Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione n. 12, sentenza n. 682 depositata il 9 marzo 2020 – L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa