COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sentenza n. 336 sez. II depositata il 29 aprile 2019 – I costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate in Stati aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione salvo che il contribuente fornisca la prova di cui al comma 11 dell’articolo 110 TUIR