COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sentenza n. 227 sez. 3 depositata il 21 gennaio 2020

Le agevolazioni sui  dazi doganali previste per l’importazione di carne bovina da Paesi esterni all’Unione Europea spettano a ciascuna società appartenente a un medesimo gruppo, ove sussista tra le stesse un collegamento funzionale diverso da un rigido rapporto di controllo

Testo:

Soc. I. S.p.a., con sede in Castelvetro di Modena P.I. XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore P.B., nato a Modena il 2 febbraio XXXX, rappresentata e difesa nel presente giudizio anche disgiuntamente, dall’Avv. C.D., ricorre in riassunzione ex art. 63 d.lgs. n. 546/1992 a seguito alla sentenza n. 12474/2019 pronunciata il 13 marzo 2019 e depositata il 10 maggio 2019 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, che ha parzialmente accolto il ricorso della medesima I. Spa, con il seguente dispositivo “la Corte accoglie il quarto e settimo motivo di ricorso, quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione, rigetta tutti gli altri…”.

L’avviso n. 19949 del 10.08.2006 dell’Ufficio qui in trattazione era relativo all’accertamento di maggiori diritti doganali e dell’IVA all’importazione, impugnato dal contribuente nel giudizio di merito (sentenza della CTP di Modena n. XXX/04/07, confermata dalla CTR Emilia Romagna con la sentenza n. XX/01/2011, cassata con rinvio); a seguito dell’accoglimento del settimo motivo di ricorso l’Ufficio ha provveduto allo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e già versate dalla società I., unitamente a interessi maturati e maturandi e relativi accessori di legge, cosicché il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto l’accoglimento del 4° motivo di ricorso.

La decisione di legittimità, inquadrando il motivo di ricorso da censura per violazione di legge (ex art. 2697 c.c.) a censura per vizio di motivazione, insufficiente od omessa, lo ritiene ammissibile e fondato; la CTR, infatti, “aveva del tutto omesso di considerare i documenti prodotti e astrattamente idonei a provare che le società, pur controllate, erano in concreto effettivamente indipendenti sul piano della gestione, del personale e di tutte le operazioni connesse all’attività commerciale o tecnica, in ispecie avuto riguardo alle annualità delle contestate importazioni”.

La questione attiene dunque al mancato riconoscimento dei benefici daziari (come determinati nell’avviso di accertamento) in dipendenza della prova di una effettiva autonomia delle varie aziende rientranti nel controllo societario (G. S.r.l., M. e I. s.p.A.) riferibile al gruppo C.

Nel ricorso in riassunzione la parte richiede pertanto il nuovo esame indicato dalla Corte che ritiene debba necessariamente pervenire alla conferma, anche “in concreto”, dell’idoneità della prova dell’effettiva autonomia e indipendenza tra di loro delle società del gruppo C. coinvolte in una medesima attività di rettifica, seppure con separati atti oggetto di differenti giudizi tributari; il contribuente ripercorre quindi le caratteristiche delle società del gruppo, cioè I., M. e G., evidenziando per ciascuna le caratteristiche documentate di autonomia gestionale e operativa, pur all’interno del gruppo C.

Inoltre , con riferimento alla richiesta di nuovo esame della documentazione presentata, I. sottolinea il valore della documentazione versata in atti del giudizio di merito e relativa alle operazioni di importazione per le annualità contestate, presentata all’allora Ministero delle Attività Produttive (oggi, Ministero dello Sviluppo Economico) per il rilascio dei titoli AGRIM e alle note rilasciate dal Ministero dopo l’attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva rilevato l’esistenza di una preclusione al riconoscimento dei benefici in materia di dazi derivante dal controllo societario.

Controdeduce la Agenzia Dogane e Monopoli rappresentando come la richiesta di una approfondita motivazione circa l’idoneità probatoria dei documenti prodotti non possa portare altro che alla conferma delle decisioni di merito e alla validità degli avvisi di accertamento.

Motivi della decisione

L’appello del contribuente appare fondato, alla luce del principio di diritto fissato dalla Corte di legittimità.

Il compito demandato dalla Suprema Corte a questa Commissione in sede di rinvio è il nuovo esame della documentazione probatoria prodotta dalla parte (I. S.p.A.) nei precedenti giudizi di merito e la cui omessa valutazione ha determinato un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La documentazione prodotta e da esaminare (nuovamente) sotto il profilo probatorio può essere divisa in due gruppi; un primo gruppo concerne la valutazione generale delle caratteristiche delle aziende sopra indicate e ricadenti nel controllo della Società C., un secondo gruppo concerne le note di valutazione del Ministero (allora delle Attività Produttive) al fine del rilascio dei titoli di competenza dello stesso e riguardanti la specifica valutazione di ciascuna azienda.

Quanto al primo gruppo di documenti ed elementi probatori conseguenti, si deve ritenere che la valutazione del percorso imprenditoriale storico delle aziende in valutazione e dei relativi collegamenti e parziali sovrapposizioni in termini di composizione societaria, non consenta di ritenere provata l’esistenza di una situazione solo fittizia di autonomia gestionale ed economica; la documentazione prodotta dalla parte circa lo sviluppo storico ed economico delle varie aziende permette invece di valutare in maniera conforme agli assunti del contribuente l’esistenza di una effettiva distinzione delle aziende, sia sul piano operativo ed economico, che sul piano societario; l’esistenza di un legame tra le Società (come descritto a pag. 8 delle controdeduzioni dell’Agenzia) indubbiamente sviluppatosi nel corso del tempo e comportante alcune sovrapposizioni e partecipazioni comuni, non toglie però che nella gestione e nello sviluppo imprenditoriale le aziende del gruppo abbiano conservato una spiccata e ben delineata autonomia, cosicché l’accertamento dell’Indubbia esistenza di un collegamento tra imprese non possa essere qualificato alla stregua di un paravento artificiosamente realizzato per ottenere benefici fiscali.

