Commissione Tributaria Regionale per L’Emilia-Romagna sez. 14 sentenza n. 144 depositata il 31 gennaio 2022
Il valore del contributo unificato in caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, è determinato dalla somma di queste.
Testo:
Con rituale ricorso il Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze – DGT, Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna, in persona del Direttore di Segreteria Dottoressa C.B., radicava giudizio di appello dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale, RGA n. XXXX/2018 avverso la sentenza n. XXX/05/18 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, depositata in data 23/02/2018 in tema di debenza e misura del contributo unificato, come richiesto con invito al pagamento n. XXXX/2016 del 29/07/2016 per euro 1.380,00 in relazione al ricorso in appello per riassunzione RGA n. AAAA/2016.
L’appello è fondato e merita pertanto accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata, per i seguenti motivi.
L’invocazione, da parte del Contribuente, degli artt. 14 e 12, comma II del D. Lgs n. 546/1992 per la determinazione del valore di lite cui riferire il pagamento del Contributo Unificato (avente natura di Tributo afferente l’approntamento del “servizio giustizia”) ed in for dei quali “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato…” non può trovare applicazione al caso di specie.
Ciò sarebbe infatti nel caso, rilevante in termini di prevalente tipicità, di giudizio ove si controverta di un tributo e degli accessori (sanzioni ed interessi) normalmente connessi al primo nell’atto di accertamento, ma non nella ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, ove si sancisce che “in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste “.
Nella fattispecie in esame, il valore della lite indicato sull’invito al pagamento in euro 373.309,00 e rilevante ai fini della determinazione del dovuto Contributo Unificato, è pari al totale delle sanzioni irrogate dall’Ufficio, che formano oggetto del giudizio riassunto dal ricorrente a seguito del rinvio da parte della Corte di Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione accoglie l’appello dell’Ufficio e riforma l’impugnata sentenza. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00.
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