso sulla base del condivisibile orientamento espresso, da ultimo, da Cass. 3268/2019, che ne esclude altresì la natura di infrastrutture militari, dirette o derivate, interne od esterne alla “zona militare”.
Peraltro ancora assai di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 trova applicazione anche in caso di dazione dell’immobile per finalità assistenziali in favore di ente non imprenditoriale, sulla base di univoche disposizioni statutarie, salva la valutazione in concreto del carattere commerciale o meno della dazione stessa, che va escluso ove il godimento sia concesso a titolo gratuito, mentre deve essere rigorosamente accertato in presenza di un contratto di locazione, avuto riguardo alle persone ospitate (che devono essere effettivamente bisognose), alla durata del soggiorno (da collegare al superamento della condizione di disagio che lo ha generato) ed all’importo delle rette (che deve essere significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato), onde evitare l’aggiramento della disposizione agevolativa, volta a tutelare lo svolgimento di attività di rilievo sociale nell’immobile interessato” (Cass. 24308/2019).
Non solo. Nel caso di specie, l’Ufficio accertatore ha dimostrato che in realtà il canone di locazione, lungi dal costituire una sorta di canone concessorio di natura pubblicistica finalizzato in via esclusiva alla copertura delle spese di manutenzione dell’immobile, ha proprio natura di corrispettivo per l’utilizzo dell’alloggio ai fini abitativi.
Ed infatti, l’art. 230 del D.lgs. 66/2010, intitolato alle “Categorie dei beni della Difesa”, richiama l’applicazione della normativa civilistica, mentre l’art. 233 (“Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati”) non cita gli alloggi assegnati al personale tra le opere destinate alla difesa a fini determinati.
Inoltre, se si considerano gli artt. da 278 a 294, dedicati agli alloggi di servizio di tipo economico, quali sono quelli oggetti dell’avviso di accertamento, ci si avvede che vi sono diverse categorie di alloggi di servizio, taluni a titolo gratuito, tra i quali non rientra alcuno degli immobili oggetto di accertamento ICI; altri, come quelli individuali, per i quali è prevista la corresponsione di un canone di locazione, sul modello di quello previsto dalla normativa in tema di “equo canone”.
A ciò si aggiunga che in aggiunta al canone, che quindi non mira soltanto a coprire le spese di manutenzione ma presenta i tipici aspetti del corrispettivo di mercato, sono previsti dall’art. 288 ulteriori esborsi personali per gli utilizzatori degli alloggi, cui si applica l’art. 1609 del codice civile, oltre al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento delle parti comuni.
Trattasi, come ognuno vede, di vere e proprie spese analoghe alle spese condominiali. Anche sotto questo aspetto, dunque, l’appello dell’Ente accertatore merita accoglimento. In conclusione, la Commissione decide di accogliere l’appello dell’Ufficio, rigettando l’appello incidentale depositato dal ricorrente in primo grado, previa riforma “in parte qua” della sentenza di prime cure.
Le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado devono essere compensate in ragione della oggettiva complessità della questione, di taluni pronunciamenti recenti della giurisprudenza di legittimità che hanno definitivamente chiarito questioni rilevanti descritte in motivazione, della natura pubblica di tutti i soggetti coinvolti.
P.Q.M.
accoglie l’appello dell’Ufficio e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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