Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna, sezione 7, sentenza 357 depositata il 3 febbraio 2020
Le scritte riportate sugli automezzi delle società di vigilanza privata sono astrattamente idonee ad integrare una fattispecie di messaggio pubblicitario
Testo:
I. srl ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Piacenza che ha accolto il ricorso proposto da I. spa contro l’avviso di accertamento con cui le è stato addebitato l’omesso versamento della imposta sulla pubblicità con riguardo agli automezzi di servizio.
La CTP ha affermato in detta decisione che “i contrassegni distintivi ed il logo dell’istituto di vigilanza apposti sulle vetture di servizio della società ricorrente non rispondono infatti ad una funzione volontaria di promozione pubblicitaria ma sono obbligatori in base al TULPS per rendere riconoscibili i veicoli ai cittadini e alle forze dell’ordine”.
I. deduce con i motivi proposti la erroneità della decisione per violazione dell’art. 5 del D.Lgs n. 507/93 in quanto “le scritte riportate per più volte sul mezzo, il nome della società ricorrente, il numero di telefono e il sito internet di riferimento ed il servizio offerto come vigilanza” concretizzano quella forma di pubblicitaria così come delineata dal consolidato indirizzo del Supremo Collegio.
Osserva peraltro che la società ricorrente è una società per azioni che svolge attività economica a scopo di lucro e che, pertanto, non si può sostenere che le scritte riportate sugli automezzi (quali si evidenziano dalle fotografie in atti) possano essere escluse dall’ambito impositivo del decreto legislativo richiamato.
Richiama infine anche l’art. 17 comma 1 lett. i) del citato decreto il quale prevede che sono esenti dalla imposta:
“le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie”.
Con la conseguenza che, nel caso in esame, superando le scritte apposte sui veicoli il mezzo metro quadrato, non possono sottrarsi al pagamento della imposta in parola.
Si è costituita la appellata contestando i motivi proposti e richiamando la correttezza della decisione impugnata.
All’esito della discussione in pubblica udienza la commissione si è riservata la decisione.
L’appello deve trovare accoglimento.
Come si desume dalle fotografie allegate in atti le plurime scritte riportate sui veicoli della società svolgono una funzione pubblicitaria in quanto non si limitano “a rendere riconoscibili i veicoli ai cittadini e alle forze dell’ordine”, secondo quanto affermato dalla CTP nella sentenza impugnata, ma sono dirette a promuovere una domanda di beni e servizi e a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato come per l’appunto si ricava dalla indicazione sui mezzi del nome della società. del suo numero di telefono e del sito internet di riferimento.
Secondo consolidato indirizzo del Supremo Collegio in materia di imposta sulla pubblicità alla stregua del quale “il presupposto impositivo va individuato nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo. (Fattispecie relativa a cartello, recante segni distintivi dell’impresa costruttrice, apposto su una gru collocata in luogo visibile al pubblico” (Sez. 5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018 ed altre tutte conformi).
Con la conseguenza che le scritte riportate sugli automezzi della società dì vigilanza sono astrattamente idonee ad integrare il messaggio pubblicitario visto che gli automezzi su cui sono apposte, proprio perché destinati alla circolazione, entrano in rapporto diretto con un numero indiscriminato di soggetti.
Non da ultimo le dimensioni del mezzo usato (come previste dall’art. 17 comma 1 lett. i) del decreto legislativo richiamato) superano (circostanza non contestata) il “mezzo metro quadro di superficie”.
Ne consegue che anche per questo dirimente motivo le scritte riportate sui mezzi non possono andare esenti dalla imposizione fiscale.
Le spese, in applicazione del principio di soccombenza, sono da porre a carico della appellata e si liquidano come da dispositivo.
Pronunciando sull’appello proposto da I. srl contro la sentenza della CTP di Piacenza dell’11 giugno 2018.
Accoglie l’appello e conferma l’avviso di accertamento nei confronti della appellata.
Condanna quest’ultima a rimborsare le spese ad I. che liquida in euro 1.700,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
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