Ciascuna impresa, benché collegata in ambito operativo con le altre e nell’ambito di un comune riferimento di gruppo, conserva la sua autonomia e può ben definirsi singolarmente operativa.

A questa conclusione sembra poi doversi giungere, a maggior ragione, valutando il secondo gruppo di elementi probatori cui poc’anzi si faceva riferimento e precedentemente non valutati, ossia la documentazione di provenienza ministeriale circa le imprese del gruppo.

Risulta infatti che per tutte le imprese sia stata ampiamente riconosciuta l’autonomia reciproca sotto il profilo gestionale ed operativo; la lettura delle note ministeriali non lascia spazio a dubbi, laddove si faccia riferimento al fatto che le predette aziende “esercitano, per proprio conto ed in piena autonomia, una reale attività d’importazione e commercializzazione di carne bovina nella Comunità e possiedono tutti i requisiti richiesti dalle norme comunitarie per l’ammissione” al trattamento specifico in tema di dazi agevolati1.

Quanto alle predette fonti di prova, le stesse controdeduzioni dell’Agenzia delle dogane danno atto della circostanza che la documentazione non esaminata e della quale la stessa Corte di legittimità sollecitava un nuovo e approfondito esame, se riferita al momento della presentazione dell’istanza concernente i dazi, aveva un valore diverso rispetto a quella più approfonditamente esaminata dal Ministero in seguito; con ciò l’Agenzia giustificava le conclusioni del rapporto della Guardia di Finanza che, all’epoca dell’istanza presentata, non aveva avuto modo di approfondire l’esame di tutto il materiale che invece, successivamente, il Ministero aveva preso in considerazione, per il rilascio dei criticati di competenza.

Appare quindi come, sotto entrambi gli aspetti documentali, il risultato non possa essere che quello auspicato dal contribuente.

Nonostante l’accoglimento dell’appello, la Commissione ritiene di dover compensare le spese, sia per la complessità delle questioni evidenziate dalla documentazione prodotta, sia per la parziale reciproca soccombenza in relazione al risultato processuale definitivo (in punto si sgravio deciso dalla Agenzia) conseguente allo svolgimento anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sezione III, accoglie l’appello come riassunto dal contribuente.

Spese compensate.

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1prot. 20060072922 del 12 giugno 2006:

la nozione di “legame” contenuto nelle disposizioni comunitarie in tema di contingentamento per gli anni 2002/2003 e 2003/2004 sopra richiamate “… comportava che, qualora fossero identificati legami societari tra le società richiedenti, le domande d’accesso alle quote dei contingenti dovessero essere respinte, se i richiedenti non avessero fornito prove complementari a dimostrazione delle reciproca indipendenza sul piano della gestione, del personale e della diretta esecuzione di tutte le operazioni connesse alle loro attività commerciali e tecniche. Come già chiarito dal Servizio Giuridico della Commissione nella sua interpretazione dell’articolo 9 del Reg. CE 954/02, l’accertamento di legami societari non comporta, di per sé, una automatica esclusione degli operatori interessati dalla Sub Quota II;

infatti, l’esistenza di un legame tra operatori nel senso previsto dal menzionato articolo 143, poteva portare all’esclusione dalla Sub Quota II, solo se il legame societario coesisteva con altri indizi (come l’avere un medesimo indirizzo postale) che inducessero a ritenere che gli operatori in questione non fossero “indipendenti in termini di direzione, personale ed operazioni” e che, conseguentemente, le loro società svolgessero il solo ruolo di società di comodo. L’autonomia dell’azione degli operatori, come esaurientemente chiarito dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 luglio 2004 (cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo & Dilexport), deve essere valutata alla luce delle fasi essenziali che qualificano un’operazione di importazione, fasi che, come precisato anche dall’articolo 14, par. 6 del regolamento CE n. 954/02, attengono all’acquisto, al trasporto, all’immissione in libera pratica dei quantitativi di carne in questione. Se tali condizioni sono rispettate, l’esistenza di un legame tra le società non consente alle Autorità nazionali di respingere le domande di partecipazione alla Sub Quota II, perché tale comportamento sarebbe contrario ai principi fondamentali della libertà di porre in essere un commercio od una professione, come riaffermato dalla giurisprudenza comunitaria consolidata, per la quale il libero esercizio di un’attività professionale è tutelato, come il diritto di proprietà, dai principi generali del diritto comunitario. Va, peraltro, ricordato che, secondo i giudici comunitari, detti principi non si configurano come prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla loro funzione sociale;

ne consegue che delle restrizioni al diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale possono essere imposte a condizione che esse siano effettivamente consone ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. Dai controlli effettuati, questo Dicastero ha tratto la certezza che le società I. SPA, M. SPA e G. SRL esercitano, per proprio conto ed in piena autonomia, una reale attività d’importazione e commercializzazione di carne bovina nella Comunità e possiedono tutti i requisiti richiesti dalle norme comunitarie per l’ammissione alla Sub Quota II dei regolamenti (CE) n. 954/02 e 780/03. Si confermano, pertanto, l’esattezza delle procedure d’ammissione ai contingenti di tutte le ditte in questione e la validità dei certificati d’importazione rilasciati”.