Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna sezione 12 sentenza n. 495 depositata il 4 marzo 2019

Testo: 

Il contribuente proponeva ricorso avverso l’invito al pagamento n. 12/2017 e dell’atto di irrogazione sanzioni n. 46/2017, emessi dall’agenzia delle dogane di Modena, ambedue notificati il 29.03.2017, aventi ad oggetto il recupero dei diritti per l’importazione dell’autoveicolo Fiat Abarth 500 targato XX 000000, immatricolato in Svizzera n.ro telaio ZFA 3120000J3XXXXX.

La Commissione tributaria adita, rigettava il ricorso condannando il contribuente al pagamento delle spese di giudizio la normativa consente l’ammissione temporanea dell’auto nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero e che circolano temporaneamente nel territorio dell’Unione Europea e permette l’esonero dal pagamento del dazio e dell’Iva, solo se usate da persone stabilite al di fuori della Comunità Europea, salvo situazioni d’emergenza, che nel caso di specie non ricorrevano.

Propone appello il contribuente ribadendo e riconfermando quanto già esposto nel ricorso introduttivo richiamandolo integralmente e sostenendo che l’agenzia non ha tenuto conto del fatto che la circostanza della guida dell’autoveicolo da parte del figlio era dipesa unicamente dalla circostanza eccezionale che la madre avente diritto aveva seri problemi di salute ed aveva autorizzato il figlio all’uso dell’autoveicolo per potere andare presso una farmacia per approvvigionarsi delle medicine necessarie. Chiede in riforma della sentenza impugnata l’accoglimento del proprio appello, con l’annullamento dell’invito di pagamento impugnato ed il relativo atto di irrogazione sanzioni, nonché la restituzione di quanto già pagato anticipatamente, con vittoria delle spese di tutti e due i gradi di giudizio.

Resiste l’agenzia con proprie contro deduzioni evidenziando preliminarmente che il contribuente ha notificato l’appello all’agenzia per il tramite della Pec il 09.07.2018 che tale notifica è regolamentata con DM del Mef 23.12.2013 n. 163, che l’art. 9 consente la notifica tramite Pec, ma che in tal caso si debba depositare tutti gli atti di riferimento presso la segreteria della Ctr, solo ed esclusivamente mediante il Sigit e che la costituzione in giudizio dell’appellante avvenga con il deposito mediante Sigit dell’appello, della nota di trascrizione e di tutti gli atti e documenti ad esso allegati, nonché dell’attestato della ricevuta di accettazione rilasciata dal Sigit. Nel caos di specie l’appellante ha notificato l’appello tramite Pec, ma poi si è costituito in giudizio depositando l’appello e gli allegati in segreteria in forma cartacea. Per cui nel caso di specie la notifica risulta inesistente come da Cassazione 18321/2017 e 9430/2018.

Chiede pertanto in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica dell’atto di appello, in via principale il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

Questa Commissione visti gli atti e la documentazione allegata, nonché la normativa di riferimento, ritiene che l’appello del contribuente non sia meritevole di accoglimento

Preliminarmente è necessario pronunciarsi sulla pregiudiziale di inammissibilità dell’appello fatta dall’Agenzia delle dogane di Modena, in relazione alla presunta violazione dell’art. 16bis 546/1992.

Su detto punto questa Commissione in ossequio alla nomofilachia derivante dalla sentenze della Suprema Corte di Cassazione rilevato che sull’argomento la Cassazione si è già pronunciata con sentenza 9430/2018, nella quale ha statuito che nel processo tributario le notifiche a mezzo Pec sono governate ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, dlgs. 546/1992, che a sua volta richiama le disposizione del DM del Mef 16372013, per cui, al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile.

Di conseguenza la notifica, risulta essere inesistente, secondo la disciplina vigente ratione temporis dell’art. 16bis dlgs 546/1992, laddove al comma 3 dispone che “le parti notificano e depositano gli atti processuali i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni del Dm del Mef 163/2013”, mentre nel caso di specie la costituzione in giudizio e il deposito di atti e documenti, come dichiarato dall’agenzia delle dogane è avvenuta nel modo cartaceo ordinario.

Ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite da quanto sopra esposto, le spese di giudizio si ritiene equo compensarle data la novità interpretativa della questione

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l’appello del contribuente. Spese compensate.